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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22141/2024 del 06/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia origina dalla domanda di una lavoratrice volta ad ottenere l’accertamento del diritto alla regolarizzazione della propria posizione contributiva per il periodo 1.9.1981-30.11.1988, in relazione allo svolgimento di fatto di attività lavorativa alle dipendenze di un ente locale, con coinvolgimento dell’INPS e del Comune. In precedenza la Cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza di merito, rilevando, tra l’altro, che l’assicurato non può chiedere all’INPS la condanna alla regolarizzazione dei contributi omessi dal datore di lavoro, potendo semmai agire per la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 L. n. 1338/1962 e per il risarcimento ex art. 2116 c.c.; aveva inoltre evidenziato carenze di specificità, promiscuità dei motivi e mancanza di localizzazione/prodotti degli atti richiamati. Con il ricorso per revocazione la parte soccombente deduceva, da un lato, errore di fatto per asserita errata percezione di circostanze processuali e istruttorie (mancata opposizione dell’INPS alla regolarizzazione, natura delle somme percepite, localizzazione dei documenti, uso di prove non introdotte, supposta deduzione di violazioni processuali e sostanziali invece che contestazione della valutazione delle prove); dall’altro, lamentava violazione di diritti convenzionali EDU per non essere stato svolto un esame rigoroso delle prove che avrebbero dimostrato un rapporto di lavoro subordinato con il Comune.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che i pretesi errori di fatto riguardassero in realtà punti già oggetto di decisione e, soprattutto, si risolvessero in censure di giudizio: critica dell’interpretazione della domanda, della valutazione delle prove, dell’apprezzamento sulla localizzazione degli atti e dell’applicazione dell’art. 115 c.p.c. Ha escluso anche la riconducibilità della doglianza al rimedio revocatorio fondato su pronuncia della Corte EDU, poiché non risultava alcuna decisione convenzionale idonea a integrare l’ipotesi di cui all’art. 391-quater c.p.c. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto in rito con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 13 L. n. 1338/1962

    È richiamato come rimedio azionabile dall’assicurato per la costituzione della rendita vitalizia in caso di omissione contributiva del datore di lavoro, non come azione di regolarizzazione direttamente contro l’INPS.

  • art. 2116 c.c.

    È indicato come ulteriore rimedio risarcitorio connesso all’omesso versamento contributivo, distinto dalla domanda di regolarizzazione rivolta all’ente previdenziale.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura sulla sua violazione è considerata attinente all’apprezzamento delle prove e quindi al giudizio, non a un errore revocatorio di fatto.

  • art. 116 c.p.c.

    Viene richiamato per distinguere la valutazione delle prove legittimamente svolta dal giudice dall’ipotetico uso di prove non introdotte dalle parti.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La mancata trascrizione/produzione e localizzazione degli atti richiamati nei motivi di ricorso è considerata causa di inammissibilità per difetto di autosufficienza/localizzazione degli atti.

  • art. 391-quater c.p.c.

    Il rimedio revocatorio fondato su contrasto con decisione della Corte EDU è escluso perché nel caso non vi era alcuna pronuncia convenzionale che dichiarasse incompatibile la decisione impugnata.

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussiste l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L’errore revocatorio di fatto è configurabile solo se riguarda un fatto decisivo, non controverso tra le parti e posto a fondamento della decisione; non ricorre quando la doglianza investe punti già esaminati dal giudice.
  • Non costituiscono errore di fatto, ma errore di giudizio, le censure che mirano a contestare l’interpretazione della domanda, l’apprezzamento delle prove, la valutazione della loro sufficienza o la corretta applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
  • Nel giudizio di legittimità il ricorso deve essere specifico e autosufficiente: i motivi non possono essere promiscui o affastellati e gli atti richiamati devono essere adeguatamente localizzati o riprodotti nei limiti necessari.
  • In materia di omissione contributiva, l’assicurato non può ottenere la condanna dell’INPS alla regolarizzazione della posizione contributiva come se l’ente fosse il debitore principale; i rimedi tipici sono quelli previsti dall’ordinamento contro il datore di lavoro e, nei casi previsti, la rendita vitalizia ex art. 13 L. n. 1338/1962.
  • Il rimedio revocatorio collegato a una pronuncia della Corte EDU è utilizzabile solo in presenza di una effettiva decisione convenzionale che abbia accertato l’incompatibilità della sentenza impugnata con la CEDU o i suoi Protocolli.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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