Cassazione Civile, Ordinanza n. 32993/2021 del 10/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di controlli fiscali relativi agli anni d'imposta 2006, 2007 e 2008, l'Amministrazione finanziaria notificava alla società e a due soci tre avvisi di accertamento con cui rideterminava induttivamente i redditi d'impresa e l'IVA, valorizzando la produzione solo parziale della documentazione richiesta, l'antieconomicità della gestione e presunte irregolarità nell'utilizzo del regime del margine. I contribuenti impugnavano gli atti, ma i giudici di merito respingevano i ricorsi. In cassazione deducevano: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione omessa o apparente, con violazione delle norme sul contenuto della sentenza tributaria e dell'art. 112 c.p.c., perché la C.T.R. avrebbe rigettato l'appello con argomenti apodittici senza rispondere alle doglianze sulla violazione del contraddittorio e sull'insussistenza dei presupposti dell'accertamento induttivo; 2) omessa pronuncia sulla censura relativa al mancato contraddittorio endoprocedimentale negli accertamenti 'a tavolino'; 3) omesso esame di un fatto decisivo relativo alla contestata indetraibilità dell'IVA nel regime del margine, assumendo che il margine negativo e talune spese fossero stati correttamente riportati e che un eventuale errore materiale non potesse rendere indetraibile l'IVA.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo e il secondo motivo solo in parte inammissibili e in parte infondati, osservando che la sentenza impugnata conteneva una motivazione sufficiente e non meramente apparente, perché la C.T.R. aveva esplicitato le ragioni del proprio convincimento: correzione dell'errore del primo giudice sui periodi d'imposta, antieconomicità della gestione, incongruenze tra dichiarazioni e questionari, violazione dei limiti del regime del margine e riparto dell'onere probatorio. Quanto al contraddittorio endoprocedimentale, la Corte ha richiamato il principio per cui esso non è obbligatorio per i tributi non armonizzati, mentre per quelli armonizzati il contribuente deve allegare in concreto le difese che avrebbe potuto svolgere e il pregiudizio subito; nel caso concreto tale allegazione mancava. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile sia perché, in presenza di doppia conforme, il ricorrente avrebbe dovuto indicare le diverse rationes decidendi di primo e secondo grado, sia per difetto del necessario confronto con le decisioni di merito. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti e la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato come parametro del contenuto della motivazione della sentenza tributaria; la Corte esclude che nel caso vi sia motivazione mancante o apparente
art. 62 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato insieme all'art. 36 del d.lgs. 546/1992 sul vizio motivazionale della sentenza tributaria
richiamato per la dedotta omessa pronuncia; la Corte esclude l'omissione perché la C.T.R. si era pronunciata sulle questioni sollevate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
la Corte ribadisce che, dopo la riforma, è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che si risolve in violazione di legge costituzionalmente rilevante, non il semplice difetto di sufficienza della motivazione
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per il motivo di ricorso fondato sull'omessa pronuncia
citato per interpretare la riforma del n. 5 dell'art. 360 c.p.c. come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione
art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83
richiamato quale norma che ha riformulato l'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamata come legge di conversione del d.l. n. 83/2012
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
richiamato per la disciplina della 'doppia conforme' e la conseguente inammissibilità del vizio ex art. 360, n. 5, se non vengono indicate le diverse ragioni di fatto delle decisioni di merito
art. 54, comma 2, d.l. 22 giugno 2012, n. 83
richiamato per l'applicabilità temporale della disciplina della doppia conforme
art. 54, comma 3, d.l. 22 giugno 2012, n. 83
richiamato per la nuova formulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per la declaratoria dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla, solo quando il testo non consenta di individuare il percorso argomentativo seguito dal giudice; non basta la mera sintesi o la motivazione ritenuta insufficiente dalla parte.
- Nel giudizio di cassazione, il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente una revisione del merito né della valutazione delle prove, essendo censurabile soltanto l'anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante.
- L'omessa pronuncia sussiste solo se il giudice non si sia affatto espresso sulla domanda o eccezione; non ricorre quando la decisione, anche implicitamente o sinteticamente, contenga una presa di posizione sulla questione dedotta.
- In tema di accertamenti tributari 'a tavolino', il contraddittorio endoprocedimentale non è obbligatorio per i tributi disciplinati esclusivamente dal diritto nazionale; per i tributi armonizzati, il contribuente che lo invochi deve indicare le difese concretamente precludendosi il contraddittorio e dimostrare il pregiudizio difensivo subito.
- In presenza di 'doppia conforme', il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica in modo specifico le diverse ragioni di fatto poste a base della sentenza di primo grado e di quella di appello.
- Chi deduce in cassazione l'omesso esame di un fatto decisivo deve confrontarsi con la sentenza impugnata e con le rationes decidendi effettivamente adottate; la censura è inammissibile se tende soltanto a rimettere in discussione il merito dell'apprezzamento probatorio.
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