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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22148/2024 del 06/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (riscossore)

La controversia

La controversia nasce da una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per una rilevante somma, fondata su un’ordinanza-ingiunzione amministrativa e, a monte, su un verbale di accertamento dell’ispettorato del lavoro. La parte destinataria dell’atto ha proposto opposizione sostenendo, in sintesi, che la pretesa fosse ormai estinta per prescrizione/decadenza: secondo la sua tesi, il termine quinquennale ex art. 28 L. n. 689/1981 doveva decorrere dalla commissione della violazione e non dalla notifica del verbale di accertamento, che inoltre sarebbe stato irregolarmente notificato; ha inoltre dedotto, con un secondo motivo, l’irregolarità della notifica della cartella di pagamento per mancato deposito della ricevuta della raccomandata. La Corte d’appello ha rigettato l’appello, ritenendo inammissibili le censure perché nuove o generiche rispetto al primo grado, e comunque osservando che il verbale di accertamento risultava notificato a mani della destinataria e che, secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata, la disciplina più rigorosa della notifica postale riguarda il solo caso di mancata consegna e deposito dell’atto, non quello di consegna a persona diversa dal destinatario.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non si confrontava con la ratio della sentenza impugnata, che aveva valorizzato il giudicato formatosi sulla statuizione di primo grado di inammissibilità delle censure contro l’ordinanza-ingiunzione per tardività dell’opposizione oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 6, comma 6, d.lgs. n. 150/2011, con conseguente assorbimento delle eccezioni di prescrizione e decadenza. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché non si confrontava con l’ulteriore autonoma ratio della decisione di merito, che aveva ritenuto generica la doglianza sulla notifica postale e aveva accertato che il verbale era stato notificato a mani della ricorrente. La Corte ha anche richiamato Cass. S.U. n. 10012/2021 per ribadire che il regime più rigoroso delle comunicazioni accessorie è previsto per il caso di deposito senza consegna, non per la consegna dell’atto a un familiare o altra persona legittimata. Le spese sono state poste a carico della ricorrente ed è stato dichiarato dovuto il raddoppio del contributo unificato, se ricorrenti i presupposti.

Norme richiamate

  • art. 28 L. n. 689/1981

    invocato dalla ricorrente per sostenere la prescrizione quinquennale della pretesa sanzionatoria; la Corte non entra nel merito della decorrenza perché la questione risulta assorbita dal giudicato formatosi sulla tardività dell’opposizione all’ordinanza-ingiunzione.

  • art. 6, comma 6, d.lgs. n. 150/2011

    richiamato per affermare che l’opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione era stata proposta oltre il termine di trenta giorni, con conseguente inammissibilità delle censure e assorbimento delle eccezioni di prescrizione e decadenza.

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato dalla Corte d’appello per dichiarare inammissibili in appello censure nuove o estranee al thema decidendum del primo grado.

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    norma invocata nel secondo motivo sul vizio di notificazione della cartella di pagamento.

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    norma invocata nel secondo motivo per contestare la regolarità della notifica della cartella esattoriale sottesa all’ipoteca.

  • art. 7, ultimo comma, L. n. 890/1982

    richiamato dalla Corte insieme all’art. 139, comma 4, c.p.c. per affermare che, quando l’atto è consegnato a persona diversa dal destinatario, è sufficiente la spedizione di raccomandata semplice di avviso.

  • art. 139, comma 4, c.p.c.

    utilizzato dalla Corte per distinguere la disciplina della notifica a persona diversa dal destinatario da quella del mero deposito senza consegna.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in conseguenza dell’esito sfavorevole del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi autonoma della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre questioni già superate da una diversa e decisiva argomentazione della decisione di merito.
  • Quando nel giudizio di merito sia passata in giudicato la statuizione di inammissibilità dell’opposizione proposta contro l’ordinanza-ingiunzione per tardività, restano assorbite le eccezioni di prescrizione e decadenza relative alla pretesa sanzionatoria.
  • In tema di notificazioni a mezzo posta, il regime più rigoroso di perfezionamento con avviso di deposito e raccomandata di comunicazione è previsto per l’ipotesi di mancata consegna dell’atto e mero deposito presso l’ufficio postale; se invece l’atto viene consegnato a persona diversa dal destinatario, è sufficiente la raccomandata semplice di avviso prevista dalla disciplina speciale e codicistica.
  • La censura sulla regolarità della notificazione di una cartella o di un atto presupposto deve essere specifica e confrontarsi con l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito; la mera reiterazione di doglianze già svolte in primo grado o formulate in modo generico comporta inammissibilità.
  • In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, le spese seguono la soccombenza e, ricorrendone i presupposti processuali, è dovuto il raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveInadempimento
RamiProcesso civileEsecuzioniObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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