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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22187/2024 del 06/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dipendente di Poste Italiane, impiegato dal 2002 e poi addetto con funzioni di direttore e responsabile di un ufficio postale, era stato licenziato per giusta causa nel 2018 a seguito di contestazioni disciplinari collegate a un episodio di appropriazione di banconote asseritamente false per l’importo complessivo di euro 2.300,00, emerso anche nel contesto di un procedimento penale sfociato in sentenza di patteggiamento. Il lavoratore aveva impugnato il licenziamento chiedendone la nullità, annullamento o inefficacia e la reintegrazione. In appello la Corte territoriale aveva confermato la legittimità del recesso, ritenendo tempestiva la contestazione, utilizzabile e confermata la sentenza penale di patteggiamento, irrilevante l’asserita buona fede nella distruzione delle banconote, e sufficiente il dolo generico per la fattispecie disciplinare prevista dal CCNL. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) violazione del principio di corrispondenza tra contestazione, sanzione e giudizio, sostenendo che la Corte d’appello avesse valorizzato un fatto diverso e mai contestato, ossia l’omesso invio delle banconote alla Banca d’Italia; 2) violazione dell’art. 295 c.p.c. per il mancato rinvio del giudizio in attesa dell’esito della revisione penale della sentenza di patteggiamento; 3) violazione del diritto alla prova e delle norme sugli oneri probatori per il mancato accoglimento di prove tese a dimostrare la distruzione in buona fede delle banconote; 4) omesso esame del fatto decisivo costituito dalla distruzione delle banconote; 5) violazione delle norme civilistiche e collettive sulla sussistenza del dolo e sulla proporzionalità della sanzione. Il ricorrente ha inoltre depositato memoria richiamando una successiva decisione penale favorevole, ma tale produzione è stata ritenuta inammissibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la Corte territoriale aveva accertato l’appropriazione indebita sulla base della testimonianza della cliente e della sentenza di patteggiamento, usando l’omessa trasmissione delle banconote alla Banca d’Italia solo come circostanza confermativa e non come fatto nuovo o diverso; inoltre ha escluso la necessità della sospensione ex art. 295 c.p.c. perché il giudizio disciplinare si fondava anche su autonomi elementi istruttori e non dipendeva in via pregiudiziale dall’esito del processo penale. Ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo perché la censura sulla mancata ammissione delle prove non aveva dimostrato la decisività del mezzo istruttorio, e comunque il fatto da provare era stato ritenuto irrilevante e persino confermativo dell’addebito; ha osservato anche la preclusione del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. per doppia conforme. Ha dichiarato inammissibile il quinto motivo perché mirava a una rivalutazione di merito sulla proporzionalità della sanzione e non si confrontava con la ratio della decisione impugnata, che aveva reputato sufficiente il dolo generico per la condotta disciplinarmente rilevante. La memoria con il richiamo alla successiva decisione penale favorevole è stata considerata inammissibile, così come il documento prodotto. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    primo, secondo, terzo e quinto motivo

    è la norma processuale invocata per denunciare violazioni di legge sostanziale o processuale; la Corte ha esaminato i motivi verificando se vi fosse effettiva violazione delle norme richiamate o, invece, richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio di omesso esame è escluso quando il fatto dedotto è stato ritenuto irrilevante dalla Corte di merito o quando opera la preclusione della doppia conforme.

  • artt. 1, 3, 5 L. n. 604/1966

    richiamati dal ricorrente per contestare la legittimità del licenziamento, ma non ritenuti violati dalla Corte di cassazione in ragione della conferma della giusta causa e della tempestività della contestazione.

  • art. 7 L. n. 300/1970

    richiamato dal ricorrente sul principio di contestazione disciplinare; la Corte ha ritenuto rispettata la corrispondenza tra addebito e decisione.

  • art. 18 L. n. 300/1970

    norma evocata dal lavoratore quale base delle conseguenze reintegratorie richieste in caso di illegittimità del licenziamento.

  • artt. 2697, 2727, 2728, 2729 c.c.

    invocati per censurare la valutazione probatoria; la Corte ha ribadito che il mezzo istruttorio non ammesso deve essere decisivo e che non vi è violazione dell’art. 2697 c.c. se il giudice non fonda la decisione su un errato riparto dell’onere della prova.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    richiamati dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha escluso la fondatezza delle censure, trattandosi di critica alla ricostruzione del fatto.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    richiamati in relazione all’interpretazione del CCNL; la Corte non ha ravvisato errori interpretativi decisivi nella lettura delle clausole collettive.

  • art. 295 c.p.c.

    la sospensione necessaria è stata esclusa perché il processo civile disciplinare non dipendeva in via pregiudiziale dall’esito della revisione penale, essendo la decisione sorretta anche da autonoma istruttoria.

  • artt. 630 e 631 c.p.p.

    richiamati per la revisione della sentenza penale; la Corte ha ritenuto irrilevante l’istanza nel giudizio civile perché la decisione disciplinare non era pregiudicata in modo necessario.

  • art. 444 c.p.p.

    la sentenza di patteggiamento è stata considerata utilizzabile come elemento probatorio nel giudizio disciplinare, soprattutto se corroborata da altri elementi istruttori.

  • art. 378 c.p.c.

    la memoria può contenere solo difese illustrative dei motivi già proposti, non nuove deduzioni.

  • art. 372 c.p.c.

    in cassazione sono ammessi solo documenti relativi all’ammissibilità del ricorso o alla nullità della sentenza impugnata; il documento penale prodotto in memoria è stato dichiarato inammissibile.

  • art. 54 CCNL Poste Italiane

    la Corte d’appello, condivisa dalla Cassazione nel rigettare le censure, ha ritenuto che per le condotte previste come illeciti di pericolo fosse sufficiente il dolo generico.

  • art. 56 CCNL Poste Italiane

    consente il provvedimento cautelare di assegnazione provvisoria in caso di rinvio a giudizio del dipendente.

  • art. 80 CCNL Poste Italiane

    richiamato dal ricorrente nel quadro delle norme collettive invocate, senza accoglimento della censura.

  • artt. 646 e 61 n. 11 c.p.

    qualificazione penale del fatto quale appropriazione indebita aggravata richiamata nella vicenda disciplinare.

Massime di principio

  • In sede di licenziamento disciplinare, la corrispondenza tra contestazione, addebito posto a base del recesso e oggetto del sindacato giudiziale non è violata se il giudice utilizza un elemento fattuale solo come circostanza confermativa del fatto contestato e non come nuovo capo d’addebito.
  • La pendenza o la revisione di un giudizio penale non impone la sospensione necessaria del giudizio civile disciplinare quando la decisione del giudice del lavoro si fonda anche su elementi istruttori autonomi e il fatto non dipende in modo pregiudiziale dall’esito del processo penale.
  • La mancata ammissione di una prova è censurabile in cassazione solo se il ricorrente indica in modo specifico la decisività del mezzo istruttorio; se il fatto da provare è irrilevante o già confermato da altre risultanze, la censura è inammissibile.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando il fatto è stato preso in considerazione dal giudice di merito e ritenuto giuridicamente irrilevante o non idoneo a mutare la decisione.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito sulla proporzionalità della sanzione disciplinare o sulla ricostruzione dell’elemento soggettivo quando la sentenza impugnata ha motivato in modo coerente e conforme alla disciplina collettiva applicabile.
  • Per le condotte disciplinari qualificate dal contratto collettivo come illeciti di pericolo, può essere sufficiente il dolo generico, inteso come consapevole violazione dei doveri di servizio, senza necessità di un dolo specifico diretto a danneggiare l’azienda o terzi.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniProveSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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