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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22606/2024 del 05/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di L'Aquila che aveva confermato la condanna per ripetute violazioni del foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Pescara il 13/11/2018. Il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione e illegittimità del provvedimento amministrativo in quanto, al momento della notifica del foglio di via (5/01/2019), sarebbe stato privo di dimora stabile: la difesa ha prodotto un certificato anagrafico (del 9/10/2020) che lo iscrive in una via fittizia riservata ai senza fissa dimora, sostenendo che, non avendo residenza, il provvedimento del Questore sarebbe illegittimo e il reato contestato inesistente.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato respinto come infondato. La Corte ha ritenuto che il foglio di via fosse legittimo perché al momento della notifica l'imputato risultava residente a Montorio al Vomano, contrada Piane Collevecchio n.33 (come da certificato anagrafico del 18/06/2019 presente negli atti); la successiva iscrizione nella via fittizia per senza fissa dimora è intervenuta dopo la notifica e quindi non incide sulla legittimità del provvedimento originario. La Corte ha ribadito che, pur essendo l'atto amministrativo di ampia discrezionalità, il giudice penale può sindacarne la legittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere) ma non sostituirsi alla valutazione discrezionale dell'amministrazione. È stato altresì confermato che l'art.131-bis cod. pen. non era applicabile per la non particolare tenuità del fatto alla luce dei numerosi precedenti della stessa specie. Conseguentemente è stata confermata la condanna (pena già inflitta con rito abbreviato: 4 mesi e 18 giorni di arresto con applicazione della diminuente del rito) e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 159 del 2011

    art. 2 d.lgs. n. 159 del 2011

    Stabilisce i presupposti per il rimpatrio con foglio di via obbligatorio: occorrono la valutazione di pericolosità del destinatario (appartenente alle categorie dell'art.1) e l'accertamento che la persona si trovi fuori dal luogo di residenza; il provvedimento deve contenere l'ordine di rientro nel luogo di residenza e il divieto di ritorno nel comune dal quale è allontanata.

  • art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011

    art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011

    Prevede la sanzione contravvenzionale per l'inosservanza dell'ordine del Questore (arresto da uno a sei mesi); norma che integra la fattispecie sanzionatoria collegata al foglio di via.

  • art. 1 d.lgs. n. 159 del 2011

    art. 1 d.lgs. n. 159 del 2011

    Individua le categorie di soggetti destinatari del provvedimento (es. chi è abitualmente dedito a traffici delittuosi, chi vive dei proventi di attività delittuose, chi per comportamento è pericoloso per la pubblica sicurezza); la Corte ha richiamato la pronuncia di incostituzionalità parziale (Corte cost. n.24/2019) relativa alla parte che riguardava la sorveglianza speciale per alcuni soggetti.

  • art. 157 r.d. n. 773 del 1931

    art. 157 r.d. n. 773 del 1931

    Richiamata come antecedente normativo storico del rimpatrio con foglio di via e per illustrare l'evoluzione normativa e giurisprudenziale del potere di allontanamento.

  • art. 21‑septies legge n. 241 del 1990

    art. 21-septies legge n. 241 del 1990

    Prevede la nullità del provvedimento amministrativo quando esso è difforme dalla fattispecie tipica: la mancanza dell'accertamento della residenza o dell'ordine di rimpatrio nel foglio di via può determinare la nullità dell'atto.

  • art. 131‑bis cod. pen.

    Norma sulla particolare tenuità del fatto; la Corte ha confermato l'esclusione della sua applicabilità perché i precedenti similari dell'imputato escludevano la configurazione della fatto come particolarmente tenue.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Fondamento del motivo di cassazione invocato dal ricorrente per vizio di motivazione, mancanza o contraddittorietà della motivazione.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per i limiti di riproduzione del motivo di ricorso (limiti di autosufficienza e riproduzione parziale del motivo nelle forme consentite).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna al pagamento delle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il foglio di via obbligatorio è legittimo solo se il provvedimento amministrativo documenta contemporaneamente la pericolosità del destinatario e l'accertamento che questi si trovi fuori dal luogo di residenza; il provvedimento deve contenere l'ordine di rientro nel luogo di residenza e il divieto di ritorno nel comune allontanato.
  • La mancanza dell'accertamento della residenza o dell'ordine di rimpatrio nel provvedimento rende l'atto difforme dalla fattispecie tipica e può determinarne la nullità ai sensi dell'art.21‑septies legge n.241/1990.
  • Il giudice penale può sindacare la legittimità dell'atto amministrativo (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere) ma non può sostituirsi all'amministrazione nella valutazione discrezionale della pericolosità; tuttavia, se l'atto è illegittimo, il giudice deve disapplicarlo con le conseguenze sul giudizio penale.
  • Per contestare la legittimità del foglio di via efficacemente è necessario fornire prova documentale contemporanea al momento della notifica che dimostri l'assenza di una residenza stabile; documenti anagrafici successivi non annullano automaticamente la legittimità del provvedimento originario.
  • L'esistenza di precedenti specifici può escludere l'applicabilità dell'istituto della particolare tenuità ex art.131‑bis cod. pen.; la valutazione della tenuità è sostanziale e collegata alla personalità e alla storia criminale dell'imputato.
  • Chi impugna in Cassazione vizi di motivazione deve far valere l'assenza o la contraddittorietà della motivazione in termini tali da dimostrare che il giudice abbia omesso o travisato elementi determinanti; non è consentita alla Corte di cassazione una rivalutazione libera e alternativa degli elementi di fatto già apprezzati in sede di merito.

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