Sentenza del 09/06/2017 n. 548 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Processo - Giurisdizione - Opposizione a pignoramento in presenza di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento o di altro atto prodromico - Non sussiste - Processo - Giurisdizione - Opposizione agli atti esecutivi fondati su credito tributario - E' del giudice civile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato dinanzi al giudice tributario un atto di pignoramento presso terzi notificato il 13 settembre 2013, sostenendo che mancasse o fosse invalida la documentazione prodromica, in particolare la notificazione delle cartelle di pagamento poste a fondamento della pretesa tributaria relativa a IVA e IRAP. Ha sostenuto che il pignoramento costituisse il primo atto attraverso il quale aveva avuto conoscenza della pretesa e che, trattandosi di imposte erariali, la controversia rientrasse nella giurisdizione tributaria.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore del giudice ordinario. Ha ritenuto che il pignoramento presso terzi ex art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973 costituisca un atto dell'esecuzione forzata, successivo alla cartella di pagamento, e che le contestazioni relative al pignoramento, anche quando riguardino la mancata notificazione degli atti presupposti, debbano essere proposte davanti al giudice ordinario mediante opposizione agli atti esecutivi o all'esecuzione. La produzione degli estratti di ruolo e degli avvisi di ricevimento non contestati è stata inoltre ritenuta idonea a dimostrare la notificazione. Le spese processuali sono state compensate, anche per la presenza di orientamenti giurisprudenziali divergenti.
Norme richiamate
Art. 72-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Pignoramento dei crediti del debitore verso terzi mediante ordine diretto al terzo di pagamento all'agente della riscossione.
Il pignoramento eseguito ai sensi di questa disposizione costituisce un atto dell'esecuzione forzata; le relative opposizioni rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
Art. 57, comma 1, lett. b), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
L'ammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi dipende dall'atto impugnato e non dal vizio dedotto.
Il contribuente può contestare davanti al giudice ordinario il pignoramento, anche deducendo la nullità derivata dall'omessa notificazione della cartella o dell'intimazione, mentre la cartella e l'avviso di mora restano impugnabili davanti al giudice tributario.
Art. 617 c.p.c.
Opposizione agli atti esecutivi.
È lo strumento utilizzabile per contestare vizi formali propri del pignoramento o la nullità derivata da vizi degli atti presupposti, quando il giudizio riguarda un atto della fase esecutiva.
Art. 615 c.p.c.
Opposizione all'esecuzione.
Può venire in rilievo quando si contesta il diritto dell'agente della riscossione di procedere esecutivamente per carenza dei presupposti sostanziali o formali necessari.
Art. 49 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Il ruolo è il titolo esecutivo in forza del quale l'agente della riscossione procede in via esecutiva.
Il ruolo costituisce il titolo posto alla base della riscossione coattiva e consente di collegare gli elementi dell'estratto di ruolo alla pretesa azionata con la cartella.
Art. 25, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La cartella contiene l'indicazione del credito risultante dal ruolo.
La cartella riproduce gli elementi essenziali della pretesa iscritta a ruolo; l'estratto di ruolo può fornire il riscontro dei dati della cartella.
Art. 149 c.p.c.
Notificazione a mezzo del servizio postale.
L'avviso di ricevimento è funzionale alla prova del perfezionamento della notificazione e può essere prodotto anche in copia non autenticata se la conformità non viene contestata.
Art. 2719 c.c.
Le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia delle copie autentiche quando la loro conformità non è disconosciuta.
La copia dell'avviso di ricevimento non contestata dalla controparte può essere utilizzata come prova della notificazione.
Massime di principio
- La giurisdizione si determina principalmente in base all'atto impugnato: la cartella di pagamento e gli atti impositivi appartengono al giudice tributario, mentre il pignoramento e gli atti esecutivi successivi appartengono, di regola, al giudice ordinario.
- Davanti al giudice ordinario è possibile contestare il pignoramento anche deducendo l'omessa o invalida notificazione della cartella o dell'intimazione, come vizio derivato dell'atto esecutivo.
- Il fatto che il credito posto alla base dell'esecuzione sia tributario non attribuisce automaticamente la controversia al giudice tributario quando l'impugnazione riguarda un atto della procedura esecutiva.
- Estratti di ruolo e avvisi di ricevimento possono essere sufficienti a dimostrare l'esistenza e la notificazione delle cartelle, soprattutto quando la loro conformità non sia specificamente disconosciuta.
- Occorre distinguere tra contestazione del contenuto o della debenza del tributo, normalmente riservata al giudice tributario, e contestazione del diritto o delle modalità dell'agente di procedere esecutivamente, normalmente attribuita al giudice ordinario.
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