Cassazione Civile, Ordinanza n. 17085/2025 del 25/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (utente)
La controversia
Una utente del servizio idrico aveva proposto opposizione davanti al Giudice di Pace contro una fattura relativa a consumi idrici per complessivi euro 146,00, sostenendo che il credito fosse prescritto e chiedendo l’accertamento della non debenza della somma. Il Giudice di Pace accoglieva la domanda. Il Comune, quale ente che aveva emesso/notificato la fattura e gestito la riscossione, ricorreva per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione o falsa applicazione di legge: sosteneva che il giudice di merito avesse erroneamente applicato il termine biennale di prescrizione introdotto dalla normativa richiamata dalla controparte, poiché il corrispettivo sarebbe divenuto esigibile prima del 1° gennaio 2020. La Cassazione rilevava però che la sentenza impugnata era stata resa dal Giudice di Pace nell’ambito della giurisdizione equitativa necessaria; in tale ipotesi il rimedio ordinario esperibile è l’appello a motivi limitati ex art. 339, comma 3, c.p.c., e non il ricorso per cassazione, salvo revocazione per motivi ordinari. Inoltre, il ricorrente non aveva dedotto né comprovato che la controversia riguardasse un rapporto derivante da contratti conclusi mediante moduli o formulari ex art. 1342 c.c., circostanza che avrebbe potuto incidere sul regime di impugnazione. Per questa ragione il ricorso veniva dichiarato inammissibile.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Comune. Ha ritenuto che, essendo la sentenza del Giudice di Pace resa nell’ambito della giurisdizione equitativa necessaria e non essendo stato dimostrato un rapporto contrattuale rientrante nell’art. 1342 c.c., il mezzo corretto era l’appello a motivi limitati e non il ricorso per cassazione. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità è stata adottata, perché l’intimata non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dell’obbligo per il ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
il motivo di ricorso era formalmente incardinato sulla violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ma non era ammissibile perché proposto contro una sentenza del Giudice di Pace non ricorribile per cassazione nei termini dedotti.
per le sentenze del giudice di pace rese nell’ambito della giurisdizione equitativa necessaria costituisce l’unico rimedio impugnatorio ordinario l’appello a motivi limitati, oltre alla revocazione per motivi ordinari.
il ricorso per cassazione è esperibile contro sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado; la sentenza equitativa del giudice di pace, essendo appellabile, non rientra in tali ipotesi.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
il ricorrente non ha rispettato il requisito di specificità, non avendo dedotto e comprovato gli elementi necessari a dimostrare la riconducibilità del rapporto all’art. 1342 c.c.
il riferimento ai contratti conclusi mediante moduli o formulari è richiamato come circostanza non allegata né provata dal ricorrente e rilevante ai fini del regime delle impugnazioni.
la trattazione del ricorso è avvenuta in adunanza camerale secondo tale rito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
è la norma che ha inserito il comma 1-quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
è richiamata dal ricorrente come fonte della prescrizione biennale del credito idrico, ma la Corte non entra nel merito di tale doglianza per l’inammissibilità del ricorso.
è citata insieme alla legge n. 205 del 2017 nella prospettazione del ricorrente in tema di prescrizione del credito idrico.
delibere ARERA n. 547/2019, 184/2020, 186/2020
sono richiamate dal ricorrente come atti di recepimento/attuazione del regime di prescrizione biennale delle fatture idriche.
Massime di principio
- Le sentenze del giudice di pace rese nell’ambito della giurisdizione equitativa necessaria sono, in linea generale, appellabili solo con motivi limitati e non sono direttamente ricorribili per cassazione per vizi di violazione di legge dedotti come nei giudizi ordinari.
- Il ricorso per cassazione contro una sentenza del giudice di pace è inammissibile quando il mezzo corretto è l’appello a motivi limitati, salvo i casi espressamente consentiti dall’ordinamento, tra cui la revocazione per motivi ordinari.
- Chi intende contestare il regime di impugnazione speciale della sentenza del giudice di pace deve allegare e provare gli elementi fattuali che ne incidono, con rispetto del principio di specificità del ricorso.
- L’inammissibilità del ricorso per erroneo mezzo di impugnazione assorbe ogni esame del merito della censura sostanziale proposta, anche quando attenga a questioni di prescrizione del credito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e l’intimato non svolge difese, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, restando ferma la previsione dell’ulteriore contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 25 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17016/2025 del 25/06/2025
- ordinanza_civile · 25 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17017/2025 del 25/06/2025
- ordinanza_civile · 25 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17020/2025 del 25/06/2025
- ordinanza_civile · 25 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17022/2025 del 25/06/2025
- ordinanza_civile · 25 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17028/2025 del 25/06/2025
- ordinanza_civile · 25 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17032/2025 del 25/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →