Cassazione Civile, Ordinanza n. 18125/2025 del 03/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (controparte)
La controversia
Il giudizio trae origine da un'azione promossa da un soggetto che lamentava danni derivanti dalla dedotta mala gestio di una società e chiedeva anche altre spettanze societarie. In primo grado la domanda era stata respinta; in appello, alcuni appellati eccepivano la nullità/inammissibilità della notificazione dell'atto di appello per mancata allegazione della procura alle liti. Nel frattempo, uno degli appellati era deceduto dopo la notifica dell'appello e il giudizio era stato interrotto. Dopo la riassunzione, gli appellati avevano eccepito l'estinzione del processo per tardiva o mancata rituale riassunzione. La Corte d'appello aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello per difetto di procura allegata e, inoltre, l'estinzione del processo per mancata tempestiva riassunzione. Il ricorrente per cassazione ha proposto cinque motivi: (1) violazione degli artt. 83 c.p.c. e 1 l. n. 53/1994, sostenendo che per notificare l'appello basta essere muniti di procura, senza doverla allegare all'atto notificato; (2) violazione degli artt. 156, comma 3, e 83 c.p.c., deducendo che la procura già conferita e prodotta in primo grado e nel secondo grado aveva comunque raggiunto lo scopo; (3) violazione dell'art. 4, comma 3, D.P.C.M. 13 novembre 2014 e dell'art. 83 c.p.c., assumendo che l'attestazione di conformità non era richiesta al momento del rilascio della procura; (4) violazione del D.L. n. 179/2012, art. 16-bis, comma 7, e degli artt. 153, comma 2, e 156, comma 3, c.p.c., sostenendo che il termine per riassumere non doveva decorrere dalla data del decesso ma dalla conoscenza legale dell'evento e che l'errore nel deposito telematico non poteva determinare l'estinzione; (5) violazione degli artt. 101, 102, 303, comma 3, e 331 c.p.c., sostenendo che, essendo il defunto contumace, non era necessario notificare la riassunzione ai suoi eredi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto non decisiva la questione della decorrenza del termine di riassunzione perché, anche correggendo la motivazione della Corte d'appello, il processo era comunque estinto: il termine di tre mesi ex artt. 305 e 307 c.p.c. decorreva dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo, coincidente con il deposito del certificato di morte all'udienza del 21 maggio 2020, ma il tentativo di riassunzione del 17 settembre 2020 non si era perfezionato, essendo stato rifiutato dalla cancelleria e mancando la quarta PEC; pertanto l'atto utile successivo, del 20 febbraio 2023, era ormai tardivo. Ha inoltre escluso che si potesse omettere la notificazione della riassunzione agli eredi del contumace, poiché il decesso era intervenuto prima che il contumace potesse scegliere se restare tale o costituirsi. Le ulteriori censure sono state assorbite. Nulla sulle spese per mancata costituzione degli intimati. È stato dato atto altresì dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
La procura alle liti deve sussistere per il compimento della notificazione, ma la decisione non accoglie la tesi che sia decisiva la mancata allegazione materiale alla citazione d'appello, perché il ricorso è comunque respinto per estinzione del processo.
È richiamato nel motivo relativo alla notificazione dell'atto di appello; la Corte non fonda la decisione su tale profilo, che resta assorbito.
È richiamato per sostenere il raggiungimento dello scopo della procura; la censura resta assorbita.
art. 4, comma 3, D.P.C.M. 13 novembre 2014
È richiamato per contestare la pretesa necessità dell'attestazione di conformità; la censura resta assorbita.
art. 16-bis, comma 7, D.L. n. 179/2012
Il deposito telematico si perfeziona con la ricevuta di avvenuta consegna, ma il perfezionamento ha effetto solo provvisorio e resta subordinato all'esito positivo dei controlli successivi e all'accettazione della cancelleria.
È richiamato per sostenere la rimessione in termini in caso di errore non imputabile; la Corte osserva che la parte avrebbe dovuto attivarsi tempestivamente per far valere l'errore o chiedere la rimessione in termini.
Il termine per la riassunzione, dopo l'interruzione del processo, è perentorio e decorre dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo.
La mancata tempestiva riassunzione comporta l'estinzione del processo.
La morte della parte in corso di giudizio determina l'interruzione del processo.
È evocato nel quinto motivo per sostenere la non necessità di notificare la riassunzione agli eredi del contumace; la Corte ne esclude l'applicazione nel caso concreto.
È richiamato nel quinto motivo; la Corte ritiene necessaria la partecipazione degli eredi per consentire loro di scegliere se costituirsi o permanere contumaci.
È richiamato nel quinto motivo in tema di riassunzione del processo interrotto.
È richiamato nel quinto motivo in relazione alle notificazioni della riassunzione ai litisconsorti/eredi.
La Corte d'appello aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello anche per difetto di specificità; questo profilo resta assorbito nel rigetto.
Richiamato dalla decisione di merito come ulteriore base dell'inammissibilità dell'appello; nel giudizio di legittimità il punto resta assorbito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo interrotto per morte di una parte, il termine perentorio per la riassunzione decorre dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo e non dalla mera data del decesso.
- Nel processo telematico, il deposito si considera definitivamente efficace solo se la sequenza procedimentale si conclude positivamente; un invio che riceva rifiuto di cancelleria e non sia seguito da tempestiva reazione della parte deve essere trattato come atto non perfezionato.
- Quando il deposito telematico di un atto di riassunzione non si perfeziona, la parte deve attivarsi immediatamente con un nuovo deposito o con istanza di rimessione in termini, altrimenti l'atto successivo tardivo non sana la decadenza.
- In caso di interruzione del giudizio per morte di una parte contumace in appello, la riassunzione deve essere notificata anche agli eredi, perché questi devono essere messi in condizione di scegliere se costituirsi o mantenere la contumacia.
- Nel giudizio di cassazione la Corte può applicare il criterio della ragione più liquida e decidere la causa sulla base della ragione di più immediata definizione, senza disporre integrazioni del contraddittorio inutili rispetto alla causa di improcedibilità o estinzione già rilevata.
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