Cassazione Civile, Ordinanza n. 22288/2023 del 25/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratrice)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una persona che aveva lavorato in Croazia e poi in Italia e che ha chiesto l'accertamento del diritto alla totalizzazione dei contributi maturati nei due Stati, con la conseguente condanna degli enti previdenziali al pagamento della pensione di vecchiaia in cumulo. Il Tribunale di Trieste aveva inizialmente declinato la competenza territoriale ritenendo che la ricorrente, residente all'estero, non avesse allegato una precedente residenza a Trieste e reputando non applicabile l'art. 444 c.p.c. Il Tribunale di Roma, davanti al quale il giudizio era stato riassunto, ha a sua volta sollevato regolamento d'ufficio chiedendo alla Cassazione di individuare come competente il Tribunale di Trieste. La ricorrente, nel giudizio di merito, aveva dedotto di essersi trasferita a Trieste, di avervi lavorato per più periodi e di aver indicato proprio un indirizzo triestino come residenza nella domanda di iscrizione all'ENPAPI. La Corte è stata chiamata a stabilire quale fosse il giudice territorialmente competente in una controversia previdenziale con parte attualmente residente all'estero.
La decisione
La Corte ha dichiarato la competenza territoriale del Tribunale di Trieste. Ha ritenuto che, nelle controversie previdenziali di cui all'art. 444 c.p.c., la competenza territoriale sia inderogabile e debba essere verificata d'ufficio, senza vincolo derivante dalle deduzioni delle parti. Ha poi valorizzato gli elementi di causa dai quali emergeva che la ricorrente aveva avuto in passato la residenza a Trieste prima del trasferimento all'estero: il ricorso introduttivo indicava trasferimento e attività lavorativa a Trieste, la domanda di iscrizione a ENPAPI riportava un indirizzo triestino corrispondente ai dati dell'Agenzia delle Entrate, e la carta d'identità successiva attestava solo la residenza in Croazia in epoca successiva, senza escludere la precedente residenza italiana. Conseguentemente, la causa dovrà essere riassunta davanti al Tribunale di Trieste nei termini di legge.
Norme richiamate
art. 444 c.p.c.
Per le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie la competenza territoriale del tribunale del luogo di residenza dell'attore, o dell'ultima residenza in Italia se l'attore risiede all'estero, è inderogabile, funzionale e rilevabile d'ufficio.
art. 442 c.p.c.
Richiamato come ambito delle controversie previdenziali e assistenziali soggette alla regola di competenza territoriale di cui all'art. 444 c.p.c.
Massime di principio
- Nelle controversie previdenziali la competenza territoriale prevista dall'art. 444 c.p.c. è inderogabile e funzionale, sicché il giudice deve verificarla d'ufficio indipendentemente dalle allegazioni o dalle eccezioni delle parti.
- Quando l'attore risiede all'estero, la competenza spetta al tribunale del luogo in cui egli aveva l'ultima residenza in Italia prima del trasferimento; tale dato può essere desunto anche da elementi documentali e fattuali complessivi del processo.
- La mancata allegazione espressa della precedente residenza in un determinato luogo non esclude la competenza di quel foro se dagli atti emergono elementi univoci idonei a dimostrare quella residenza pregressa.
- In tema di competenza previdenziale, la disponibilità delle parti sulla scelta del giudice è recessiva rispetto alla regola legale di competenza territoriale inderogabile.
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