Sentenza del 09/06/2017 n. 824 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Sanzioni tributarie - omessa dichiarazione - responsabilità del professionista - obbligo di controllo da parte del contribuente - artt. 5 e 6, D.Lgs. n. 472/97
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente sosteneva di non essere responsabile delle violazioni perché aveva affidato a un professionista gli adempimenti fiscali. La questione riguardava se l'incarico conferito al professionista fosse sufficiente, da solo, a escludere la colpa del contribuente.
La decisione
La responsabilità del contribuente non è stata esclusa. Il conferimento dell'incarico a un professionista non libera automaticamente il contribuente dalle sanzioni: egli deve dimostrare di avere adottato iniziative concrete per verificare che la dichiarazione fosse stata effettivamente presentata e che le scritture contabili fossero regolarmente tenute. In assenza di tale prova, permane il profilo di negligenza richiesto per l'applicazione delle sanzioni.
Norme richiamate
Art. 5 del D.Lgs. n. 472/1997
La violazione è punibile a titolo di dolo o di colpa.
La colpa del contribuente può derivare dalla mancata vigilanza sugli adempimenti affidati al professionista. Il contribuente deve dimostrare di avere svolto controlli effettivi e diligenti sull'esecuzione dell'incarico.
Art. 6 del D.Lgs. n. 472/1997
La disposizione rileva nell'ambito dell'esclusione o della limitazione della responsabilità per cause non imputabili, ma il semplice affidamento dell'incarico a un professionista non basta, di per sé, a escludere la colpa del contribuente.
Massime di principio
- L'affidamento degli adempimenti fiscali a un commercialista o ad altro professionista non trasferisce automaticamente tutta la responsabilità al professionista.
- Il contribuente deve conservare e, se necessario, produrre prove dell'incarico, delle comunicazioni intercorse, della consegna della documentazione e dei controlli effettuati sull'avvenuta presentazione delle dichiarazioni.
- In caso di omessa dichiarazione o omessa tenuta delle scritture contabili, l'assenza di controlli da parte del contribuente può essere valutata come negligenza sanzionabile.
- La responsabilità del professionista può eventualmente aggiungersi a quella del contribuente, ma non esclude automaticamente quest'ultima nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria.
- Per escludere la colpa occorre dimostrare non solo di avere conferito l'incarico, ma anche di avere adottato ogni ragionevole cautela per verificare il corretto e tempestivo adempimento.
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