Cassazione Civile, Ordinanza n. 38521/2021 del 06/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (automobilista)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione avverso un verbale di accertamento per violazione del limite di velocità rilevata con autovelox. L'opponente deduceva, sin dal primo grado, vari vizi: inesistenza o invalidità della notifica del verbale, estinzione della pretesa sanzionatoria, difetto di taratura dell'apparecchiatura, mancata indicazione del decreto di omologazione, contestazione dei rilievi fotografici e assenza dei segnali di preavviso. Il giudice di pace rigettava l'opposizione; il tribunale, in appello, confermava la decisione ritenendo omologato l'apparecchio, valida la documentazione prodotta, irrilevante un refuso sul numero di matricola, riferibile il certificato di taratura all'autovelox utilizzato, corretta la collocazione dei cartelli e insussistenti vizi di notifica e di sottoscrizione. In cassazione il ricorrente articolava sette motivi: 1) contestava la riferibilità della taratura all'impianto concretamente utilizzato, richiamando gli artt. 45, comma 6, CDS e 2700 c.c.; 2) denunciava nullità della sentenza per omessa lettura del dispositivo in udienza, richiamando gli artt. 429 c.p.c. e 7 d.lgs. 150/2011; 3) censurava l'ordine di rinnovazione della notifica dell'appello ai sensi dell'art. 291 c.p.c.; 4) lamentava la statuizione sulle spese ex art. 91 c.p.c.; 5) sosteneva l'illegittimità del posizionamento dell'autovelox rispetto al senso di marcia autorizzato dal decreto prefettizio, richiamando il d.l. 121/2002, il D.M. 15.8.2007 e il d.lgs. 231/2002; 6) deduceva la violazione dell'art. 3 D.M. 18.12.2017 per mancata notifica via PEC; 7) contestava la condanna al pagamento del doppio contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo, ritenendo che nel giudizio di opposizione a verbale disciplinato dal d.lgs. 150/2011, anche in appello, si applichi il rito del lavoro e quindi sia necessaria la lettura del dispositivo in udienza. L'omissione di tale adempimento integra nullità insanabile della sentenza ex art. 156 c.p.c., comma 2, per difetto di un requisito formale essenziale al raggiungimento dello scopo dell'atto. Poiché il secondo motivo è stato accolto, tutti gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al tribunale di Bologna in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 142, comma 8, cod. strada
Norma sostanziale violata secondo il verbale di accertamento relativo al superamento del limite di velocità.
Richiamato dal ricorrente per contestare la validità della verifica e della taratura dell'apparecchiatura di rilevamento.
Richiamato per contestare l'efficacia probatoria del verbale e la riferibilità della certificazione di taratura.
La Corte rileva che, nel rito del lavoro applicabile, la pronuncia deve essere resa con lettura del dispositivo in udienza.
Le opposizioni ai verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada sono regolate dal rito del lavoro, salvo deroghe espresse.
La Corte lo interpreta a contrario: esclusi alcuni articoli del rito del lavoro, restano applicabili gli altri, compresi gli artt. 429 e 437 c.p.c. sul dispositivo letto in udienza.
L'omessa lettura del dispositivo determina nullità insanabile della sentenza per mancanza di un requisito formale indispensabile al raggiungimento dello scopo.
Richiamato per contestare l'ordine di rinnovazione della notifica dell'atto di appello.
Richiamato in tema di liquidazione delle spese di lite, motivo poi assorbito.
Richiamato per contestare la legittimità del posizionamento dell'autovelox.
art. 2 D.M. 15.8.2007
Richiamato per sostenere che il decreto prefettizio autorizzava l'installazione nel senso di marcia diverso da quello percorso.
Richiamato dal ricorrente nel motivo relativo all'autorizzazione e al posizionamento dell'apparecchiatura.
art. 3 D.M. 18.12.2017
Richiamato per sostenere l'obbligo di notifica del verbale via PEC.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Richiamato per contestare la condanna al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nei giudizi di opposizione ai verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada disciplinati dal d.lgs. 150/2011, il rito applicabile è quello del lavoro anche in grado di appello, salvo espressa deroga.
- Nel rito del lavoro, la lettura del dispositivo all'udienza di discussione costituisce adempimento necessario; la sua omissione comporta nullità insanabile della sentenza ai sensi dell'art. 156 c.p.c., comma 2.
- Quando un motivo di ricorso è accolto per una ragione processuale assorbente, gli ulteriori motivi restano assorbiti e non richiedono esame nel merito.
- La nullità derivante dall'omessa lettura del dispositivo è collegata alle esigenze di concentrazione del rito e alla garanzia di immutabilità tra decisione resa in udienza e successiva motivazione.
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