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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22272/2023 del 25/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Gli ex dipendenti, già in servizio presso il gruppo elettrico, e taluni superstiti agivano per ottenere l’accertamento del diritto a continuare a fruire delle riduzioni tariffarie sulla fornitura di energia elettrica previste dalla contrattazione collettiva vigente durante il rapporto di lavoro, con condanna delle società al ripristino del beneficio e al pagamento delle somme corrispondenti allo sconto non più applicato dalla revoca al ripristino. In ricorso per cassazione deducevano cinque profili: 1) la natura retributiva dell’agevolazione tariffaria, quale componente della retribuzione rilevante ex art. 36 Cost. e norme del codice civile e fiscali richiamate; 2) la configurabilità di un diritto quesito, già entrato nel patrimonio dei lavoratori e quindi insensibile alla successiva contrattazione collettiva; 3) la nullità/inefficacia del recesso datoriale perché limitato solo alla clausola sull’agevolazione e non all’intero accordo collettivo; 4) il difetto di rappresentanza delle organizzazioni sindacali rispetto ai pensionati e ai superstiti, con conseguente inefficacia della disdetta e dell’accordo successivo; 5) l’effetto novativo della nota individuale consegnata al pensionamento, che avrebbe incorporato definitivamente il beneficio nel trattamento del pensionato.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che le questioni proposte fossero già state affrontate e disattese in numerosi precedenti della stessa Corte relativi alla medesima vicenda. Nel merito ha affermato che l’agevolazione tariffaria non ha natura retributiva/corrispettiva, perché non dipende dalla quantità o qualità della prestazione lavorativa; che non esiste un diritto quesito dei ricorrenti al mantenimento del beneficio, trattandosi di una mera aspettativa derivante da fonte collettiva suscettibile di sostituzione; che il recesso della società dalla disciplina collettiva era ammissibile in presenza di un contratto collettivo a tempo indeterminato, con conseguente possibilità di disdetta anche della sola disciplina dell’istituto; che è irrilevante la dedotta mancanza di rappresentanza delle sigle sindacali verso i pensionati, perché l’accordo del 2015 si limitava a prevedere una somma una tantum a titolo di liberalità e conciliazione; che la censura sull’effetto novativo della nota individuale si risolveva in una questione di fatto, comunque contrastata dal principio per cui il rilascio di un documento non produce novazione. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    viene richiamato come parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 36 Cost.

    non attribuisce natura retributiva all’agevolazione tariffaria, poiché essa non è corrispettivo della prestazione lavorativa

  • art. 2099 c.c.

    richiamato per sostenere la tesi retributiva, ma ritenuto non decisivo per qualificare come retribuzione lo sconto tariffario

  • art. 2121 c.c.

    richiamato dai ricorrenti senza che la Corte ne ricavi una diversa qualificazione del beneficio

  • art. 48 T.U.I.R.

    la qualificazione fiscale dell’utilità come reddito non incide sulla sua natura nel rapporto di lavoro

  • art. 51 T.U.I.R.

    richiamato dai ricorrenti, ma la Corte esclude che la rilevanza fiscale muti la natura dell’istituto nel rapporto di lavoro

  • art. 1373 c.c.

    consente il recesso da un rapporto di durata a tempo indeterminato, compresa la regolazione collettiva in assenza di termine predeterminato

  • art. 1372 c.c.

    richiamato per sostenere l’inderogabilità del patto, ma la Corte afferma la sostituibilità delle clausole collettive successive

  • art. 46 c.c.n.l. 21.2.1989

    parte della sequenza contrattuale che disciplinava il beneficio tariffario

  • art. 55 c.c.n.l. 24.7.2001

    richiamato nella successione delle fonti collettive che hanno modificato la disciplina del beneficio

  • art. 55 c.c.n.l. 18.7.2006

    richiamato nella successione delle fonti collettive che hanno modificato la disciplina del beneficio

  • art. 55 c.c.n.l. 5.3.2010

    richiamato nella successione delle fonti collettive che hanno modificato la disciplina del beneficio

  • art. 55 c.c.n.l. 18.2.2013

    richiamato nella successione delle fonti collettive che hanno modificato la disciplina del beneficio

  • art. 1387 c.c.

    richiamato per il tema della rappresentanza sindacale, ma ritenuto non decisivo

  • art. 1388 c.c.

    richiamato per il tema della rappresentanza sindacale, ma ritenuto non decisivo

  • art. 1392 c.c.

    richiamato per il tema della rappresentanza sindacale, ma ritenuto non decisivo

  • art. 1399 c.c.

    richiamato per il tema della rappresentanza sindacale, ma ritenuto non decisivo

  • art. 1230 c.c.

    richiamato nella censura sulla novazione; la Corte nega che vi sia stata novazione del beneficio

  • art. 1333 c.c.

    richiamato dai ricorrenti nella prospettazione dell’effetto novativo della nota individuale

  • art. 1231 c.c.

    il rilascio di un documento o la sua rinnovazione non producono novazione

Massime di principio

  • Un beneficio previsto dalla contrattazione collettiva non ha natura retributiva solo perché collegato al rapporto di lavoro: occorre verificare se esso remuneri, in tutto o in parte, la prestazione del singolo lavoratore; se il vantaggio prescinde da qualità, quantità e durata della prestazione, non opera la tutela propria della retribuzione ex art. 36 Cost.
  • Le clausole collettive non si incorporano automaticamente nel contratto individuale come diritti quesiti: al rinnovo o alla successione dei contratti collettivi, la disciplina precedente può essere sostituita, salvo espressa clausola di salvaguardia pattizia.
  • In presenza di un contratto collettivo a tempo indeterminato, il recesso/disdetta è ammesso come ordinario mezzo di scioglimento del vincolo, purché esercitato nel rispetto di buona fede e correttezza; non è necessario che la disdetta investa l’intero testo contrattuale se l’obiettivo è il superamento di una specifica disciplina di settore.
  • La questione della rappresentanza sindacale dei pensionati non è decisiva quando il beneficio è stato validamente rimosso dalla precedente disciplina collettiva e l’accordo successivo si limita a offrire una prestazione una tantum non vincolante, subordinata alla conciliazione individuale.
  • La qualificazione fiscale di un’utilità come reddito da lavoro non determina, da sola, la sua natura civilistica nel rapporto di lavoro; la disciplina tributaria risponde a finalità proprie e non è decisiva per stabilire se un vantaggio sia retributivo o meno.
  • La novazione non si presume e non può essere desunta dal semplice rilascio o rinnovo di un documento; per configurarla occorre un inequivoco elemento di volontà estintiva e sostitutiva dell’obbligazione originaria.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoroContratti
IstitutiBuona fede e correttezzaNullità

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