Sentenza del 09/06/2017 n. 1465 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Irpef - Rimborsi e compensazioni - Decadenza per rimborso - Opera anche in caso in cui l'imposta sia pagata sulla base di una norma poi dichiarata incostituzionale e/o in contrasto con l'Unione Europea.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che il termine di decadenza per chiedere il rimborso non dovesse applicarsi, o dovesse decorrere dalla successiva pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione europea che aveva dichiarato l’incompatibilità della norma impositiva con il diritto dell’Unione. La questione riguardava quindi se l’efficacia retroattiva della pronuncia europea consentisse di superare il termine previsto dall’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973.
La decisione
La pretesa di rimborso è stata ritenuta soggetta al termine di decadenza previsto dall’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, decorrente dalla data del versamento dell’imposta o da quella in cui è stata effettuata la ritenuta. L’efficacia retroattiva della sentenza della Corte di giustizia, analogamente a quella della declaratoria di illegittimità costituzionale, non consente di riaprire rapporti ormai esauriti per effetto della maturazione della decadenza o della prescrizione. Pertanto, se la domanda di rimborso è stata presentata oltre il termine, il contribuente decade dal diritto, anche se l’imposta era fondata su una norma successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell’Unione.
Norme richiamate
Art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Il termine di decadenza decorre dalla "data del versamento" o da quella in cui "la ritenuta è stata operata".
La disposizione impone al contribuente di presentare la domanda di rimborso entro il termine previsto, calcolato dal versamento dell’imposta o dall’effettuazione della ritenuta. Il termine opera anche quando l’imposta risulti successivamente priva di valido fondamento per effetto di una pronuncia europea o costituzionale.
Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 13676 del 16 giugno 2014
L’efficacia retroattiva della pronuncia della Corte di giustizia incontra il limite dei rapporti esauriti.
La pronuncia chiarisce che le sentenze interpretative della Corte di giustizia producono effetti retroattivi, ma non possono incidere su rapporti ormai definiti per prescrizione o decadenza, istituti diretti a garantire la certezza del diritto e la stabilità delle situazioni giuridiche.
Principio dell’efficacia retroattiva delle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea
La retroattività della pronuncia europea non elimina i termini processuali o sostanziali già maturati. Di conseguenza, l’incompatibilità successivamente accertata della norma tributaria non riapre automaticamente i termini per chiedere il rimborso.
Massime di principio
- La successiva dichiarazione di incompatibilità di una norma tributaria con il diritto dell’Unione europea non consente, di regola, di ottenere il rimborso se il termine di decadenza previsto dalla legge è già scaduto.
- Per verificare la tempestività della domanda occorre individuare la data del versamento dell’imposta o della ritenuta e calcolare da tale momento il termine previsto dall’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973.
- Le pronunce della Corte di giustizia e le declaratorie di illegittimità costituzionale possono avere efficacia retroattiva, ma tale efficacia è limitata dai rapporti già esauriti per prescrizione o decadenza.
- La certezza del diritto prevale sulla possibilità di riaprire indefinitamente rapporti fiscali ormai definiti: il contribuente deve quindi attivarsi entro i termini ordinari, anche quando la contestazione della norma impositiva sia ancora pendente.
- La tempestiva presentazione della domanda di rimborso è essenziale; l’eventuale successiva pronuncia favorevole sul piano europeo o costituzionale non sostituisce né proroga automaticamente tale adempimento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 9 giu 2017Sentenza del 09/06/2017 n. 14406 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 9 giu 2017Sentenza del 09/06/2017 n. 548 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 9 giu 2017Sentenza del 09/06/2017 n. 824 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 9 giu 2017Sentenza del 09/06/2017 n. 1458 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 9 giu 2017Sentenza del 09/06/2017 n. 2055 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 9 giu 2017Sentenza del 09/06/2017 n. 2581 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →