Cassazione Civile, Ordinanza n. 33735/2023 del 04/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore, dipendente della banca dal 1974 al 2016 e andato in pensione dal 2017, aveva lavorato per lunghi periodi presso filiali estere percependo un 'trattamento estero' composto da varie voci. In primo grado e poi in appello aveva chiesto che alcune di tali voci fossero incluse nella base di calcolo del TFR, dell’imponibile previdenziale INPS e dei contributi alla previdenza complementare, sostenendo la loro natura retributiva. La Corte d’appello aveva riconosciuto come retributive alcune voci del trattamento estero, ma aveva escluso dal computo le somme per alloggio, viaggi ferie e assicurazioni, qualificandole come rimborsi spese; aveva inoltre ritenuto che, ai fini contributivi, dovesse aversi riguardo alla retribuzione effettiva e non alle retribuzioni convenzionali fiscali. Il lavoratore ricorreva per cassazione deducendo violazione degli artt. 2094, 2099, 2120, 2116 c.c., dell’art. 12 l. 153/1969, dell’art. 6 d.lgs. 314/1997, nonché degli artt. 1218 e 1362 c.c. e dell’art. 64 dello statuto della cassa aziendale, contestando la mancata inclusione nel TFR e nella base previdenziale delle voci relative a contributo alloggio e viaggi ferie, oltre al mancato risarcimento per le omissioni contributive. La banca propose ricorso incidentale con due censure: la prima contro il mancato uso delle retribuzioni convenzionali ex art. 51, comma 8-bis, TUIR ai fini contributivi; la seconda per asserita ultrapetizione, sostenendo che la Corte d’appello avesse liquidato un danno comprendente anche accantonamenti dal 2001 in avanti in assenza di domanda espressa. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati sia il ricorso principale sia quello incidentale: ha ribadito che, ai fini del TFR, rientrano nella base di calcolo solo le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale, con esclusione dei meri rimborsi spese; ha confermato che la natura retributiva o restitutoria delle voci aggiuntive dei lavoratori all’estero è accertamento di merito e che, in assenza di una deroga chiara della contrattazione collettiva, l’onere di dimostrare l’esclusione dal TFR grava su chi la invoca; ha inoltre affermato che le retribuzioni convenzionali hanno valenza esclusivamente fiscale e non incidono sulla base contributiva, che resta quella delle retribuzioni effettivamente corrisposte; infine ha escluso l’ultrapetizione perché la domanda originaria conteneva una clausola di salvaguardia e consentiva la liquidazione di un importo maggiore rispetto a quello inizialmente quantificato. I ricorsi sono stati pertanto rigettati, con compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha rigettato sia il ricorso principale del lavoratore sia il ricorso incidentale della banca. Ha confermato la sentenza d’appello nella parte in cui aveva escluso dal TFR alcune voci del trattamento estero qualificate come rimborsi spese, aveva applicato la retribuzione effettiva quale base imponibile contributiva per il lavoro all’estero e aveva liquidato il danno da mancato versamento alla previdenza complementare senza incorrere in ultrapetizione, poiché la domanda introduttiva era formulata anche con clausola di salvaguardia. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico di entrambe le parti ricorrenti.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per sostenere la natura retributiva delle voci del trattamento estero, ma non decisivo nella soluzione adottata
richiamato dal ricorrente in tema di corrispettività della prestazione lavorativa e qualificazione degli emolumenti
ai fini del TFR comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale, salvo quanto versato a titolo di rimborso spese e salvo diversa previsione del contratto collettivo
richiamato nel motivo principale in relazione alla base imponibile contributiva
richiamato nel motivo principale in relazione alla base imponibile contributiva
richiamato per il profilo del danno pensionistico derivante dall’omissione contributiva
richiamato dal ricorrente principale nell’ambito della pretesa risarcitoria
richiamato dal ricorrente principale con riferimento all’interpretazione dello statuto della cassa di previdenza aziendale
art. 64 dello Statuto della Cassa di Previdenza Aziendale del personale MPS
richiamato per fondare il contributo datoriale alla previdenza complementare nella misura del 2,5% della retribuzione utile ai fini del TFR
art. 51, comma 8-bis, d.P.R. 917/1986
ha valenza esclusivamente fiscale e non incide sulla determinazione della retribuzione imponibile a fini contributivi
norma poi divenuta art. 51 per effetto del d.lgs. 344/2003; richiamata nel ragionamento sulla disciplina fiscale delle retribuzioni estere
art. 4, comma 1, d.l. 317/1987
richiamato quale base della disciplina delle retribuzioni convenzionali per lavoratori all’estero, ritenuta però non applicabile ai fini contributivi
esclude il vizio di ultrapetizione quando la domanda, pur quantificata, contenga una clausola di salvaguardia che consenta la liquidazione di una somma maggiore
richiamato nel motivo incidentale della banca, ma la censura è stata respinta
richiamato per il rinvio alla giurisprudenza consolidata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
disposto il raddoppio del contributo unificato nei confronti dei ricorrenti soccombenti
richiamato dalla banca nel motivo incidentale sulla disciplina contributiva
richiamato nel contesto dei limiti al sindacato di legittimità sui vizi motivazionali
evocato implicitamente nella parte in cui si afferma che l’onere di provare la deroga collettiva o la natura non retributiva grava su chi la deduce
Massime di principio
- Ai fini del TFR, la base di calcolo comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro con carattere non occasionale, mentre restano escluse solo le erogazioni aventi natura di mero rimborso spese o quelle espressamente escluse da una contrattazione collettiva chiara e univoca.
- La qualificazione di una voce economica corrisposta al lavoratore all’estero come retributiva o come rimborso spese è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni legali di interpretazione del contratto o per omesso esame di un fatto decisivo.
- Le somme corrisposte al lavoratore per prestazioni rese all’estero non vanno qualificate in base al solo nomen iuris usato dalle parti, ma mediante la loro concreta funzione economica e la presenza di indici sintomatici quali continuità, periodicità, assenza di giustificativi di spesa, funzione compensativa del disagio o dei maggiori oneri e collegamento funzionale con la prestazione.
- Le retribuzioni convenzionali previste dalla normativa fiscale per il lavoro all’estero hanno valenza esclusivamente tributaria e non incidono, di per sé, sulla determinazione della base imponibile contributiva, che resta ancorata alla retribuzione effettivamente corrisposta.
- Chi invoca l’esclusione di una voce dal TFR o la deroga alla disciplina legale deve allegare e provare l’esistenza di una chiara previsione collettiva o la natura di rimborso spese dell’emolumento.
- Non ricorre ultrapetizione se l’attore, oltre a indicare una somma determinata, formula la domanda con clausola di salvaguardia e chiede comunque la liquidazione della maggiore somma che risulterà dovuta all’esito dell’istruttoria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 4 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 33698/2023 del 04/12/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 4 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 33702/2023 del 04/12/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 4 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 33713/2023 del 04/12/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 4 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 33718/2023 del 04/12/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 4 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 33722/2023 del 04/12/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 4 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 33725/2023 del 04/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →