Cassazione Civile, Ordinanza n. 22140/2024 del 06/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
L'agente aveva cessato unilateralmente, il 24 giugno 2008, il rapporto di agenzia con la banca invocando la giusta causa di recesso e chiedendo anche il risarcimento dei danni. La doglianza era collegata ai disagi che, a suo dire, erano stati provocati ai promotori finanziari e alla clientela in seguito alle vicende traslative connesse alla cessione del controllo di una società di intermediazione finanziaria al gruppo bancario, nonché alla asserita violazione, da parte della banca, degli obblighi informativi e di lealtà. In cassazione l'agente ha dedotto: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 2119 c.c., sostenendo che la Corte d'appello non avesse valutato con sufficiente rigore la gravità dell'inadempimento della banca ai fini della giusta causa di recesso nel rapporto di agenzia; 2) omesso esame di fatti decisivi, richiamando plurimi elementi di prova che, a suo dire, dimostravano la gravità degli inadempimenti; 3) ulteriore censura di omessa pronuncia e violazione dell'art. 2558 c.c., assumendo che la cessione d'azienda e la prosecuzione del rapporto non fossero state adeguatamente considerate come causa legittimante il recesso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché, sotto l'apparente denuncia di violazione di legge o omesso esame, miravano in realtà a una nuova valutazione del merito e delle risultanze istruttorie, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in legittimità se sorretta da motivazione congrua. Ha inoltre rilevato, per il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., la presenza di "doppia conforme" e la mancanza di indicazione delle diverse rationes decidendi di primo e secondo grado; comunque, la pluralità dei fatti dedotti escludeva la decisività richiesta dal vizio denunciato. Il quarto motivo è stato invece ritenuto infondato: la Corte ha ricordato che la cessione d'azienda può integrare giusta causa di recesso dell'agente se il cessionario non offra adeguate garanzie sulla prosecuzione del rapporto, ma ha osservato che nel caso concreto la Corte d'appello aveva effettivamente esaminato la domanda, rigettandola per difetto di prova sufficiente. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna dell'agente al pagamento delle spese e con declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2119 c.c.
La giusta causa di recesso è applicabile anche al contratto di agenzia; la valutazione della gravità dell'inadempimento è rimessa al giudice di merito e, nel rapporto di agenzia, il livello di tollerabilità dell'inadempimento è valutato tenendo conto della maggiore intensità del vincolo fiduciario rispetto al lavoro subordinato.
art. 1455 c.c.
gravità dell'inadempimento
La gravità dell'inadempimento nei contratti a prestazioni corrispettive è questione di fatto rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.
art. 113, secondo comma, Regolamento Consob
La norma è richiamata per censurare la mancata predisposizione della modulistica di adeguamento alla direttiva Mifid e dei relativi obblighi informativi verso la clientela, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a rimettere in discussione l'accertamento di fatto.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Il vizio di omesso esame di fatti decisivi è ammissibile solo nei rigorosi limiti attuali; non consente una nuova valutazione del materiale probatorio e richiede la decisività del fatto omesso.
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
In caso di doppia conforme, il ricorso per cassazione fondato sull'art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile se non si indicano le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
art. 2558 c.c.
La cessione d'azienda nel rapporto di agenzia può, in astratto, costituire presupposto di giusta causa di recesso se il cessionario non offra sufficiente garanzia della regolare prosecuzione del rapporto; nel caso concreto, però, la domanda era stata già esaminata e respinta per insufficienza probatoria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dichiarato il presupposto processuale per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in conseguenza del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel rapporto di agenzia il recesso per giusta causa è ammissibile, ma la valutazione della gravità dell'inadempimento del preponente spetta al giudice di merito e tiene conto dell'intensità del rapporto fiduciario, che può rendere sufficiente anche un inadempimento di minore consistenza rispetto a quello richiesto in altri rapporti.
- Quando la censura in cassazione mira, in realtà, a ottenere una diversa lettura delle prove e dei fatti accertati, essa è inammissibile perché traveste da violazione di legge una doglianza di merito.
- Il vizio di omesso esame di fatti decisivi non può essere utilizzato per sollecitare una rivalutazione complessiva del materiale istruttorio; inoltre, in presenza di doppia conforme, il ricorrente deve indicare le diverse basi fattuali delle due decisioni di merito, altrimenti il motivo è inammissibile.
- La cessione d'azienda può integrare giusta causa di recesso dell'agente solo se il cessionario non offra adeguate garanzie per la regolare prosecuzione del rapporto e per l'adempimento delle obbligazioni connesse, ma la relativa verifica è questione di fatto riservata al merito.
- In cassazione la doglianza di omessa pronuncia è infondata quando risulta che il giudice di merito abbia comunque esaminato la domanda, anche se l'abbia rigettata per difetto di prova sufficiente.
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