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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22349/2023 del 25/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda il trattamento economico spettante a un lavoratore già dipendente ANAS, transitato nei ruoli del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il giudice di merito aveva riconosciuto il diritto del dipendente a conservare, mediante assegno personale riassorbibile ex art. 36, comma 5, d.l. n. 98/2011, alcune voci retributive percepite in precedenza (premio di produzione, indennità di funzione e indennità di rischio), escludendo invece il valore corrispondente alla pregressa assicurazione sanitaria. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione denunciando, con un unico motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 36 d.l. n. 98/2011, degli artt. 85, 88 e 91 del CCNL ANAS 2002/2005, dell'art. 1, comma 226, l. n. 266/2005, in combinato disposto con l'art. 3, comma 57, l. n. 537/1993, nonché dell'art. 3 Cost. Secondo il ricorrente, le voci riconosciute dal giudice di merito non avrebbero potuto concorrere alla base di calcolo dell'assegno personale perché rientranti nella 'retribuzione variabile' ai sensi dell'art. 77 del CCNL ANAS. Il controricorrente ha resistito chiedendo il rigetto.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretto l'iter logico-giuridico della Corte d'appello, la quale aveva interpretato l'art. 36 d.l. n. 98/2011 in combinato disposto con l'art. 77 del CCNL ANAS 2002/2005 nel senso che la tutela della conservazione retributiva si estende alle voci che, pur formalmente collocate nell'area accessoria o variabile, presentino in concreto i requisiti della fissità e continuità. La Corte ha precisato che la distinzione tra trattamento fondamentale e accessorio non dipende solo da tali requisiti, perché anche voci accessorie possono essere fisse e continuative se correlate alla posizione professionale o alle peculiarità dell'amministrazione. Ha inoltre valorizzato l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito, che aveva esaminato buste paga e comunicazioni dell'ANAS, rilevando che le voci in questione erano corrisposte in misura fissa e continuativa e che le mansioni erano rimaste invariate al momento del passaggio. Il ricorso è stato anche dichiarato inammissibile nella parte in cui contestava la sola violazione della disciplina contrattuale, perché il Ministero non aveva specificamente censurato la disciplina delle singole voci retributive come interpretata dal giudice di merito. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 5, d.l. n. 98/2011 conv. in l. n. 111/2011

    la garanzia di conservazione del trattamento economico riguarda le voci fisse e continuative del trattamento fondamentale e accessorio, da valutare in concreto in base alla disciplina delle singole voci

  • art. 77 CCNL ANAS 2002/2005

    la distinzione tra retribuzione fissa e variabile non è di per sé decisiva per escludere la computabilità di una voce nell'assegno personale, dovendosi verificare in concreto la natura fissa e continuativa dell'emolumento

  • artt. 85, 88 e 91 CCNL ANAS 2002/2005

    richiamati dal ricorrente a sostegno della tesi della non computabilità delle voci retributive, ma non decisivi alla luce dell'accertamento concreto compiuto dal giudice di merito

  • art. 1, comma 226, l. n. 266/2005

    norma richiamata nel motivo di ricorso in combinato disposto con altre disposizioni, senza un autonomo rilievo decisivo nella decisione

  • art. 3, comma 57, l. n. 537/1993

    norma richiamata dal ricorrente nel quadro del motivo di violazione di legge

  • art. 3 Cost.

    richiamato nel motivo di ricorso, ma non accolto come parametro idoneo a sovvertire la decisione

  • art. 45 d.lgs. n. 165/2001

    è richiamato per definire la distinzione tra trattamento fondamentale e accessorio nel pubblico impiego contrattualizzato

  • art. 45, comma 3, d.lgs. n. 165/2001

    il trattamento accessorio remunera performance individuale, organizzativa e attività particolarmente disagiate, pericolose o dannose per la salute

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    consente la censura per violazione e falsa applicazione di legge; nel caso, il motivo è stato ritenuto infondato e in parte inammissibile

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per adesione alle motivazioni di precedenti ordinanze della Corte

  • art. 2697 c.c.

    non espressamente citato nel testo, non pertinente

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, ai fini della conservazione retributiva in caso di passaggio di amministrazione, la qualificazione formale di una voce come 'variabile' non basta da sola a escluderne la computabilità nell'assegno personale: occorre verificare in concreto se l'emolumento sia fisso e continuativo.
  • La distinzione tra trattamento fondamentale e accessorio non coincide automaticamente con la contrapposizione tra voce fissa e voce variabile; possono esistere emolumenti accessori con caratteri di fissità e continuità, legati alla posizione professionale o alle peculiarità dell'ente.
  • Quando si discute della irriducibilità della retribuzione e della conservazione di emolumenti in un passaggio di amministrazione, il giudice deve accertare la certezza della voce nell'an e nel quantum e la sua effettiva modalità di corresponsione, valorizzando la disciplina contrattuale concreta delle singole indennità.
  • In sede di legittimità, la censura alla sola classificazione contrattuale della voce retributiva è insufficiente se non confrontata con l'accertamento in fatto del giudice di merito sulla continuità, fissità e concreta disciplina dell'emolumento.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoro
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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