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Sentenza

Sentenza del 09/06/2017 n. 1465 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Irpef - Rimborsi e compensazioni - Decadenza per rimborso - Opera anche in caso in cui l'imposta sia pagata sulla base di una norma poi dichiarata incostituzionale e/o in contrasto con l'Unione Europea.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva che il termine di decadenza per chiedere il rimborso non dovesse applicarsi, o dovesse decorrere dalla successiva pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione europea che aveva dichiarato l’incompatibilità della norma impositiva con il diritto dell’Unione. La questione riguardava quindi se l’efficacia retroattiva della pronuncia europea consentisse di superare il termine previsto dall’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973.

La decisione

La pretesa di rimborso è stata ritenuta soggetta al termine di decadenza previsto dall’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, decorrente dalla data del versamento dell’imposta o da quella in cui è stata effettuata la ritenuta. L’efficacia retroattiva della sentenza della Corte di giustizia, analogamente a quella della declaratoria di illegittimità costituzionale, non consente di riaprire rapporti ormai esauriti per effetto della maturazione della decadenza o della prescrizione. Pertanto, se la domanda di rimborso è stata presentata oltre il termine, il contribuente decade dal diritto, anche se l’imposta era fondata su una norma successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell’Unione.

Norme richiamate

  • Art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Il termine di decadenza decorre dalla "data del versamento" o da quella in cui "la ritenuta è stata operata".

    La disposizione impone al contribuente di presentare la domanda di rimborso entro il termine previsto, calcolato dal versamento dell’imposta o dall’effettuazione della ritenuta. Il termine opera anche quando l’imposta risulti successivamente priva di valido fondamento per effetto di una pronuncia europea o costituzionale.

  • Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 13676 del 16 giugno 2014

    L’efficacia retroattiva della pronuncia della Corte di giustizia incontra il limite dei rapporti esauriti.

    La pronuncia chiarisce che le sentenze interpretative della Corte di giustizia producono effetti retroattivi, ma non possono incidere su rapporti ormai definiti per prescrizione o decadenza, istituti diretti a garantire la certezza del diritto e la stabilità delle situazioni giuridiche.

  • Principio dell’efficacia retroattiva delle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea

    La retroattività della pronuncia europea non elimina i termini processuali o sostanziali già maturati. Di conseguenza, l’incompatibilità successivamente accertata della norma tributaria non riapre automaticamente i termini per chiedere il rimborso.

Massime di principio

  • La successiva dichiarazione di incompatibilità di una norma tributaria con il diritto dell’Unione europea non consente, di regola, di ottenere il rimborso se il termine di decadenza previsto dalla legge è già scaduto.
  • Per verificare la tempestività della domanda occorre individuare la data del versamento dell’imposta o della ritenuta e calcolare da tale momento il termine previsto dall’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973.
  • Le pronunce della Corte di giustizia e le declaratorie di illegittimità costituzionale possono avere efficacia retroattiva, ma tale efficacia è limitata dai rapporti già esauriti per prescrizione o decadenza.
  • La certezza del diritto prevale sulla possibilità di riaprire indefinitamente rapporti fiscali ormai definiti: il contribuente deve quindi attivarsi entro i termini ordinari, anche quando la contestazione della norma impositiva sia ancora pendente.
  • La tempestiva presentazione della domanda di rimborso è essenziale; l’eventuale successiva pronuncia favorevole sul piano europeo o costituzionale non sostituisce né proroga automaticamente tale adempimento.

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