Cassazione Civile, Ordinanza n. 22144/2024 del 06/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Due lavoratori avevano agito per ottenere differenze retributive assumendo di avere svolto mansioni proprie degli operai agricoli anziché di collaboratori domestici, oltre a compensi per lavoro straordinario, mensilità aggiuntive, integrazioni, rimborso di spese sostenute e c.d. Bonus Renzi. Il tribunale aveva rigettato le domande e la corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo non provata la fondatezza delle pretese. In cassazione i ricorrenti deducevano un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., lamentando l'omesso esame di un fatto decisivo per la mancata escussione di testimoni su circostanze circoscritte e capitolate, che avrebbero potuto smentire le risultanze indiziarie valorizzate dai giudici di merito e dimostrare mansioni effettive e orario di lavoro.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto integrata una ipotesi di doppia conforme, poiché la sentenza d'appello aveva confermato integralmente quella di primo grado fondandosi sul medesimo impianto logico-argomentativo e sui medesimi fatti principali; di conseguenza la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. non era proponibile. La Corte ha inoltre ribadito che la selezione e valutazione delle prove compete al giudice di merito e che la Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di merito. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando ricorre la doppia conforme e la decisione di appello conferma quella di primo grado sulle medesime ragioni di fatto.
La conferma della decisione di primo grado da parte dell'appello, per le stesse ragioni sui medesimi fatti, integra la cd. doppia conforme, preclusiva del motivo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 360, primo comma, nn. 1), 2), 3), 4), c.p.c.
In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione è proponibile solo per i motivi diversi da quello di cui al n. 5.
art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, se dovuto, il raddoppio del contributo unificato.
art. 13 comma 1 bis del d.p.r. n. 115 del 2002
Costituisce il parametro per il contributo unificato cui si aggiunge l'ulteriore importo in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Quando la sentenza d'appello conferma quella di primo grado sulle stesse ragioni di fatto e con identico percorso logico-argomentativo, ricorre la doppia conforme e non è deducibile in cassazione il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.
- La doppia conforme non viene meno se il giudice d'appello aggiunge argomenti ulteriori di rafforzamento o precisazione della decisione già resa in primo grado.
- La valutazione, selezione e ponderazione delle prove appartengono al giudice di merito; la Corte di cassazione non può essere sollecitata a un riesame del materiale istruttorio come se fosse un terzo grado di merito.
- In presenza di inammissibilità del ricorso, il soccombente è tenuto alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, al raddoppio del contributo unificato.
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