Cassazione Civile, Ordinanza n. 31337/2023 del 10/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Due ricorsi per cassazione, riuniti, sono stati proposti dall’Agenzia delle Entrate avverso due sentenze della CTR Puglia che avevano confermato l’annullamento di avvisi di accertamento relativi all’anno d’imposta 2011. Nel primo giudizio l’atto riguardava una società in nome collettivo, alla quale erano stati recuperati a tassazione maggiori IRAP e IVA per asserita omessa fatturazione di ricavi di progetto, omessa autofatturazione di prestazioni non fatturate dal consorzio di riferimento e indebita deduzione di costi pubblicitari ritenuti relativi a operazioni oggettivamente inesistenti. Nel secondo giudizio l’atto riguardava il socio, destinatario per trasparenza di maggiori IRPEF e addizionali derivanti dall’accertamento societario. Con il primo motivo l’Ufficio denunciava violazione degli artt. 2602 e 2697 c.c., sostenendo che la società non avesse provato che il consorzio svolgesse esclusivamente attività esterna e che, secondo lo statuto, i ricavi dovessero essere ripartiti tra le consorziate. Con il secondo motivo denunciava violazione dell’art. 167 TUIR, contestando la tesi della CTR sul divieto di doppia imposizione e affermando che i recuperi a tassazione fossero diversi e autonomi, perché riferiti, da un lato, ai ricavi trattenuti indebitamente dal consorzio e, dall’altro, alle somme versate dalle consorziate per l’attività di coordinamento.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi di ricorso perché ha rilevato d’ufficio la mancata integrazione del contraddittorio nei giudizi di merito. Ha affermato che, trattandosi anche di imposte dirette su redditi di società di persone, ricorreva un litisconsorzio necessario originario tra società e tutti i soci. Poiché dai fascicoli non risultava la partecipazione di tutti i soci necessari, il contraddittorio era solo parziale e ciò determinava la nullità dei giudizi. La Corte ha quindi dichiarato la nullità dei giudizi di merito e ha disposto il rinvio al giudice di primo grado, che dovrà riesaminare la vicenda con contraddittorio integro e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come norma oggetto di censura nel primo motivo, in relazione alla disciplina del consorzio e alla ripartizione dei ricavi tra consorziate
richiamato come norma oggetto di censura nel primo motivo, con riferimento all’onere della prova circa l’attività del consorzio e la ripartizione dei ricavi
richiamato come norma oggetto di censura nel secondo motivo, in relazione al preteso divieto di doppia imposizione
art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato per affermare l’unitarietà dell’accertamento e l’imputazione automatica del reddito ai soci delle società di persone
richiamato per l’integrazione del contraddittorio nei casi di litisconsorzio necessario
richiamato come disposizione che consente la riunione dei giudizi
art. 40, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato nel passaggio sulla necessità del simultaneus processus quando l’accertamento IVA si intreccia con quello delle imposte dirette
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato quale parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge
Massime di principio
- Nelle controversie relative a redditi di società di persone, l’accertamento del maggior reddito della società e la conseguente imputazione ai soci impongono la partecipazione al giudizio di tutti i litisconsorti necessari, salvo che siano dedotte questioni esclusivamente personali.
- La mancata partecipazione di tutti i soci in un giudizio concernente elementi comuni della fattispecie impositiva determina nullità assoluta del processo, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado.
- Quando l’accertamento investe anche il profilo IVA ma è fondato, almeno in parte, su elementi comuni all’accertamento delle imposte dirette, può permanere il vincolo del simultaneus processus se la posizione IVA non è autonomamente scindibile.
- La riunione dei giudizi può operare in funzione sanante solo se consente comunque la partecipazione di tutti i soggetti necessari; in difetto, il contraddittorio resta insufficiente e il processo è nullo.
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