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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26963/2026 del 16/10/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La contribuente ha impugnato il preavviso di fermo notificato il 19 giugno 2011, con cui le veniva intimato il pagamento di euro 19.277,21 per cartelle esattoriali, comprese cinque cartelle relative agli anni d’imposta 2001-2005, emesse a seguito di controlli formali delle dichiarazioni modello 730 ai sensi dell’art. 36-ter d.P.R. 600/1973. Le rettifiche riguardavano detrazioni per familiari a carico e spese sanitarie, assicurative e di istruzione, in assenza della documentazione richiesta. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con sentenza n. 467/2011, aveva accolto il ricorso per omessa notifica delle cartelle e prescrizione, applicando il principio di non contestazione in ragione della mancata costituzione dell’agente della riscossione. Dopo un primo giudizio di appello e una precedente cassazione per omessa comunicazione dell’udienza, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in sede di rinvio, con sentenza n. 744/2017, depositata il 21 febbraio 2017, aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo che l’agente della riscossione dovesse partecipare al giudizio sulle contestazioni concernenti la notifica o la formazione delle cartelle e che non fosse applicabile la non contestazione per la sua mancata costituzione. Con il primo motivo, la contribuente ha denunciato la violazione dell’art. 112 c.p.c., perché il giudice del rinvio avrebbe esaminato soltanto le contestazioni sulla formazione e notifica delle cartelle, omettendo di pronunciarsi sulle censure contro la pretesa tributaria e l’iscrizione a ruolo, incluse la violazione degli obblighi di comunicazione e contraddittorio conseguenti al controllo formale e la decadenza dal potere impositivo. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione delle norme sulla legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate, sostenendo che le contestazioni riguardavano la formazione del credito tributario e non soltanto vizi propri della riscossione. Con il terzo ha censurato l’individuazione del soggetto cui imputare la tempestività della notificazione della cartella, sostenendo che essa attiene all’esercizio del potere dell’ufficio tributario. Con il quarto ha lamentato vizi motivazionali e l’omesso esame delle censure e della documentazione. Con il quinto ha contestato la produzione documentale in appello e la legittimità costituzionale dell’art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo: dagli atti risultava che la contribuente aveva riproposto in sede di rinvio anche le censure di merito contro la pretesa tributaria, ma la CTR non aveva pronunciato su di esse. La mancata pronuncia su un motivo di appello integra violazione dell’art. 112 c.p.c., non omesso esame di un fatto storico ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti, poiché le questioni sulla legittimazione passiva dell’Agenzia e sulla riferibilità della tempestività della notifica devono essere esaminate in rapporto alle domande sulla pretesa tributaria rimaste senza decisione. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile: la censura non individuava un fatto storico decisivo omesso, mentre la mancata pronuncia sulle domande era stata già scrutinata sotto il profilo dell’art. 112 c.p.c. Il quinto motivo è stato rigettato perché, nel regime temporale applicabile, l’art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992 consentiva la produzione di nuovi documenti in appello, anche se preesistenti, senza necessità di dimostrare che la mancata produzione in primo grado fosse dovuta a causa non imputabile, fermo il rispetto dei termini previsti. La sentenza è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per l’esame delle questioni non decise e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Di tal ché deve affermarsi la fondatezza della censura di cui all’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c., sotto il profilo della violazione di cui all’art. 112 c.p.c. , perché la mancata pronuncia su un motivo di appello integra la violazione dell'art. 112 c.p.c. e non già l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in quanto il motivo di gravame non costituisce un fatto storico, principale o secondario, bensì la specifica domanda sottesa alla proposizione dell'appello.

    La mancata pronuncia su uno specifico motivo di appello configura violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c.; non è riconducibile all’omesso esame di un fatto storico decisivo.

  • art. 366 c.p.c.

    Ai sensi dell’art. 366 c.p.c. incombe sul ricorrente l’onere di indicare specificamente, a pena di inammissibilità, per ciascuno dei motivi, gli atti processuali ed i documenti sui quali il motivo si fonda e l'illustrazione del contenuto rilevante degli stessi; ciò nondimeno, la lettura della disposizione normativa non deve essere condotta secondo canoni estremamente formalistici che conducono ad una valutazione contrastante con il diritto di difesa e l’accesso alla giustizia e, quindi, con i principi eurounitari in materia, sanciti innanzitutto dall’art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE.

    Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente gli atti e i documenti rilevanti e illustrarne il contenuto, ma il requisito va interpretato senza formalismi eccessivi incompatibili con il diritto di difesa e l’accesso alla giustizia.

  • art. 53 d.lgs. 546/1992

    Va anche ricordato che nel giudizio tributario l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 deve ritenersi assolto con la riproposizione delle ragioni di opposizione alla pretesa tributaria in contrasto rispetto alla pronuncia di primo grado non sussistendo l’analogo onere di specificità richiesto in generale dall’art. 342 c.p.c. per il giudizio di appello.

    Nel giudizio tributario l’onere di specificità dell’appello è assolto riproponendo le ragioni di opposizione alla pretesa tributaria in contrasto con la decisione di primo grado; non si applica l’analogo onere previsto in via generale dall’art. 342 c.p.c.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Questa Corte ha più volte affermato che l’art. 360, comma 1, num. 5), c.p.c., come riformulato ex art. 54 d.l. n. 83 del 2012, applicabile nella nuova formulazione ai sensi del comma 3 del citato art. 54, prevede un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia formato oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia.

    Il vizio ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, discusso tra le parti e decisivo; non investe, di per sé, le argomentazioni difensive, la valutazione degli elementi istruttori o la mancata pronuncia su una domanda.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    La parte ricorrente dovrà dunque indicare - nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all'art. 366, co. 1, n. 6) c.p.c. e all'art. 369, co. 2, n. 4) c.p.c. - il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extr testuale, da cui ne risulti l'esistenza, il "come" ed il "quando" (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti e la "decisività" del fatto stesso.

    Per denunciare l’omesso esame di un fatto decisivo, il ricorrente deve specificare il fatto, il dato da cui risulta, le circostanze processuali che dimostrano quando e come sia stato discusso e la sua decisività.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La parte ricorrente dovrà dunque indicare - nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all'art. 366, co. 1, n. 6) c.p.c. e all'art. 369, co. 2, n. 4) c.p.c. - il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui ne risulti l'esistenza, il "come" ed il "quando" (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti e la "decisività" del fatto stesso.

    La censura di omesso esame richiede il rispetto degli oneri di specifica indicazione e documentazione previsti dalle norme processuali richiamate, con puntuale individuazione del fatto decisivo e dei relativi elementi.

  • art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992

    L’art. 58 d.lgs. 546/1992, ratione temporis vigente (ovvero nella formulazione antecedente a quella di cui all’art. 1, comma 1, lett. bb) d.lgs. 30 dicembre 2023 n. 220, applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dal 4 gennaio 2024) consente, dunque, la produzione di documenti in appello, anche se preesistenti, a prescindere dalla prova della non imputabilità dell’omesso deposito in primo grado, ma nel rispetto dei termini di cui all’art. 32, terzo comma, del d.lgs. richiamato dall’art. 61 del citato decreto.

    Nel regime applicabile al giudizio, le parti potevano produrre in appello documenti nuovi anche se preesistenti e senza dimostrare la non imputabilità della mancata produzione in primo grado, purché fossero rispettati i termini processuali previsti.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992

    Alla luce del principio di specialità espresso dall’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 – in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest’ultima -, nel grado di appello del giudizio tributario non opera la preclusione di cui all’art. 345, terzo comma, c.p.c., essendo la materia regolata dall’art. 58, comma 2, del citato d.lgs., che consente alle parti di produrre liberamente nuovi documenti in sede di gravame, anche se preesistenti al giudizio di prime cure, senza richiedere che la mancata produzione nel grado pregresso sia stata determinata da causa ad esse non imputabile.

    Nel rapporto tra disciplina processuale civile ordinaria e disciplina tributaria prevale quest’ultima; per la produzione documentale in appello si applica quindi la disciplina speciale dell’art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992, anziché la preclusione dell’art. 345, terzo comma, c.p.c.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario, la riproposizione delle ragioni di opposizione alla pretesa tributaria che contrastano con la pronuncia di primo grado soddisfa l’onere di specificità dell’appello previsto dall’art. 53 d.lgs. 546/1992, senza che occorra l’analogo livello di specificità richiesto dall’art. 342 c.p.c.
  • La mancata pronuncia su uno specifico motivo di appello integra violazione dell’art. 112 c.p.c.; non costituisce omesso esame di un fatto storico ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
  • La censura di omesso esame di un fatto decisivo deve individuare il fatto storico, il dato testuale o extratestuale che ne attesta l’esistenza, il modo e il momento in cui è stato discusso tra le parti e la sua decisività; non può essere utilizzata per contestare soltanto argomentazioni difensive o valutazioni istruttorie.
  • Nel regime dell’art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992 applicabile ratione temporis, in appello è consentita la produzione di documenti anche preesistenti al giudizio di primo grado, senza prova della non imputabilità della precedente mancata produzione, nel rispetto dei termini previsti dalla disciplina tributaria.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

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