Cassazione Civile, Ordinanza n. 26956/2026 del 16/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda il sollecito di pagamento n. 14349 del 29 marzo 2021, notificato il 30 marzo 2021, con cui il Comune chiedeva alla società € 27.028,00 per TARI 2020 sugli immobili situati a Pozzuoli, in via Miliscola n. 193, adibiti allo stabilimento elioterapico denominato “Lido Nerone”. L’atto riconosceva una riduzione del 30% per attività stagionale e indicava superfici imponibili riferite a quattro utenze, tra cui 5.548 mq per l’utenza n. 4, relativa allo stabilimento balneare. La società aveva impugnato il sollecito deducendo, quanto all’utenza n. 4, carenza di motivazione. Il ricorso era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli con sentenza del 28 giugno 2021, n. 7127/40/2021, che aveva annullato l’atto; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, con sentenza del 19 dicembre 2022, n. 7944/16/2022, aveva respinto l’appello del Comune e confermato l’annullamento. Il Comune ha proposto cinque motivi di cassazione: 1) violazione dell’art. 2909 c.c., per omessa considerazione del preteso giudicato esterno costituito dalla sentenza di primo grado n. 8090/2022, che aveva dichiarato tardivo il ricorso della società contro i solleciti TARI 2018 e 2019; 2) omesso esame del fatto decisivo costituito da tale sentenza e da una sentenza definitiva relativa alla TARSU 2010-2012; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente e mancato esame dei motivi d’appello; 4) violazione dell’art. 1, comma 646, della legge n. 147/2013 e dell’art. 67-bis del d.lgs. n. 546/1992, per mancata applicazione del cosiddetto “ruolo consolidato” sulla base della sentenza di primo grado relativa alle annualità 2018 e 2019; 5) violazione dell’art. 111 Cost., perché sarebbe stato confermato l’annullamento integrale del sollecito benché il vizio motivazionale riguardasse soltanto l’utenza n. 4.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è infondato: la sentenza di primo grado invocata dal Comune era stata appellata e, inoltre, una pronuncia meramente processuale che dichiara tardivo il ricorso non vincola le parti sul rapporto sostanziale e non produce efficacia esterna. Il secondo motivo è stato assorbito, poiché l’inefficacia esterna del giudicato processuale escludeva la rilevanza decisoria delle pronunce invocate. Il terzo motivo è inammissibile per difetto d’interesse: l’eventuale vizio motivazionale della sentenza di primo grado non avrebbe comportato rimessione al primo giudice; il giudice d’appello doveva decidere nel merito e, nella specie, aveva comunque espresso la ragione della decisione, escludendo il “ruolo consolidato” in assenza di un accertamento definitivo delle superfici. Il quarto motivo è infondato: ai fini dell’art. 1, comma 646, della legge n. 147/2013, le superfici si considerano accertate quando l’atto impositivo è divenuto definitivo per mancata impugnazione o quando vi è un accertamento giudiziale definitivo di carattere sostanziale; la pendenza del giudizio sull’annualità precedente impedisce di attribuire all’atto efficacia vincolante per le annualità successive. Il quinto motivo è inammissibile perché il Comune non aveva adeguatamente indicato che l’appello avesse censurato l’annullamento integrale per ultrapetizione; dall’esame dell’atto di appello risultava che tale censura non era stata proposta e sul punto si era formato il giudicato interno. Il Comune è stato condannato a rifondere alla società € 200,00 per esborsi ed € 4.300,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge; è stata disposta la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Inoltre, il giudicato meramente processuale è inidoneo a vincolare le parti sul rapporto sostanziale. Le sentenze che definiscono il giudizio su questioni meramente processuali o di rito (legittimazione ad agire, competenza, giurisdizione, ecc.), secondo un consolidato orientamento dottrinale condiviso dalla giurisprudenza di legittimità, esauriscono i loro effetti all’interno del processo medesimo rimanendo privi di qualsivoglia efficacia esterna.
La pronuncia che definisce il giudizio per una ragione meramente processuale, come la tardività del ricorso, esaurisce i propri effetti in quel processo e non vincola le parti quanto al rapporto sostanziale in un giudizio successivo.
art. 132, primo comma, n. 4), c.p.c.
Ed è pacifico che la nullità per inadeguatezza motivazionale della sentenza di prima istanza si converta in motivo di appello ed investa il giudice del gravame della decisione nel merito. La fattispecie non rientra tra i casi per i quali è tassativamente prevista la rimessione al primo giudice.
L’inadeguatezza della motivazione della sentenza di primo grado va fatta valere con l’appello e non comporta, di per sé, la rimessione al primo giudice: il giudice del gravame deve decidere la controversia nel merito.
art. 156, secondo comma, c.p.c.
Ed è pacifico che la nullità per inadeguatezza motivazionale della sentenza di prima istanza si converta in motivo di appello ed investa il giudice del gravame della decisione nel merito. La fattispecie non rientra tra i casi per i quali è tassativamente prevista la rimessione al primo giudice.
Il vizio motivazionale della sentenza di primo grado non determina una rimessione al primo giudice, ma viene devoluto al giudice d’appello, che decide nel merito.
Difatti, il giudice d'appello che rilevi la carenza di motivazione della sentenza di primo grado deve decidere la causa nel merito e non può rimetterla al primo giudice, posto che le ipotesi di rimessione tassativamente previste dall'art. 354 cod. proc. civ. si riferiscono solo ai casi di vizio nell'instaurazione del contraddittorio o di inesistenza della sentenza per mancata sottoscrizione del giudice.
La rimessione della causa al primo giudice è consentita soltanto nelle ipotesi tassative previste dalla legge; la carenza motivazionale non vi rientra e impone al giudice d’appello di decidere nel merito.
art. 1, comma 646, L. 27 dicembre 2013, n. 147
Ora, è evidente che il riferimento alle superfici «accertate» deve essere inteso nel senso che la superficie dell’immobile soggetto al tributo sia stata oggetto di un atto impositivo (anche se prodromico all’avviso di accertamento in rettifica, come è il caso del sollecito di pagamento) divenuto definitivo (in quanto non impugnato dinanzi al giudice tributario) ovvero di un accertamento giudiziale di carattere definitivo (conformazione del giudicato sostanziale) sulla estensione dell’immobile ai fini del medesimo tributo per altra annualità.
Ai fini dell’applicazione della TARI, sono superfici “accertate” quelle risultanti da un atto impositivo divenuto definitivo perché non impugnato o da un accertamento giudiziale definitivo di carattere sostanziale relativo alla superficie dell’immobile per un’altra annualità.
art. 67-bis, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Per cui, nel caso (come quello sub iudice) in cui sia ancora pendente un giudizio di impugnazione dinanzi al giudice tributario, l’atto impositivo non può considerarsi vincolante rispetto alla determinazione della superficie per le successive annualità del medesimo tributo.
La pendenza del giudizio tributario sull’atto relativo a una precedente annualità impedisce di considerare quell’atto vincolante, quanto alla superficie imponibile, per le annualità successive.
art. 111 Cost.
Invero, per quanto il ricorso originario avesse riguardato soltanto la parziale nullità per carenza motivazionale del sollecito di pagamento nei limiti del tributo gravante su un singolo cespite e il giudice del gravame avesse, invece, confermato l’annullamento integrale del medesimo atto, il ricorrente non ha adeguatamente illustrato il contenuto rilevante dell’appello con specifico riguardo all’impugnazione della sentenza di primo grado per extrapetizione.
La censura relativa all’annullamento integrale dell’atto non può essere scrutinata se il ricorrente non illustra adeguatamente il contenuto dell’appello e la specifica contestazione per ultrapetizione; se la censura non è stata proposta in appello, sul punto si forma il giudicato interno.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Il giudicato formatosi su una questione meramente processuale, compresa la tardività dell’impugnazione, esaurisce i suoi effetti nel processo in cui è pronunciato e non vincola le parti sul rapporto sostanziale in un giudizio distinto.
- Per la regola TARI che richiama le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, una superficie è accertata quando deriva da un atto impositivo non impugnato e divenuto definitivo oppure da un accertamento giudiziale definitivo di carattere sostanziale relativo alla superficie per un’altra annualità.
- Finché è pendente l’impugnazione dell’atto impositivo relativo a una precedente annualità, tale atto non è vincolante per determinare la superficie imponibile nelle successive annualità del medesimo tributo.
- La carenza motivazionale della sentenza di primo grado deve essere fatta valere in appello; non rientrando tra le ipotesi tassative di rimessione al primo giudice, il giudice d’appello deve decidere nel merito.
- La censura in cassazione sull’annullamento dell’intero atto per ultrapetizione richiede l’adeguata illustrazione della specifica contestazione proposta in appello; se questa non risulta proposta, si forma giudicato interno sul punto.
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