Cassazione Civile, Ordinanza n. 26218/2022 del 06/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio ha rettificato la dichiarazione del contribuente per l'anno 2003 ai fini IRPEF, IRAP e IVA sulla base degli studi di settore. Il contribuente ha impugnato l'atto; la CTP ha accolto il ricorso, ma in appello la CTR ha accolto l'impugnazione dell'Ufficio e ha confermato l'accertamento. In Cassazione il contribuente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 62-bis e 62-sexies del d.l. n. 331/1993 e dell'art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600/1973, oltre a vizio motivazionale ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., sostenendo che la CTR non avrebbe dovuto mantenere l'atto perché l'Ufficio non avrebbe dato autonoma valutazione alle giustificazioni fornite in contraddittorio e non avrebbe motivato il mancato integrale accoglimento delle stesse; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 15 d.lgs. n. 546/1992, censurando la condanna alle spese di lite.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza: dalla sentenza impugnata emergeva solo che il contribuente aveva eccepito la mancata valutazione delle giustificazioni rese in contraddittorio, ma il ricorrente non aveva trascritto né allegato l'avviso di accertamento, né indicato con precisione dove fosse reperibile nel fascicolo, impedendo alla Corte di verificare il vizio dedotto. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato, perché la condanna alle spese segue la soccombenza e, dopo l'accoglimento dell'appello dell'Ufficio, il contribuente era risultato soccombente. Il ricorso è stato quindi rigettato; il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, precisando che la liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio spetta al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.
Norme richiamate
artt. 62-bis e 62-sexies d.l. n. 331/1993
Richiamati dal ricorrente quale base normativa degli studi di settore e della rettifica fondata sui relativi risultati; la Corte non entra nel merito della loro interpretazione perché dichiara inammissibile il motivo per difetto di autosufficienza.
art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600/1973
Richiamato dal ricorrente come norma sulla rettifica del reddito; la Corte non affronta il merito della censura.
Indicato come parametro del primo motivo, ma la censura è dichiarata inammissibile per mancanza di autosufficienza del ricorso.
La Corte afferma che la condanna alle spese è conseguenza naturale della soccombenza nel processo tributario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Richiamato quale norma che ha inserito il meccanismo del raddoppio del contributo unificato.
Cass. SS.UU. n. 8999/2009
Richiamata per segnalare la decisione in difformità dalla proposta del relatore.
Cass. SS.UU. n. 4315/2020
Richiamata per il principio relativo ai presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato in presenza di patrocinio a spese dello Stato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo che denunci la mancata valutazione di documenti o atti processuali deve rispettare il principio di autosufficienza: occorre trascrivere o almeno indicare con precisione l'atto su cui la censura si fonda, così da consentire il controllo della Corte.
- La doglianza relativa all'omessa considerazione delle giustificazioni fornite dal contribuente in sede di contraddittorio non può essere esaminata se il ricorrente non rende direttamente verificabile il contenuto dell'atto impositivo e la specifica omissione denunciata.
- La condanna alle spese segue la soccombenza: quando l'impugnazione dell'Ufficio è accolta e l'atto viene confermato, il contribuente può essere legittimamente condannato a rifondere le spese di lite.
- In presenza di patrocinio a spese dello Stato, la Corte di cassazione si limita a dare atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, mentre la liquidazione del compenso del difensore ammesso spetta al giudice che ha emesso la sentenza impugnata.
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