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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10932/2024 del 23/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

Il contribuente ha impugnato in Cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva rigettato il suo appello contro la cartella di pagamento ICI per l'annualità 2007. La lite nasceva dalla notifica della cartella eseguita dal Comune nel 2014 e dalla precedente notifica dell'avviso di accertamento, che il contribuente assumeva non validamente effettuata presso la sua residenza estera risultante dall'AIRE. Con il primo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 60, comma 1, lett. d), e comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che per i residenti all'estero la notifica avrebbe dovuto essere effettuata all'indirizzo AIRE, salvo valida elezione di domicilio, che nel caso di specie non sarebbe esistita o comunque non sarebbe stata validamente comunicata; ha inoltre contestato che un'eventuale elezione di domicilio potesse desumersi dalla dichiarazione dei redditi del 2006. Con il secondo motivo ha dedotto la prescrizione della pretesa tributaria, assumendo che l'omessa notifica dell'avviso di accertamento rendesse insussistente o tardiva la riscossione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile e improcedibile il primo motivo, perché fondato su un fatto non risultante dalla sentenza impugnata e perché il ricorso non aveva autosufficientemente trascritto né prodotto l'atto di appello del Comune su cui la censura si basava. Ha precisato che l'accesso diretto agli atti è consentito alla Cassazione solo in caso di error in procedendo, mentre qui la doglianza era un error in iudicando ex art. 360 n. 3 c.p.c. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito, essendo subordinato all'accoglimento del primo. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna spesa è stata liquidata per la mancata costituzione del Comune; è stato altresì dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In sede di legittimità non possono essere dedotte come censure fatti storici non risultanti dalla sentenza impugnata, se non nei limiti consentiti dal sindacato di legittimità e nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso.
  • Il ricorso per cassazione che si fondi su atti o documenti del giudizio di merito deve trascriverli o produrli nei modi richiesti dall'art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.; in mancanza, la censura è improcedibile.
  • L'accesso diretto della Corte agli atti del processo presuppone la deduzione di un error in procedendo; quando la doglianza attiene invece a un error in iudicando, resta fermo l'onere di autosufficienza del ricorso.
  • Se il primo motivo di ricorso è inammissibile o improcedibile e il secondo è logicamente dipendente dal primo, quest'ultimo resta assorbito.
  • Per i contribuenti residenti all'estero, la notifica degli atti tributari segue la disciplina speciale che valorizza l'indirizzo AIRE, salvo valida elezione di domicilio effettuata secondo le forme previste dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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