Cassazione Civile, Ordinanza n. 12628/2023 del 10/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un lavoratore aveva agito nei confronti della società datrice chiedendo di accertare il diritto, in base a un accordo sindacale dell'11 novembre 2011, all'integrazione dell'incentivo all'esodo per il periodo dal 1° dicembre 2015 al 1° dicembre 2016, con conseguente condanna della società al pagamento delle somme dovute. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda ritenendo che il lavoratore avesse sottoscritto un accordo in sede sindacale protetta, alla presenza dei conciliatori, con cui aveva rinunciato sostanzialmente a ogni azione o diritto connessi al rapporto di lavoro, e che tale accordo non fosse stato impugnato entro sei mesi dalla cessazione del rapporto. In Cassazione il soccombente proponeva un ricorso affidato a un solo motivo, formalmente indicato come proposto ai sensi dell'art. 420-bis, comma 3, c.p.c.; la società resisteva con controricorso. Nel corso del giudizio di legittimità era però depositato un atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dal ricorrente e dalla sua procuratrice, senza notifica o comunicazione alla controparte.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ad impugnare. Ha ritenuto che la rinuncia al ricorso, pur non essendo idonea a determinare l'estinzione del processo in mancanza di notifica o comunicazione alla controparte ai sensi dell'art. 390, comma 3, c.p.c., faccia venir meno l'interesse a coltivare l'impugnazione, interesse che deve permanere fino alla decisione. Ha quindi regolato le spese secondo soccombenza, ma compensandole per metà in considerazione del comportamento processuale del ricorrente. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di inammissibilità ordinaria e non di rigetto o definizione che lo comporti.
Norme richiamate
art. 420-bis, comma 3, c.p.c.
ai sensi dell’art. 420 bis, 3° comma, c.p.c.
Il ricorso era formalmente proposto ai sensi di questa disposizione, ma la Corte non entra nel merito del relativo contenuto perché sopravviene la declaratoria di inammissibilità per difetto di interesse.
art. 390, comma 2, c.p.c.
atto di rinuncia al ricorso sottoscritto, ai sensi dell’art. 390, comma 2, c.p.c., da Antonio Mandorla e dalla sua procuratrice
La rinuncia al ricorso è rilevante solo se validamente sottoscritta; tuttavia, da sola non basta a estinguere il giudizio senza gli ulteriori adempimenti previsti dal comma 3.
art. 390, comma 3, c.p.c.
in mancanza dei requisiti previsti dal terzo comma dell'art. 390 c.p.c. (notifica o comunicazione dell’atto di rinuncia)
In assenza di notifica o comunicazione alla controparte, la rinuncia non determina l'estinzione del processo, ma comporta la sopravvenuta inammissibilità del ricorso per difetto di interesse.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
La Corte esclude il raddoppio del contributo unificato perché la pronuncia è di inammissibilità 'ordinaria'.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis
È richiamato quale parametro per l'ulteriore importo che però non è dovuto nel caso deciso.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
La norma viene richiamata quale fonte della disciplina sul contributo unificato aggiuntivo, non applicabile nella specie.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, se non notificata o comunicata alla controparte nei modi richiesti dall'art. 390, comma 3, c.p.c., non estingue il processo, ma rende il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.
- L'interesse ad impugnare deve permanere non solo al momento della proposizione del ricorso, ma fino alla decisione della causa; se viene meno in corso di giudizio, il ricorso diviene inammissibile.
- Quando la declaratoria è di inammissibilità ordinaria, non opera il raddoppio del contributo unificato previsto per specifiche ipotesi processuali.
- In assenza di adesione alla rinuncia, le spese seguono la soccombenza, ma il giudice può disporne una compensazione parziale in ragione del comportamento processuale della parte ricorrente.
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