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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26959/2026 del 16/10/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

Il conducente di una Fiat Punto conveniva davanti al Giudice di pace il conducente di una Lancia Delta e la relativa compagnia assicuratrice, chiedendo il risarcimento dei danni derivanti dal sinistro verificatosi il 12 agosto 2016 in una rotatoria a Pesaro. Sosteneva che, mentre percorreva la corsia interna, la sua auto fosse stata urtata da tergo dalla Lancia Delta. La compagnia contestava an e quantum e attribuiva al danneggiato l’esclusiva responsabilità; l’altro conducente restava contumace. Il Giudice di pace, applicando la presunzione di corresponsabilità prevista dall’art. 2054, secondo comma, c.c., condannava in solido i convenuti a pagare euro 50,71, oltre IVA, rivalutazione e interessi, compensando le spese e ponendo le spese di CTU a carico dei convenuti. Il danneggiato appellava, contestando l’applicazione della presunzione di corresponsabilità, la quantificazione del danno, la compensazione delle spese e l’ammissione dell’interrogatorio formale. Il Tribunale di Pesaro, con sentenza n. 531/2022 del 13 luglio 2022, accoglieva l’appello soltanto quanto alla liquidazione del danno, elevando l’importo a euro 158,74 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo; compensava per due terzi le spese del doppio grado, poneva il residuo terzo a carico dei convenuti e ripartiva a metà le spese di CTU, confermando nel resto la decisione. In cassazione il ricorrente ha formulato due motivi: con il primo, denunciava violazione dell’art. 2054, secondo comma, c.c. e motivazione illogica e contraddittoria, sostenendo che l’accertato urto da tergo imponesse di applicare la presunzione di inosservanza della distanza di sicurezza a carico del conducente tamponante; con il secondo, denunciava violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che il parziale accoglimento della domanda risarcitoria non giustificasse la compensazione delle spese, non essendovi reciproca soccombenza. La compagnia assicuratrice ha resistito con controricorso; l’altro conducente è rimasto intimato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Il primo è infondato perché la sentenza impugnata non aveva accertato un tamponamento in senso tecnico: aveva ricostruito l’urto come avvenuto durante una manovra del ricorrente, che dalla corsia interna si spostava obliquamente verso quella esterna per uscire dalla rotatoria, ravvisando in tale condotta una causa concorrente dell’evento e una violazione dell’art. 154 cod. strada. Mancava quindi il presupposto per applicare la regola invocata in tema di tamponamento e presunzione di colpa del veicolo tamponante. Anche il secondo motivo è infondato. Sebbene il solo divario tra somma domandata e somma riconosciuta non basti, di per sé, a integrare reciproca soccombenza quando la domanda sia articolata in un unico capo, nella fattispecie la pretesa era stata proposta in via principale per l’accertamento della responsabilità esclusiva dell’altro conducente e, in subordine, per l’accertamento della corresponsabilità ex art. 2054, secondo comma, c.c. Essendo stata accolta soltanto la domanda subordinata, ricorreva soccombenza reciproca, idonea a giustificare la compensazione totale o parziale delle spese ai sensi dell’art. 92 c.p.c.; il dispositivo del Tribunale era dunque conforme a diritto. La Corte ha condannato il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di cassazione, liquidate in euro 400 per compensi, oltre spese forfettarie del 15%, euro 200 per esborsi e accessori di legge. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2054, secondo comma, c.c.

    Ne consegue che difetta il presupposto stesso sul quale il ricorrente fonda l'invocata applicazione della giurisprudenza formatasi in materia di tamponamento e di presunzione di colpa del conducente del veicolo tamponante.

    La presunzione invocata in tema di tamponamento non si applica quando la ricostruzione del giudice di merito individua invece una collisione avvenuta durante una manovra di cambio di traiettoria del danneggiato, valutata come causa concorrente del sinistro.

  • art. 154 cod. strada

    il sinistro non è stato qualificato come mero tamponamento disciplinato dall'art. 149 cod. strada, ma come collisione verificatasi durante una manovra di uscita dalla rotatoria effettuata dall'Arcidiacono in violazione dell'art. 154 cod. strada.

    La manovra di spostamento dalla corsia interna a quella esterna per uscire dalla rotatoria deve essere compiuta senza creare pericolo o intralcio; la condotta intempestiva e non graduale può costituire una causa colpevole concorrente dell’evento.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    Avendo trovato accoglimento soltanto la domanda subordinata e non quella principale di affermazione della responsabilità esclusiva dello Zona, era configurabile una situazione di soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione totale o parziale delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c., secondo i principi affermati da Cass., Sez. Un., 31 ottobre 2022, n. 32061.

    La compensazione delle spese può essere giustificata dalla soccombenza reciproca quando, tra domande formulate in via principale e subordinata, venga accolta soltanto quella subordinata. In tale situazione non è decisivo il solo scarto quantitativo tra quanto richiesto e quanto riconosciuto.

  • art. 149 cod. strada

    Ne consegue che difetta il presupposto stesso sul quale il ricorrente fonda l'invocata applicazione della giurisprudenza formatasi in materia di tamponamento e di presunzione di colpa del conducente del veicolo tamponante.

    La disciplina della distanza di sicurezza e del tamponamento non regola una collisione che il giudice abbia ricostruito come conseguenza di una manovra di cambio di corsia durante l’uscita da una rotatoria.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

    In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • La regola presuntiva invocata per il tamponamento non opera quando, secondo la ricostruzione accolta dal giudice di merito, l’urto si verifica nel corso di una manovra di cambio di corsia o di traiettoria del veicolo che sarebbe stato tamponato e tale manovra costituisce una causa concorrente del sinistro.
  • Il conducente che, per uscire da una rotatoria, si sposta dalla corsia interna a quella esterna deve eseguire la manovra in modo graduale e senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti; una manovra intempestiva può essere valutata come causa colpevole concorrente dell’evento.
  • L’accoglimento della sola domanda subordinata, in luogo della domanda principale diretta a ottenere l’accertamento della responsabilità esclusiva della controparte, può integrare soccombenza reciproca e giustificare la compensazione totale o parziale delle spese.
  • Il mero accoglimento in misura ridotta di una domanda articolata in un unico capo non determina, da solo, reciproca soccombenza; la valutazione può mutare quando siano state proposte domande distinte in via principale e subordinata e sia stata accolta soltanto quella subordinata.

Come è indicizzato

MaterieRC autoSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiNesso di causalità

Testo integrale

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