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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22287/2023 del 25/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un medico dipendente di un'azienda sanitaria, in servizio presso il pronto soccorso, era stato licenziato senza preavviso all'esito di un procedimento disciplinare avviato per avere svolto attività libero-professionale non autorizzata presso una clinica privata. Il procedimento era stato sospeso in attesa dell'esito di un parallelo processo penale per fatti connessi di abuso d'ufficio e ripreso dopo la sentenza penale di primo grado. Il lavoratore aveva impugnato il licenziamento deducendo sia vizi procedurali (decadenza e intempestività dell'azione disciplinare) sia l'insussistenza dell'addebito; il Tribunale e poi la Corte d'appello avevano respinto le sue domande. In cassazione il ricorrente ha articolato tre motivi: (1) violazione di norme sostanziali e travisamento delle risultanze istruttorie, sostenendo che non fosse provato lo svolgimento di attività professionale retribuita in clinica privata e che fosse stata mal apprezzata la disciplina di incompatibilità assoluta del pubblico dipendente; (2) violazione di norme processuali per asserita illegittima prevalenza di dichiarazioni rese nel procedimento penale e prodotte in giudizio rispetto alle deposizioni raccolte nel civile; (3) omesso esame di un fatto decisivo, individuato nel mancato integrale ottemperamento dell'ordine di esibizione del fascicolo disciplinare da parte dell'azienda sanitaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a una rivalutazione del merito e delle prove; ha escluso la violazione dell'art. 2697 c.c. perché il fatto era stato ritenuto positivamente accertato dai giudici di merito; ha negato anche il travisamento della prova, mancando l'allegazione dell'utilizzo di un'informazione probatoria contraddetta da uno specifico atto processuale. Ha poi respinto il secondo motivo, affermando che l'utilizzo di prove atipiche regolarmente acquisite e sottoposte al contraddittorio non è vietato e che non esiste una gerarchia legale tra prova tipica e atipica, essendo la valutazione rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Ha infine dichiarato inammissibile il terzo motivo, sia per la doppia conforme di merito, sia perché il vizio prospettato, nei termini dedotti, non era più denunciabile ex art. 360, n. 5, c.p.c. nel testo vigente. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    la disciplina dell'onere della prova opera solo quando, all'esito dell'istruttoria, il fatto rilevante resti incerto; non è violata se il giudice ritiene positivamente accertato il fatto rilevante.

  • art. 2094 c.c.

    richiamato nel motivo ma non oggetto di una specifica diversa interpretazione da parte della Corte.

  • art. 2222 c.c.

    richiamato nel motivo ma non oggetto di una specifica diversa interpretazione da parte della Corte.

  • art. 4, comma 7, legge n. 412/1991

    richiamato nel motivo quale norma sull'incompatibilità, senza che la Corte affronti una diversa interpretazione della disposizione.

  • art. 1, commi 60 e 61, legge n. 662/1996

    richiamato nel motivo quale disciplina dell'incompatibilità del dipendente pubblico, senza specifica diversa interpretazione nel provvedimento.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    la denuncia di violazione di legge non può essere usata per ottenere una rivalutazione del fatto o delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    la censura processuale è infondata quando lamenta l'uso di prove atipiche regolarmente acquisite e valutate secondo prudente apprezzamento.

  • art. 87 disp. att. c.p.c.

    le prove atipiche, se acquisite al processo e sottoposte al contraddittorio, possono essere legittimamente valutate dal giudice.

  • art. 116 c.p.c.

    le prove, fuori dalle ipotesi di prova legale, sono soggette al prudente apprezzamento del giudice; non esiste una gerarchia legale tra prove tipiche e atipiche.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    non è censurabile in cassazione il mero difetto o insufficienza di motivazione sul fatto, specie in presenza di doppia conforme; il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto decisivo nei ristretti limiti oggi vigenti.

  • art. 348-ter c.p.c.

    la doppia conforme di merito preclude la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. nei limiti indicati dalla norma.

  • art. 360, comma 4, c.p.c.

    richiamato quale disciplina oggi trasfusa della preclusione al vizio motivazionale in caso di doppia conforme.

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato nel frontespizio per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato nel frontespizio per la trattazione camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    in caso di rigetto del ricorso sussiste il presupposto per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • La deduzione di violazione di legge non è ammissibile quando, sotto tale etichetta, mira solo a sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio e del merito della controversia.
  • L'art. 2697 c.c. è violato solo se il giudice pone l'onere della prova a carico della parte sbagliata in presenza di fatto rimasto incerto; se il fatto è ritenuto provato, la censura sull'onere probatorio è fuori bersaglio.
  • Non integra di per sé travisamento della prova la mera contestazione dell'apprezzamento complessivo delle risultanze istruttorie: occorre indicare l'utilizzo di una specifica informazione probatoria contraddetta da un atto processuale.
  • Le dichiarazioni rese in un diverso procedimento e prodotte nel giudizio civile possono essere valutate come prove atipiche, se legittimamente acquisite e sottoposte al contraddittorio; non esiste una regola generale di prevalenza della prova tipica su quella atipica.
  • Fuori dai casi di prova legale, il giudice valuta liberamente e prudentemente tutte le prove disponibili, senza gerarchie normative tra fonti probatorie.
  • Il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. ha un ambito ristretto e non consente di censurare la mera insufficienza argomentativa; in presenza di doppia conforme la censura è ulteriormente limitata.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoProveImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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