Cassazione Civile, Ordinanza n. 20173/2025 del 18/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio tributario avente ad oggetto l’impugnazione di una cartella di pagamento, risultata invalidamente notificata e conosciuta dal contribuente solo tramite estratto di ruolo. Il merito della lite era ormai definito e, nel giudizio di rinvio, la corte tributaria aveva accolto solo in parte l’appello del contribuente, limitatamente alle spese di lite. Il ricorrente per cassazione censura esclusivamente la liquidazione delle spese processuali: con un primo motivo deduce la violazione dei parametri forensi di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato, per avere il giudice di merito disatteso la nota spese e liquidato importi ritenuti troppo lontani dai valori medi; con un secondo motivo lamenta l’omessa liquidazione dei compensi per la fase di trattazione/istruttoria nei gradi di appello e di rinvio. La censura si innesta su una questione più ampia: il ricorso originario era stato ritenuto ammissibile in precedenza e la causa proseguiva solo sulle spese, senza che si ponesse in questa sede il tema dell’inammissibilità sopravvenuta per lo ius superveniens sull’impugnazione dell’estratto di ruolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha esaminato i motivi limitatamente alla liquidazione delle spese e li ha ritenuti infondati. Ha affermato che, nella disciplina dei compensi forensi applicabile ratione temporis, il giudice non può scendere sotto il limite del 50% rispetto ai valori medi tabellari, salvo specifica pattuizione, e che nel caso concreto la liquidazione operata nei singoli gradi, considerata complessivamente e applicando il criterio del disputatum per determinare il valore della causa, risultava superiore ai minimi dovuti. Ha inoltre escluso il compenso per la fase istruttoria nel giudizio di rinvio, poiché in quella sede il giudice era chiamato soltanto a ricalcolare le spese e non a svolgere una nuova trattazione istruttoria. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato; nulla è stato disposto sulle spese del giudizio di cassazione per mancata costituzione della controparte; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
norma invocata come vizio di violazione di legge processuale per censurare la liquidazione delle spese
art. 4 d.m. 10 marzo 2014, n. 55
i valori medi tabellari dei compensi possono essere ridotti, ma non oltre il limite del 50% nella formulazione applicabile ratione temporis
ha riformulato l’art. 4 del d.m. n. 55/2014, mantenendo il limite massimo di diminuzione dei valori medi
la disciplina dei parametri così modificata permane applicabile nel caso concreto
richiamato insieme alle norme sui parametri di liquidazione delle spese
art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per la disciplina delle spese nel processo tributario
impone che la liquidazione non scenda a importi meramente simbolici, non consoni al decoro della professione
il giudice dell’impugnazione, riformando la decisione, è investito anche della liquidazione delle spese del grado precedente
consente la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato solo per escludere che, nel caso già coperto dal precedente rinvio, si ponesse la questione dell’inammissibilità sopravvenuta
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
presuppone, in caso di rigetto dell’impugnazione, l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nella liquidazione giudiziale dei compensi professionali, il giudice deve rispettare il limite minimo di riduzione fissato dai parametri vigenti ratione temporis; salvo specifica pattuizione, non è consentito scendere oltre il 50% dei valori medi tabellari.
- Ai fini della liquidazione delle spese processuali, il valore della controversia va determinato secondo il criterio del disputatum, cioè in base a quanto effettivamente richiesto o impugnato nel singolo grado, e non in modo astratto o cumulativo.
- Quando il giudizio di rinvio riguarda soltanto la regolazione delle spese, non spetta il compenso per la fase istruttoria, mancando una nuova trattazione probatoria in senso tecnico.
- La fase di trattazione, in materia di spese di giustizia, può giustificare il compenso anche in assenza di istruzione probatoria; tuttavia la fase istruttoria richiede un’attività processuale effettivamente riconducibile alla nuova istruzione della causa.
- Se la liquidazione complessiva delle spese nei diversi gradi supera comunque quanto dovuto in base ai parametri applicabili, le doglianze sulla liquidazione di singole voci possono risultare infondate in concreto.
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