Cassazione Civile, Ordinanza n. 17395/2024 del 24/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di intimazione di pagamento relativo a IVA per l’anno d’imposta 2004, fondato su una cartella esattoriale e sul sottostante ruolo, per un importo complessivo di euro 155.968,94. La società contribuente aveva impugnato gli atti dinanzi al giudice tributario, ma il ricorso era stato respinto in primo e secondo grado. In cassazione la società ha proposto due ricorsi di contenuto analogo avverso la medesima sentenza della CTR. Con il primo motivo ha dedotto nullità della sentenza per motivazione apparente, lamentando che la CTR non avesse adeguatamente risposto: a) sulla questione della necessità di tempestiva riproduzione in appello dei documenti tardivamente prodotti in primo grado; b) sulla dedotta non conformità dell’intimazione al modello ministeriale. Con il secondo motivo ha denunciato motivazione apparente in ordine alla prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi. Con il terzo motivo ha denunciato violazione degli artt. 2946, 2948 n. 4 e 2953 c.c. e dell’art. 20, comma 3, d.lgs. 472/1997, sostenendo che la CTR avesse erroneamente applicato il termine decennale di prescrizione al credito per interessi e sanzioni derivante da cartella non opposta.
La decisione
La Corte ha riunito i due ricorsi e ha dichiarato inammissibile il ricorso n. 30406/2022, presentato per mero errore e di contenuto analogo al primo. Sul ricorso n. 30359/2022 ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo le motivazioni della CTR non apparenti; ha invece accolto il terzo motivo, affermando che la CTR aveva errato nel ritenere decennale la prescrizione del credito per interessi e sanzioni derivante da cartella non impugnata, poiché per il credito tributario resta applicabile il termine proprio del tributo e per sanzioni e interessi opera comunque la prescrizione quinquennale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibile la ratio decidendi; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta sufficiente per i primi due motivi.
richiamato come parametro della nullità denunciata, ma non ritenuto violato nella parte in cui la CTR aveva espresso una ratio decidendi comprensibile.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
la motivazione è nulla solo se apparente; qui la Corte ha escluso che la motivazione della CTR fosse apparente sui primi due profili.
richiamato insieme alle norme sulla motivazione apparente; la Corte ha ritenuto la motivazione della CTR essenziale ma comprensibile.
art. 32 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
il termine per la costituzione della parte resistente non è perentorio, quindi la tardiva costituzione non impedisce difese e produzione documentale.
l’intimazione deve contenere il riepilogo del debito e della pretesa; nel caso concreto il contenuto dell’atto è stato reputato conforme ai requisiti di legge.
richiamato dal ricorrente per sostenere l’erronea applicazione del termine ordinario decennale.
richiamato per sostenere la prescrizione quinquennale di interessi e prestazioni periodiche.
il termine ordinario decennale si applica solo quando il credito sia consacrato in un titolo giudiziale passato in giudicato, non già per una cartella non opposta.
art. 20, comma 3, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
le sanzioni tributarie restano soggette alla prescrizione quinquennale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
dà luogo all’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato nei casi previsti, qui limitatamente al ricorso dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- La motivazione è apparente solo quando, pur esistendo graficamente, non consente di ricostruire il fondamento logico della decisione; una motivazione sintetica ma intelligibile è sufficiente a evitare la nullità.
- Nel processo tributario, la tardiva costituzione della parte resistente non preclude in sé la difesa né la produzione documentale, quando il termine di costituzione non è perentorio.
- L’intimazione di pagamento è sufficientemente motivata se contiene un chiaro riepilogo del debito e della pretesa cui si riferisce, consentendo al destinatario di comprendere l’origine della richiesta.
- La mancata impugnazione di una cartella di pagamento non trasforma il credito tributario in un titolo giudiziale e non determina l’applicazione automatica della prescrizione decennale ex art. 2953 c.c.
- Per sanzioni amministrative tributarie e interessi la prescrizione resta quinquennale, anche quando il credito sia stato iscritto a ruolo e notificato con cartella non opposta.
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