Cassazione Civile, Ordinanza n. 22283/2023 del 25/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla soppressione, da parte del gruppo ENEL, delle agevolazioni tariffarie sull’energia elettrica riconosciute in passato ai dipendenti, poi estese agli ex dipendenti pensionati e ai superstiti. I ricorrenti chiedevano l’accertamento del diritto a continuare a fruire dello sconto tariffario, con ripristino del beneficio e pagamento delle somme corrispondenti allo sconto non goduto nel periodo tra revoca e ripristino. In cassazione hanno dedotto cinque censure: 1) la Corte d’appello avrebbe erroneamente escluso la natura retributiva del beneficio, che secondo i ricorrenti sarebbe componente della retribuzione ai sensi degli artt. 36 Cost., 2099 e 2121 c.c. e delle norme fiscali richiamate; 2) il beneficio sarebbe diritto definitivamente entrato nel patrimonio dei lavoratori e quindi sottratto alla successiva contrattazione collettiva; 3) il recesso datoriale dalla disciplina collettiva sarebbe nullo perché rivolto solo alla clausola sull’agevolazione e non all’accordo nel suo complesso; 4) il recesso sarebbe inefficace per difetto di rappresentanza delle organizzazioni sindacali destinatarie della comunicazione; 5) la Corte d’appello avrebbe omesso di pronunciare sulla pretesa novazione del beneficio derivante da una nota individuale consegnata al pensionamento, che a detta dei ricorrenti avrebbe incorporato definitivamente il diritto nello specifico trattamento del singolo ex dipendente.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d’appello di Roma che aveva escluso il diritto dei pensionati e dei superstiti a conservare lo sconto tariffario. La Corte ha ritenuto, in linea con precedenti conformi relativi alla stessa vicenda, che l’agevolazione non avesse natura retributiva/corrispettiva, ma fosse un beneficio discendente dalla disciplina collettiva e dunque modificabile o cessabile per effetto della successione dei contratti collettivi e del recesso datoriale da un rapporto collettivo a tempo indeterminato. Ha inoltre escluso che si fosse formato un diritto quesito, osservando che non vi era incorporazione della clausola nel contratto individuale e che la conservazione del trattamento più favorevole richiederebbe una specifica clausola di salvaguardia, qui non rinvenuta. È stata altresì confermata l’irrilevanza della nota individuale al pensionamento, sia perché non idonea a esprimere una novazione sia perché le censure non attaccavano specificamente la ratio della decisione di merito. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È richiamato come parametro dei motivi di ricorso per denuncia di violazione o falsa applicazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato per la censura di nullità della sentenza e del procedimento per omessa pronuncia.
art. 36 Cost.
La Corte esclude che l’agevolazione tariffaria integri una voce retributiva soggetta al canone di proporzionalità e sufficienza.
art. 2099 c.c.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la natura retributiva del beneficio; la Corte lo ritiene non decisivo perché il vantaggio non remunera la prestazione lavorativa.
art. 2121 c.c.
Richiamato dai ricorrenti nella medesima prospettiva retributiva; la Corte non ne accoglie l’impostazione.
art. 48 T.U.I.R.
Richiamato dai ricorrenti a fini fiscali; la Corte precisa che la qualificazione tributaria non incide sulla natura del beneficio nel rapporto di lavoro.
art. 51 T.U.I.R.
Richiamato dai ricorrenti a fini fiscali; la Corte esclude che la tassazione come reddito da lavoro determini la natura retributiva del beneficio.
art. 1373 c.c.
Richiamato per contestare la possibilità di recesso; la Corte afferma che il recesso unilaterale è ammissibile nei rapporti collettivi a tempo indeterminato.
art. 1372 c.c.
Richiamato con riferimento alla vincolatività dei contratti collettivi e ai limiti del recesso.
art. 33 c.c.n.l. 21.2.1989
È la disposizione collettiva originaria che prevedeva l’agevolazione tariffaria.
art. 46 c.c.l. 21.2.1989
Richiamato dai ricorrenti nel complesso delle doglianze sulla successione della disciplina collettiva.
art. 55 c.c.c.l. 24.7.2001
Richiamato dai ricorrenti per sostenere l’inefficacia del recesso rispetto agli accordi successivi.
art. 55 c.c.c.l. 18.7.2006
Richiamato dai ricorrenti nella censura sulla disciplina collettiva successiva.
art. 55 c.c.c.l. 5.3.2010
Richiamato dai ricorrenti nella censura sulla disciplina collettiva successiva.
art. 55 c.c.c.l. 18.2.2013
Richiamato dai ricorrenti nella censura sulla disciplina collettiva successiva.
art. 1387 c.c.
Richiamato per contestare la rappresentanza sindacale nel recesso collettivo.
art. 1388 c.c.
Richiamato per contestare l’efficacia della comunicazione di recesso indirizzata ai sindacati.
art. 1392 c.c.
Richiamato per sostenere il difetto di poteri rappresentativi delle organizzazioni sindacali.
art. 1399 c.c.
Richiamato per sostenere l’assenza di ratifica dei lavoratori rispetto agli atti sindacali.
art. 1231 c.c.
La Corte lo richiama per affermare che il rilascio o la rinnovazione di un documento non producono novazione.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato a sostegno del rinvio ai precedenti conformi e del dovere di uniformità interpretativa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma introduttiva del meccanismo dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Un’agevolazione tariffaria prevista dalla contrattazione collettiva non assume natura retributiva quando non è correlata alla quantità o qualità della prestazione lavorativa del singolo dipendente, né alla durata del rapporto o alla posizione ricoperta in azienda.
- La qualificazione fiscale di un vantaggio come reddito da lavoro non è decisiva per stabilirne la natura nel rapporto di lavoro: il rilievo tributario dipende da criteri propri del prelievo fiscale e non determina automaticamente una voce retributiva civilistica.
- Le clausole di un contratto collettivo non si incorporano stabilmente nel contratto individuale come diritti quesiti; in caso di successione di contratti collettivi, le nuove clausole sostituiscono le precedenti, salvo espressa clausola di salvaguardia.
- In presenza di un contratto collettivo a tempo indeterminato, il recesso unilaterale è ammissibile quale causa ordinaria di cessazione del vincolo, purché esercitato nel rispetto di buona fede e correttezza, perché altrimenti si cristallizzerebbe indebitamente una disciplina negoziale non più coerente con l’evoluzione socio-economica.
- La tutela dei lavoratori rispetto a discipline collettive più favorevoli opera solo per i diritti già entrati nel patrimonio del singolo come corrispettivo di prestazioni già rese o di fasi già esaurite; non si estende alle mere aspettative di mantenimento del trattamento più favorevole.
- Una dichiarazione o attestazione individuale resa dal datore di lavoro al momento del pensionamento non basta, di per sé, a dimostrare una novazione del rapporto o della disciplina collettiva, soprattutto se la censura non investe specificamente i criteri legali di interpretazione dell’atto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 25 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22272/2023 del 25/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 25 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22281/2023 del 25/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 25 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22287/2023 del 25/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 25 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22288/2023 del 25/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 25 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22291/2023 del 25/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 25 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22296/2023 del 25/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →