Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22144/2024 del 06/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Due lavoratori avevano agito per ottenere differenze retributive assumendo di avere svolto mansioni proprie degli operai agricoli anziché di collaboratori domestici, oltre a compensi per lavoro straordinario, mensilità aggiuntive, integrazioni, rimborso di spese sostenute e c.d. Bonus Renzi. Il tribunale aveva rigettato le domande e la corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo non provata la fondatezza delle pretese. In cassazione i ricorrenti deducevano un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., lamentando l'omesso esame di un fatto decisivo per la mancata escussione di testimoni su circostanze circoscritte e capitolate, che avrebbero potuto smentire le risultanze indiziarie valorizzate dai giudici di merito e dimostrare mansioni effettive e orario di lavoro.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto integrata una ipotesi di doppia conforme, poiché la sentenza d'appello aveva confermato integralmente quella di primo grado fondandosi sul medesimo impianto logico-argomentativo e sui medesimi fatti principali; di conseguenza la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. non era proponibile. La Corte ha inoltre ribadito che la selezione e valutazione delle prove compete al giudice di merito e che la Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di merito. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando la sentenza d'appello conferma quella di primo grado sulle stesse ragioni di fatto e con identico percorso logico-argomentativo, ricorre la doppia conforme e non è deducibile in cassazione il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.
  • La doppia conforme non viene meno se il giudice d'appello aggiunge argomenti ulteriori di rafforzamento o precisazione della decisione già resa in primo grado.
  • La valutazione, selezione e ponderazione delle prove appartengono al giudice di merito; la Corte di cassazione non può essere sollecitata a un riesame del materiale istruttorio come se fosse un terzo grado di merito.
  • In presenza di inammissibilità del ricorso, il soccombente è tenuto alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, al raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.