Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 12760/2023 del 11/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dal ricorrente e accettata dal controricorrente. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di legittimità ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., rilevando che, per effetto dell'accordo intervenuto anche sulle spese, non vi era luogo a provvedere su di esse.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

Un committente aveva convenuto in giudizio l'appaltatore chiedendo la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento di quest'ultimo, deducendo di essersi già attivato in via d'urgenza per rientrare nel possesso del cantiere e completare i lavori. L'appaltatore si era costituito resistendo e, in via riconvenzionale, aveva chiesto la risoluzione del contratto per colpa del committente e il pagamento del compenso per le opere già eseguite. Il Tribunale aveva dichiarato la risoluzione per inadempimento di entrambi, condannando il committente al pagamento del corrispettivo per le opere eseguite e compensando le spese. La Corte d'appello aveva confermato, correggendo la motivazione sul punto autorizzatorio della recinzione: i lavori si erano arrestati anche perché il committente non aveva messo a disposizione dell'appaltatore il necessario titolo abilitativo per la variante progettuale richiesta, in area soggetta a vincolo paesaggistico. In Cassazione il committente aveva proposto ricorso con otto motivi poi riunificati, censurando soprattutto: la sostituzione della motivazione senza contraddittorio ex art. 101 c.p.c.; l'asserita mancata considerazione delle contestazioni e l'esonero dell'appaltatore dall'onere probatorio; la violazione delle regole sulle presunzioni; la pronuncia di risoluzione per inadempimento di entrambi; la regolazione delle spese; e, in via ulteriore, la mancata considerazione del risarcimento dei danni da ritardo e della riduzione degli effetti restitutori. Nelle more, il ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso, accettata dal controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 700 c.p.c.

    Richiamato come rimedio d'urgenza previamente attivato dal committente per rientrare nel possesso del cantiere e completare i lavori.

  • art. 101 c.p.c.

    Dedotto nel ricorso per lamentare la sostituzione della motivazione senza previo contraddittorio.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato tra le norme asseritamente violate per omessa pronuncia e per il modo di decisione del giudice di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla valutazione delle contestazioni e delle prove, nonché all'asserita errata gestione dell'onere probatorio.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per difetto di motivazione e, in un motivo, per omessa pronuncia.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato nel dedurre violazioni delle regole di decisione e valutazione del materiale probatorio.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per contestare l'esonero dell'appaltatore dall'onere probatorio in ordine ai patti aggiunti e, più in generale, la ripartizione dell'onere della prova.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato in relazione all'uso di presunzioni semplici nella ricostruzione dei fatti di causa.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato in relazione all'uso di presunzioni semplici nella ricostruzione dei fatti di causa.

  • art. 329 c.p.c.

    Richiamato nel contestare la portata delle difese e degli effetti del giudicato interno o dell'acquiescenza.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato nel contesto delle censure sull'atto di appello e sulle contestazioni formulate.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato con riferimento alle regole di acquisizione delle prove nel giudizio di merito.

  • art. 1350 c.c.

    Richiamato nel motivo inerente alla forma e alla rilevanza dei patti aggiunti o delle modifiche contrattuali.

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato per contestare la risoluzione del contratto di appalto e l'attribuzione dell'inadempimento.

  • art. 1458 c.c.

    Richiamato per contestare gli effetti restitutori della risoluzione del contratto.

  • art. 390 c.p.c.

    Norma applicata per dichiarare l'estinzione del giudizio in conseguenza della rinuncia al ricorso.

  • art. 391 c.p.c.

    Norma applicata per dichiarare l'estinzione del giudizio in conseguenza della rinuncia al ricorso.

Massime di principio

  • Se il ricorrente rinuncia al ricorso per cassazione e la rinuncia è accettata dalla controparte, il giudizio di legittimità si estingue e la Corte non provvede sulle spese ove risulti un accordo anche su tale profilo.
  • Quando il contratto di appalto subisce una variante sostanziale dell'opera originariamente assentita, il committente deve mettere a disposizione dell'appaltatore il necessario titolo abilitativo per la nuova esecuzione; in difetto può essere ravvisato un inadempimento del committente.
  • Dopo la risoluzione del contratto di appalto, l'appaltatore ha diritto al compenso per le opere già eseguite fino a quel momento, con detrazione degli acconti ricevuti, se la causa del pagamento è comunque riferibile al rapporto contrattuale o comunque all'arricchimento conseguito dal committente.
  • La domanda di risarcimento del danno da ritardo non si presume compresa nella sola domanda di risoluzione del contratto: occorre una specifica domanda autonoma, da coltivare e provare in modo distinto.
  • La sostituzione della motivazione del giudice di primo grado da parte del giudice d'appello non comporta di per sé cassazione se il risultato decisorio resta sorretto da una diversa e autonoma ricostruzione dei fatti supportata dagli atti di causa.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.