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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32993/2021 del 10/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di controlli fiscali relativi agli anni d'imposta 2006, 2007 e 2008, l'Amministrazione finanziaria notificava alla società e a due soci tre avvisi di accertamento con cui rideterminava induttivamente i redditi d'impresa e l'IVA, valorizzando la produzione solo parziale della documentazione richiesta, l'antieconomicità della gestione e presunte irregolarità nell'utilizzo del regime del margine. I contribuenti impugnavano gli atti, ma i giudici di merito respingevano i ricorsi. In cassazione deducevano: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione omessa o apparente, con violazione delle norme sul contenuto della sentenza tributaria e dell'art. 112 c.p.c., perché la C.T.R. avrebbe rigettato l'appello con argomenti apodittici senza rispondere alle doglianze sulla violazione del contraddittorio e sull'insussistenza dei presupposti dell'accertamento induttivo; 2) omessa pronuncia sulla censura relativa al mancato contraddittorio endoprocedimentale negli accertamenti 'a tavolino'; 3) omesso esame di un fatto decisivo relativo alla contestata indetraibilità dell'IVA nel regime del margine, assumendo che il margine negativo e talune spese fossero stati correttamente riportati e che un eventuale errore materiale non potesse rendere indetraibile l'IVA.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo e il secondo motivo solo in parte inammissibili e in parte infondati, osservando che la sentenza impugnata conteneva una motivazione sufficiente e non meramente apparente, perché la C.T.R. aveva esplicitato le ragioni del proprio convincimento: correzione dell'errore del primo giudice sui periodi d'imposta, antieconomicità della gestione, incongruenze tra dichiarazioni e questionari, violazione dei limiti del regime del margine e riparto dell'onere probatorio. Quanto al contraddittorio endoprocedimentale, la Corte ha richiamato il principio per cui esso non è obbligatorio per i tributi non armonizzati, mentre per quelli armonizzati il contribuente deve allegare in concreto le difese che avrebbe potuto svolgere e il pregiudizio subito; nel caso concreto tale allegazione mancava. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile sia perché, in presenza di doppia conforme, il ricorrente avrebbe dovuto indicare le diverse rationes decidendi di primo e secondo grado, sia per difetto del necessario confronto con le decisioni di merito. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti e la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla, solo quando il testo non consenta di individuare il percorso argomentativo seguito dal giudice; non basta la mera sintesi o la motivazione ritenuta insufficiente dalla parte.
  • Nel giudizio di cassazione, il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente una revisione del merito né della valutazione delle prove, essendo censurabile soltanto l'anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante.
  • L'omessa pronuncia sussiste solo se il giudice non si sia affatto espresso sulla domanda o eccezione; non ricorre quando la decisione, anche implicitamente o sinteticamente, contenga una presa di posizione sulla questione dedotta.
  • In tema di accertamenti tributari 'a tavolino', il contraddittorio endoprocedimentale non è obbligatorio per i tributi disciplinati esclusivamente dal diritto nazionale; per i tributi armonizzati, il contribuente che lo invochi deve indicare le difese concretamente precludendosi il contraddittorio e dimostrare il pregiudizio difensivo subito.
  • In presenza di 'doppia conforme', il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica in modo specifico le diverse ragioni di fatto poste a base della sentenza di primo grado e di quella di appello.
  • Chi deduce in cassazione l'omesso esame di un fatto decisivo deve confrontarsi con la sentenza impugnata e con le rationes decidendi effettivamente adottate; la censura è inammissibile se tende soltanto a rimettere in discussione il merito dell'apprezzamento probatorio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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