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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22281/2023 del 25/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un ex dipendente comunale, già inquadrato come ispettore capo di polizia municipale, è stato licenziato senza preavviso dopo un procedimento disciplinare fondato sulla partecipazione, insieme ad altri agenti, alla consegna di un apparato radio collegato alla centrale operativa a un privato autista di carro attrezzi, così da agevolarne l’arrivo sui luoghi degli incidenti stradali. Il procedimento disciplinare era stato sospeso in attesa dell’esito del giudizio penale e poi riattivato dopo la condanna definitiva, nel frattempo il lavoratore era stato riammesso in servizio allo scadere del quinquennio di sospensione cautelare. In primo grado e in appello il licenziamento era stato ritenuto legittimo. In cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) violazione degli artt. 55-ter e 55-bis d.lgs. 165/2001, sostenendo che la sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del penale non fosse giustificata perché egli aveva ammesso subito i fatti e mancavano i presupposti di particolare complessità o insufficienza degli elementi per decidere; 2) violazione dell’art. 2119 c.c. e dell’art. 55-quater d.lgs. 165/2001, assumendo che non vi fosse giusta causa di licenziamento, anche perché la riassunzione in servizio dopo cinque anni e il successivo svolgimento delle mansioni senza demerito escluderebbero la rottura del vincolo fiduciario, e perché il recesso sarebbe stato in sostanza automatico in conseguenza della condanna penale, senza considerare la condotta collaborativa (ammissione e risarcimento del danno).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo, affermando che la sospensione del procedimento disciplinare in attesa del processo penale è rimessa a valutazione discrezionale della pubblica amministrazione e che, nel caso concreto, la Corte d’appello aveva valutato non irragionevole l’esercizio di tale potere, giudizio non sindacabile in sede di legittimità. Ha poi respinto il secondo motivo come infondato: ha ribadito che la mancata sospensione cautelare o la successiva riammissione in servizio non escludono di per sé la gravità dell’illecito e la lesione del vincolo fiduciario; ha inoltre escluso che la Corte territoriale avesse applicato un automatismo tra condanna penale e licenziamento, rilevando che il giudice di merito aveva invece valorizzato le caratteristiche oggettive e soggettive del fatto alla luce del contratto collettivo. La Corte ha precisato che il tempo trascorso dal fatto fino al giudicato penale non può essere usato per negare la lesione del vincolo fiduciario, ma ha anche corretto l’affermazione secondo cui sarebbero del tutto irrilevanti i comportamenti successivi al fatto, pur senza incidere sul dispositivo, poiché nel caso concreto le condotte invocate come attenuanti erano comunque successive all’avvio del procedimento penale e inserite in quel contesto. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 55-ter d.lgs. n. 165 del 2001

    La sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del processo penale presuppone la pendenza del medesimo processo sui fatti rilevanti in sede disciplinare e costituisce valutazione discrezionale della pubblica amministrazione, da esercitare in chiave prudenziale e con ragionevolezza.

  • art. 55-bis d.lgs. n. 165 del 2001

    Richiamato dal ricorrente come parametro della pretesa illegittimità/inesattezza della gestione del procedimento disciplinare.

  • art. 2119 c.c.

    La giusta causa va valutata in relazione alla gravità oggettiva e soggettiva del fatto e alla lesione del vincolo fiduciario, senza automatismi fondati sulla sola condanna penale.

  • art. 55-quater d.lgs. n. 165 del 2001

    È richiamato quale base normativa del licenziamento disciplinare del dipendente pubblico in ragione della gravità dell’illecito.

  • art. 384, comma 4, c.p.c.

    La Corte può correggere la motivazione della sentenza impugnata senza cassarla quando l’errore non incide sul dispositivo.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato per il rito camerale di trattazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, viene dato atto del presupposto per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di soccombenza del ricorrente.

Massime di principio

  • La sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del processo penale, nel pubblico impiego, è una scelta discrezionale dell’amministrazione: il controllo di legittimità non può sostituire la valutazione di merito sulla sua ragionevolezza, se questa è stata compiuta dal giudice di merito.
  • La legittimità del licenziamento disciplinare non dipende automaticamente dalla condanna penale, ma dalla valutazione complessiva della gravità del fatto, delle sue caratteristiche oggettive e soggettive e della conseguente lesione del vincolo fiduciario, secondo i criteri anche collettivi applicabili.
  • La riammissione in servizio dopo una sospensione cautelare non vale, da sola, a escludere la giusta causa di licenziamento: la sospensione cautelare e la sanzione disciplinare perseguono finalità diverse e si fondano su valutazioni non coincidenti.
  • Nel giudizio sulla giusta causa, il tempo trascorso fino al giudicato penale non neutralizza di per sé l’illecito disciplinare né impedisce la sanzione espulsiva, quando la responsabilità divenga certa solo con la definizione del processo penale.
  • I comportamenti successivi al fatto possono, in astratto, assumere rilievo ai fini della valutazione disciplinare della persona del lavoratore, ma non incidono quando siano comunque successivi all’avvio del procedimento penale e siano stati valutati nell’ambito di quel procedimento.
  • La Corte di cassazione può correggere una motivazione giuridicamente imprecisa se la correzione non comporta modifica del dispositivo della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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