Sentenza del 09/06/2017 n. 14371 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava alla società E. S.p.A. costi indeducibili e fatture relative a operazioni ritenute inesistenti, per complessive Lire 4.960.918.787 circa, con conseguente rettifica del reddito d'impresa per l'anno 2000. Sulla base della ristretta base societaria, l'Ufficio aveva inoltre imputato al socio B.F. redditi di capitale derivanti dalla presunta distribuzione di utili extracontabili. La CTR aveva ritenuto sussistente il rapporto di dipendenza tra l'accertamento societario e quello del socio, ma aveva subordinato l'esito del giudizio del socio alla decisione sull'accertamento societario senza riunire i procedimenti, sospendere il giudizio o decidere incidentalmente la questione pregiudiziale. Nel giudizio societario, la CTR aveva inoltre respinto l'appello dell'Ufficio con motivazione generica, valorizzando la regolarità formale della contabilità e dei pagamenti senza esaminare specificamente gli elementi indiziari sulla fittizietà delle operazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha riunito i due ricorsi. Ha accolto integralmente il ricorso relativo al socio e, nel ricorso relativo alla società, ha accolto i motivi riguardanti l'insufficienza della motivazione sui costi relativi alle fatture inesistenti e sui costi privi del requisito della certezza; ha rigettato il motivo relativo alla mera riproduzione di argomentazioni dell'atto di parte e ha dichiarato assorbiti gli ulteriori motivi. Le sentenze della CTR sono state cassate con rinvio ad altra sezione della CTR del Lazio, che dovrà riesaminare le controversie e provvedere anche sulle spese. Non vi è stata quindi una decisione definitiva sulla debenza delle imposte, ma l'Agenzia delle Entrate ha ottenuto l'annullamento delle precedenti sentenze sfavorevoli.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2, comma 3, 7, comma 5, 29 e 39
In presenza di cause tributarie connesse da un rapporto di pregiudizialità-dipendenza, il giudice non può limitarsi a dichiarare tale rapporto in modo generico: deve decidere incidentalmente la questione pregiudiziale, riunire i giudizi quando possibile oppure sospendere il procedimento dipendente.
Consente la sospensione necessaria del processo dipendente quando la decisione dipende dall'esito di un'altra causa pregiudiziale.
Artt. 112 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza deve pronunciarsi sulle domande e sulle censure devolute al giudice e deve contenere una motivazione effettiva, chiara e comprensibile.
Art. 111 Cost.
Impone che ogni provvedimento giurisdizionale sia motivato. La motivazione può anche riprodurre contenuti di atti di parte, purché il ragionamento decisionale del giudice sia comunque individuabile in modo chiaro e completo.
D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 42
L'Amministrazione può ricorrere ad accertamenti fondati su presunzioni quando la contabilità risulti complessivamente inattendibile per omissioni, inesattezze o indicazioni false; la contabilità formalmente regolare non impedisce di contestare l'effettività delle operazioni.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19, 21 e 54
La detrazione IVA e la validità fiscale delle fatture presuppongono l'effettiva esistenza delle operazioni sottostanti; fatture e pagamenti non sono, da soli, prova decisiva quando esistano elementi indiziari contrari.
La ripartizione dell'onere della prova opera secondo la natura della contestazione: l'Amministrazione deve fornire elementi idonei a contestare l'operazione, mentre il contribuente deve dimostrarne effettività e correttezza quando la contestazione sia supportata da un quadro indiziario significativo.
Principio giurisprudenziale sulle società a ristretta base societaria
Nelle società di capitali a ristretta base societaria non esiste una presunzione legale di distribuzione degli utili ai soci, ma la ristrettezza della compagine può costituire un elemento indiziario della distribuzione di utili extracontabili.
La presunzione di distribuzione degli utili occulti nelle società a ristretta base non è automatica né legale, ma può essere utilizzata come presunzione semplice, valutabile insieme agli altri elementi del caso.
Massime di principio
- Quando l'accertamento del reddito del socio dipende da quello della società, i giudizi devono essere coordinati mediante riunione, sospensione o decisione incidentale; è illegittima una sentenza che rinvii genericamente l'esito a un altro procedimento.
- La contabilità formalmente regolare, le fatture e i pagamenti con assegni non dimostrano automaticamente l'effettività delle operazioni se l'Amministrazione presenta elementi concreti e convergenti sulla loro inesistenza.
- In caso di contestazione di operazioni inesistenti, il giudice deve esaminare specificamente tutti gli indizi, come l'assenza dei fornitori, la mancanza di magazzino o dipendenti, la tempistica anomala delle transazioni, l'incapacità di spiegare la provenienza dei beni e le irregolarità documentali.
- La ristrettezza della base societaria può giustificare una presunzione semplice di distribuzione degli utili extracontabili ai soci, ma il fatto deve essere valutato nel contesto complessivo e può essere contrastato con prova contraria.
- Una sentenza tributaria deve confrontarsi con le principali contestazioni dell'Ufficio: una motivazione generica, meramente assertiva o fondata soltanto sugli aspetti formali della documentazione può essere cassata per vizio motivazionale.
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