Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 05334/2024 del 28/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Ufficio aveva notificato un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006 con ripresa a tassazione di maggiori ricavi non dichiarati ai fini IRPEF e IVA, contestazione di costi indebitamente dedotti perché relativi a operazioni inesistenti e rideterminazione del valore della produzione ai fini IRAP. Il contribuente aveva ottenuto in appello un accoglimento solo parziale, con annullamento dell'atto salvo la parte relativa ai costi ritenuti fittizi. In cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 7 L. 212/2000 per mancata allegazione all'avviso del verbale contenente le dichiarazioni rese dai fornitori; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. per asserita inversione dell'onere della prova, sostenendo che, una volta documentata l'annotazione delle fatture di acquisto, spettasse all'Ufficio provare la fittizietà delle operazioni; 3) violazione dell'art. 7 D.Lgs. 546/1992 per avere il giudice tributario fondato il convincimento su dichiarazioni rese da terzi, in contrasto con il divieto di prova testimoniale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto violato l'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. per insufficiente esposizione sommaria dei fatti di causa: il ricorso non conteneva una ricostruzione adeguata del contenuto dell'avviso di accertamento, dei motivi del ricorso introduttivo, delle difese dell'Amministrazione, delle ragioni del rigetto in primo grado, dei motivi d'appello e delle ragioni dell'accoglimento solo parziale da parte della CTR. Tale carenza impediva alla Corte di comprendere compiutamente il fatto sostanziale e processuale e quindi di valutare le censure. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    esposizione sommaria dei fatti di causa

    Il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una esposizione sommaria ma completa dei fatti sostanziali e processuali, sufficiente a consentire alla Corte di comprendere la controversia senza ricorrere ad altre fonti o alla sentenza impugnata.

  • art. 7 L. n. 212 del 2000

    È richiamato come parametro della doglianza relativa alla mancata allegazione di atti richiamati nell'avviso di accertamento.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato come parametro della doglianza sull'onere della prova in tema di operazioni ritenute inesistenti.

  • art. 7 D.Lgs. n. 546 del 1992

    È richiamato come parametro della doglianza relativa all'utilizzo di dichiarazioni di terzi e al divieto di prova testimoniale nel processo tributario.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    È la disposizione che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se non contiene una esposizione sommaria ma effettivamente comprensibile dei fatti di causa e dell'iter processuale, tale da consentire il controllo di legittimità senza ricorrere ad atti esterni o alla sentenza impugnata.
  • L'inosservanza dell'onere di autosufficienza nella narrazione dei fatti processuali impedisce alla Corte di valutare le censure dedotte, anche quando i motivi invochino violazioni di norme sostanziali o processuali.
  • Nel giudizio di cassazione, la mancanza di una ricostruzione adeguata delle ragioni delle decisioni di merito e delle difese delle parti può determinare l'inammissibilità del ricorso a prescindere dal merito delle questioni prospettate.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.