Sentenza del 09/06/2017 n. 14406 - Corte di Cassazione
IVA - rivalsa e detrazione -Scambio di beni e servizi - Servizio imponibile - Configurazione - Presupposto per applicazione imposta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A seguito di una verifica fiscale, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che le somme fatturate da A.M.I. S.p.A. alle concessionarie pubblicitarie come "premi impegnativa" fossero mere attribuzioni di denaro, non collegate a una specifica prestazione di servizi. Di conseguenza, le fatture non avrebbero dovuto essere assoggettate a IVA e Cairo non avrebbe potuto detrarre l'imposta indicata. La contribuente sosteneva invece che i pagamenti remunerassero attività di intermediazione o procacciamento d'affari e contestava, tra l'altro, l'onere della prova e l'applicazione delle sanzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi otto motivi di ricorso, confermando che, ai fini IVA, non basta l'esistenza di un pagamento o di una fattura: deve risultare un rapporto giuridico con prestazioni reciproche e un nesso diretto tra un servizio individualizzabile e il relativo corrispettivo. Nel caso concreto, il compenso dipendeva dal raggiungimento di un determinato risultato economico complessivo e non era collegato a singole prestazioni identificabili; pertanto mancava il presupposto impositivo IVA e l'imposta indicata in fattura era indetraibile. La Corte ha però accolto parzialmente il nono motivo sulle sanzioni, cassando la sentenza limitatamente alla loro rideterminazione secondo la disciplina sanzionatoria più favorevole sopravvenuta, e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3
costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da...
Una prestazione di servizi è imponibile solo se resa verso un corrispettivo nell'ambito di uno scambio effettivo. È necessario un nesso diretto tra il servizio fornito e la somma pagata.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, comma 3
le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo
Il pagamento individua il momento di esigibilità dell'imposta e dell'obbligo di fatturazione, ma non sostituisce la necessità che esista previamente una prestazione imponibile effettiva.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 2, comma 3, lett. a)
Le attribuzioni di denaro non riconducibili a una cessione o a una prestazione di servizi non costituiscono operazioni imponibili ai fini IVA.
Codice civile, art. 2697
Chi invoca il diritto alla detrazione IVA deve dimostrare la sussistenza dei relativi presupposti sostanziali, compresa l'effettività della cessione o della prestazione e il suo collegamento con attività imponibili.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, comma 3
se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di natura diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo
Le modifiche sanzionatorie più favorevoli si applicano anche ai procedimenti in corso, purché la sanzione non sia divenuta definitiva.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 7, comma 4
La riduzione della sanzione per circostanze eccezionali rientra nella valutazione discrezionale del giudice di merito e non è automatica.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8
La disposizione è stata richiamata in tema di obiettiva incertezza normativa e sanzioni, ma la Corte ha escluso che tale incertezza ricorresse nel caso concreto.
Art. 10, comma 3, della legge n. 212 del 2000
La tutela dell'affidamento e dell'errore incolpevole non opera quando il contribuente non dimostri una reale e obiettiva incertezza sull'applicazione della disciplina.
Art. 360 c.p.c.
La norma disciplina i motivi del ricorso per cassazione, tra cui violazione di legge, omessa pronuncia e vizi della motivazione.
Massime di principio
- Ai fini IVA, una somma è imponibile solo se costituisce il corrispettivo di una cessione di beni o di un servizio effettivo, individualizzabile e giuridicamente collegato al pagamento.
- La semplice emissione di una fattura, anche formalmente regolare, non crea da sola il diritto alla detrazione: se manca l'operazione imponibile, l'IVA indicata è indetraibile.
- Per distinguere un compenso imponibile da un trasferimento di denaro non soggetto a IVA occorre verificare il rapporto giuridico sottostante, la reciprocità delle prestazioni e il nesso diretto tra attività svolta e importo pagato.
- Un compenso calcolato esclusivamente sul raggiungimento di un risultato economico aggregato può non essere imponibile se non remunera una prestazione specifica e identificabile; la mera correlazione economica non basta.
- Il soggetto che detrae l'IVA deve provare i presupposti sostanziali della detrazione, inclusi l'effettività del servizio, il fornitore soggetto passivo e l'utilizzo nell'ambito di operazioni imponibili.
- Il trattamento fiscale scelto dalle parti e la regolare contabilizzazione non prevalgono sulla qualificazione oggettiva dell'operazione secondo la realtà economica.
- L'eventuale IVA versata dall'emittente della fattura non rende automaticamente detraibile l'imposta per il destinatario: la posizione dell'emittente e quella del destinatario possono essere valutate diversamente per evitare perdite di gettito.
- In materia sanzionatoria tributaria, una disciplina successiva più favorevole può applicarsi ai procedimenti non definitivi, ma la rideterminazione richiede una valutazione concreta della sanzione e delle circostanze del caso.
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