Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 30643/2022 del 18/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato il rigetto del suo ricorso avverso una cartella di pagamento relativa agli interessi maturati nel periodo di sospensione dell’esecutività di una precedente cartella concernente la liquidazione delle imposte per il Mod. Unico 2004. Con il primo e il secondo motivo ha denunciato, formalmente ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di fatti decisivi e controversi: da un lato, l’esistenza di un precedente della medesima CTR che avrebbe ritenuto definibile la lite sugli interessi; dall’altro, la costituzione in giudizio dell’Agenzia delle entrate, che a suo dire avrebbe sanato l’eventuale irregolarità della notificazione ai sensi dell’art. 156 c.p.c. Con il terzo motivo ha dedotto violazione o falsa applicazione di norme di diritto, censurando il riconoscimento della legittimità della notificazione a mezzo posta della cartella di pagamento. I controricorrenti hanno resistito, e l’agente della riscossione ha anche depositato memoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché, pur formalmente prospettati come omesso esame di fatti decisivi, in realtà investivano valutazioni già compiute dai giudici di merito e, comunque, non indicavano un vero fatto storico decisivo omesso; ha inoltre richiamato l’applicabilità al giudizio tributario del regime della c.d. doppia conforme e dei limiti al vizio motivazionale introdotti dalla riforma del 2012. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo per difetto di specificità e autosufficienza, poiché la ricorrente non aveva trascritto né allegato la relata di notificazione necessaria a sostenere la dedotta nullità/inesistenza della notifica. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    omesso esame di un fatto decisivo e controverso

    Il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di prova; non può essere usato per censurare valutazioni già svolte dal giudice di merito o per veicolare doglianze di violazione di legge.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Nel giudizio di legittimità si applicano i limiti al sindacato sulla motivazione derivanti dalla doppia conforme, anche nel processo tributario.

  • art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134

    La disciplina sui limiti del vizio motivazionale e della doppia conforme si applica anche alle sentenze delle commissioni tributarie regionali, salvo quanto attiene alle regole speciali dell’appello tributario.

  • art. 62 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il giudizio di cassazione in materia tributaria non ha connotazioni di specialità, sicché trovano applicazione le regole generali del ricorso per cassazione.

  • art. 156 c.p.c.

    La censura sulla sanatoria della notificazione per costituzione della parte intimata è stata prospettata, ma la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo per improprio inquadramento nel vizio motivazionale.

  • art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    La notificazione della cartella di pagamento a mezzo posta è stata considerata legittima in base alla norma richiamata dal giudice di merito; chi contesta la regolarità della notifica deve fornire specifica prova del vizio dedotto.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Per i ricorsi proposti dopo il 30 gennaio 2013 e rigettati sussiste l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, la Corte deve dare atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per contestare la valutazione delle prove o delle questioni già esaminate dal giudice di merito: è necessario indicare un fatto storico decisivo effettivamente omesso.
  • Il regime della doppia conforme e i limiti al sindacato motivazionale introdotti dalla riforma del 2012 si applicano anche al giudizio di legittimità in materia tributaria.
  • Se la doglianza riguarda la notifica di una cartella di pagamento, la parte che la contesta deve indicare specificamente e allegare gli atti necessari alla verifica del vizio; in difetto il motivo è inammissibile per carenza di specificità e autosufficienza.
  • Non è sufficiente, per dedurre un vizio di notifica, richiamare genericamente la sanatoria o l’irregolarità: occorre confrontarsi con gli atti processuali e con la documentazione relativa alla notificazione.
  • Nel processo tributario, la notificazione della cartella effettuata ai sensi dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973 è legittima salvo prova specifica del vizio dedotto dalla parte interessata.

Come è indicizzato

MaterieCartelle, ingiunzioni e riscossione coattivaRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.