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Sentenza

Sentenza del 09/06/2017 n. 824 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

Sanzioni tributarie - omessa dichiarazione - responsabilità del professionista - obbligo di controllo da parte del contribuente - artt. 5 e 6, D.Lgs. n. 472/97

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente sosteneva di non essere responsabile delle violazioni perché aveva affidato a un professionista gli adempimenti fiscali. La questione riguardava se l'incarico conferito al professionista fosse sufficiente, da solo, a escludere la colpa del contribuente.

La decisione

La responsabilità del contribuente non è stata esclusa. Il conferimento dell'incarico a un professionista non libera automaticamente il contribuente dalle sanzioni: egli deve dimostrare di avere adottato iniziative concrete per verificare che la dichiarazione fosse stata effettivamente presentata e che le scritture contabili fossero regolarmente tenute. In assenza di tale prova, permane il profilo di negligenza richiesto per l'applicazione delle sanzioni.

Norme richiamate

  • Art. 5 del D.Lgs. n. 472/1997

    La violazione è punibile a titolo di dolo o di colpa.

    La colpa del contribuente può derivare dalla mancata vigilanza sugli adempimenti affidati al professionista. Il contribuente deve dimostrare di avere svolto controlli effettivi e diligenti sull'esecuzione dell'incarico.

  • Art. 6 del D.Lgs. n. 472/1997

    La disposizione rileva nell'ambito dell'esclusione o della limitazione della responsabilità per cause non imputabili, ma il semplice affidamento dell'incarico a un professionista non basta, di per sé, a escludere la colpa del contribuente.

Massime di principio

  • L'affidamento degli adempimenti fiscali a un commercialista o ad altro professionista non trasferisce automaticamente tutta la responsabilità al professionista.
  • Il contribuente deve conservare e, se necessario, produrre prove dell'incarico, delle comunicazioni intercorse, della consegna della documentazione e dei controlli effettuati sull'avvenuta presentazione delle dichiarazioni.
  • In caso di omessa dichiarazione o omessa tenuta delle scritture contabili, l'assenza di controlli da parte del contribuente può essere valutata come negligenza sanzionabile.
  • La responsabilità del professionista può eventualmente aggiungersi a quella del contribuente, ma non esclude automaticamente quest'ultima nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria.
  • Per escludere la colpa occorre dimostrare non solo di avere conferito l'incarico, ma anche di avere adottato ogni ragionevole cautela per verificare il corretto e tempestivo adempimento.

Testo integrale

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