Cassazione Civile, Ordinanza n. 22138/2024 del 06/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (preponente)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di agenzia cessato a seguito di dimissioni dell'agente. Nel contratto era previsto un patto di non concorrenza post contrattuale per due anni, con corrispettivo determinato secondo le regole pattizie e collettive. L'ex agente otteneva decreto ingiuntivo per il pagamento del corrispettivo del patto di non concorrenza e di alcune provvigioni residue; la società proponeva opposizione, poi respinta in primo grado, ma accolta in appello con revoca del decreto e rideterminazione del compenso dovuto. In cassazione, la società ricorrente principale ha dedotto, da un lato, nullità per ultrapetizione e violazione delle preclusioni processuali, sostenendo che la Corte d'appello aveva valorizzato una deduzione sull'anticipazione consensuale della cessazione del rapporto formulata tardivamente dall'agente nelle note finali; dall'altro, violazione dell'art. 1352 c.c., assumendo che la clausola contrattuale che imponeva modifiche per iscritto impedisse di ritenere modificata oralmente o tacitamente la data di cessazione del rapporto. L'agente, con ricorso incidentale, ha invece lamentato l'omesso esame di un fatto decisivo: l'avvenuto avvalimento dell'art. 8 dell'A.E.C. 16 febbraio 2009 e la documentazione dei requisiti per ottenere il corrispettivo del patto di non concorrenza nella misura spettante al monomandatario, circostanza che la Corte d'appello aveva erroneamente escluso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della società, ritenendo infondate le censure sulle preclusioni e sulla derogabilità della forma scritta convenzionale in tema di modifica del rapporto e cessazione anticipata per mutuo consenso tacito. Ha invece accolto il ricorso incidentale dell'ex agente, rilevando che la Corte d'appello aveva omesso di esaminare un fatto storico decisivo, ossia la circostanza che l'agente si fosse effettivamente avvalso dell'art. 8 dell'A.E.C. 16 febbraio 2009 e avesse documentato i relativi requisiti per la quantificazione del corrispettivo del patto di non concorrenza. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre disposto il raddoppio del contributo unificato per la ricorrente principale, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Richiamato come parametro del divieto di ultrapetizione e del dovere del giudice di non pronunciarsi oltre i limiti della domanda e delle eccezioni ritualmente dedotte.
art. 416, secondo comma c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente principale per sostenere la tardività delle allegazioni difensive dell'ex agente nel rito applicabile.
art. 190 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente principale in relazione alla deduzione nelle note conclusive e alle preclusioni processuali.
art. 345, secondo comma c.p.c.
La Corte ribadisce che in appello sono vietate solo le eccezioni in senso proprio non rilevabili d'ufficio, non le difese fondate su fatti già emersi in causa e rilevabili come eccezioni in senso lato.
art. 1352 c.c.
La clausola che impone la forma scritta per le modifiche contrattuali non impedisce, di regola, la successiva rinuncia anche tacita alla forma stessa, salvo patto contrario.
art. 1742, secondo comma c.c.
Richiamato per evidenziare che nel contratto di agenzia la forma scritta è prevista ad probationem e non come forma ad substantiam, con conseguente maggiore libertà delle forme.
art. 380bis c.p.c.
Richiamato nel procedimento camerale per la comunicazione delle memorie.
art. 380bis1, secondo comma, c.p.c.
Richiamato per la riserva della motivazione in camera di consiglio.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
La censura incidentale è scrutinata alla luce del vizio di omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato nei confronti della parte soccombente principale.
art. 8 dell'A.E.C. 16 febbraio 2009
Norma collettiva rilevante per la determinazione del corrispettivo del patto di non concorrenza dell'agente, in particolare nella misura ridotta prevista per il monomandatario al ricorrere dei presupposti documentali.
Massime di principio
- Nel processo civile i fatti modificativi, impeditivi o estintivi già acquisiti ritualmente al giudizio possono essere rilevati d'ufficio dal giudice come eccezioni in senso lato, mentre restano soggette alle preclusioni solo le eccezioni in senso proprio che richiedono l'iniziativa di parte.
- La clausola contrattuale che impone la forma scritta per le modifiche del contratto non si estende automaticamente a tutte le successive vicende del rapporto; nei contratti non soggetti a forma ad substantiam, la forma convenzionale può essere successivamente derogata o rinunciata anche tacitamente mediante comportamenti incompatibili con il suo mantenimento.
- La valutazione circa la rinuncia tacita alla forma convenzionale o la sussistenza di un mutuo consenso tacito costituisce apprezzamento di fatto, censurabile in cassazione solo per vizi logici o motivazionali nei limiti del sindacato di legittimità.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l'indicazione puntuale del fatto storico, del dato da cui risulta, del momento processuale in cui è stato discusso e della sua decisività; se il fatto è stato allegato e provato ma il giudice di merito non lo considera, la sentenza è cassabile su ricorso della parte interessata.
- In tema di patto di non concorrenza dell'agente, la corretta quantificazione del corrispettivo richiede di considerare i presupposti previsti dalla disciplina collettiva applicabile e la documentazione dei requisiti eventualmente rilevanti per accedere a trattamenti differenziati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 6 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22140/2024 del 06/08/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 6 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22141/2024 del 06/08/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 6 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22144/2024 del 06/08/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 6 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22145/2024 del 06/08/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 6 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22148/2024 del 06/08/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 6 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22160/2024 del 06/08/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →