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Sentenza

Sentenza del 09/06/2017 n. 1458 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Contenzioso - Impugnazioni - Notifica appello - Omesso deposito ricevuta spedizione nel termine per la costituzione - Inammissibilità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Suprema Corte ha ritenuto che l’omesso deposito della ricevuta di spedizione, analogamente all’omesso deposito della copia del ricorso, comporti l’inammissibilità dell’impugnazione. L’inammissibilità è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, non è sanata dalla costituzione del resistente e non può essere sanata neppure mediante la produzione tardiva del documento mancante.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante non ha depositato, entro il termine previsto per la propria costituzione in giudizio, la ricevuta di spedizione della raccomandata relativa alla notifica dell’appello. Tale omissione impedisce di verificare tempestività e regolarità della notificazione.

Norme richiamate

  • Regole processuali sulla costituzione in giudizio e sulla notifica dell’appello

    Il mancato deposito, nel termine previsto per la costituzione in giudizio, della ricevuta di spedizione della raccomandata è sanzionato con l’inammissibilità dell’impugnazione.

    La ricevuta di spedizione costituisce un documento essenziale per dimostrare il perfezionamento e la tempestività della notifica dell’appello; la sua omissione tempestiva determina l’inammissibilità.

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione, sentenze n. 7373/2011, n. 8664/2011 e n. 10312/2011

    L’inammissibilità è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo e non è sanabile per effetto della costituzione del resistente.

    Il vizio ha carattere insanabile e può essere rilevato dal giudice anche senza eccezione della controparte.

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione, sentenza n. 20787/2013

    L’inammissibilità non è sanabile neppure attraverso la tardiva produzione del documento mancante.

    La ricevuta di spedizione deve essere depositata entro il termine processuale previsto; una produzione successiva non elimina l’inammissibilità già maturata.

Massime di principio

  • Nei giudizi di impugnazione, il deposito tempestivo dei documenti che provano la notifica è un adempimento essenziale e non meramente formale.
  • L’omesso deposito della ricevuta di spedizione della raccomandata entro il termine di costituzione può comportare l’inammissibilità dell’appello.
  • La costituzione della controparte non sana automaticamente l’omissione, perché il vizio può essere rilevato d’ufficio dal giudice.
  • La produzione tardiva della ricevuta normalmente non consente di recuperare l’impugnazione, quando l’inammissibilità si è già verificata.
  • Chi propone un’impugnazione deve verificare con particolare attenzione sia la notifica sia il deposito tempestivo della relativa prova documentale.

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