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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22145/2024 del 06/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia origina dalla domanda, proposta nei confronti dell'INPS, di regolarizzazione della posizione contributiva per gli anni 1982-1988, in relazione a un preteso rapporto di lavoro subordinato con il Comune di Conversano. Dopo che la Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile il precedente ricorso avverso la decisione di merito sfavorevole, il soccombente ha proposto ricorso per revocazione deducendo: 1) un errore di fatto nella ricostruzione di alcuni antefatti processuali e nella lettura degli atti, sostenendo che la Corte non avrebbe considerato la mancata opposizione dell'INPS alla regolarizzazione, la natura assistenziale e non retributiva delle somme percepite e la corretta localizzazione dei documenti richiamati; 2) la violazione di diritti fondamentali convenzionali, per non avere la Corte esaminato con adeguato rigore gli elementi probatori asseritamente idonei a dimostrare il rapporto di lavoro subordinato. La ricorrente lamentava, in sostanza, che la precedente ordinanza avesse erroneamente escluso la fondatezza delle censure e la prova del rapporto lavorativo.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso per revocazione. Ha affermato che l'errore revocatorio è rilevante solo se essenziale e decisivo e se cade su un fatto non controverso; nel caso di specie, i fatti indicati dal ricorrente erano tutti oggetto di discussione e decisione. Inoltre, l'asserito errore sulla mancata localizzazione dei documenti era comunque irrilevante perché la precedente ordinanza era sorretta da una ratio autonoma e non attinta da errore, cioè la commistione di censure eterogenee. Le ulteriori doglianze erano in realtà errori di giudizio sulla valutazione delle prove e sulla qualificazione delle censure, non errori di fatto. Anche la dedotta violazione della CEDU è stata esclusa perché non vi era stata alcuna sentenza della Corte EDU che imponesse la revocazione ai sensi dell'art. 391-quater c.p.c., e la doglianza si risolveva ancora una volta in critica alla valutazione probatoria. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e con obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 391-quater c.p.c.

    La revocazione ex art. 391-quater non è esperibile in mancanza di una sentenza della Corte EDU che abbia accertato la contrarietà alla Convenzione del provvedimento impugnato.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Le censure che investono la valutazione del materiale istruttorio e si risolvono in critica al giudizio di merito non sono proponibili fuori dai limiti del n. 5.

  • art. 115 c.p.c.

    La doglianza sulla sua violazione, quando concerne la valutazione delle prove acquisite, integra errore di giudizio e non errore di fatto revocatorio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto/inammissibilità va dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 391-bis c.p.c.

    Il testo richiama la revocazione quale rimedio straordinario contro le decisioni della Corte, nei limiti dell'errore revocatorio.

Massime di principio

  • L'errore revocatorio è rilevante solo se consiste in un errore di fatto essenziale e decisivo, cioè in una falsa percezione di un fatto non controverso che abbia costituito il fondamento della decisione.
  • Non può essere utilizzata la revocazione per censurare la valutazione delle prove, l'apprezzamento degli atti o la qualificazione giuridica delle doglianze, trattandosi di errori di giudizio.
  • Se la decisione impugnata è sorretta da una ratio decidendi autonoma e non colpita dall'errore allegato, il vizio dedotto non è decisivo e il motivo è inammissibile.
  • La revocazione fondata sulla violazione della CEDU presuppone l'esistenza di una specifica sentenza della Corte EDU che dichiari convenzionalmente illegittimo il provvedimento interno impugnato.
  • Le censure che mescolano profili eterogenei di ricorso per cassazione, invece di denunciare un vero errore di fatto, sono inammissibili in sede di revocazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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