Cassazione Penale, Sentenza n. 22593/2024 del 05/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per omicidio colposo a seguito di incidente stradale del 16/06/2010. Il ricorrente denunciava: vizio di motivazione sulla responsabilità (contestando la ricostruzione della dinamica, la valutazione delle prove testimoniali, la presunta deduzione presuntiva dell'eccessiva velocità del veicolo e l'omessa considerazione di eventuale concorso di colpa della vittima); violazione di legge e vizi nella determinazione della pena; illegittima applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida nonostante precedente procedimento di revisione/amministrativo; ingiustificato rifiuto del beneficio della non menzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure costituissero riesame del merito non consentito in sede di legittimità e che la motivazione della Corte d'appello fosse logica e priva di vizi di diritto: l'imputato non si era fermato al segnale di stop e aveva omesso la precedenza, con consequenziale nesso causale per la morte del motociclista; la corte distrettuale ha valutato correttamente la credibilità dei testi e ha escluso l'incidenza rilevante dell'eventuale velocità del motorino; la determinazione della pena e il diniego della non menzione rientrano nella discrezionalità del giudice, adeguatamente motivate; la sanzione amministrativa di revisione della patente (art. 128 cod. strada) è autonoma rispetto alla sanzione accessoria prevista ex lege in sede penale e la sua eventuale esecuzione va valutata dall'autorità di esecuzione. Infine, condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma di euro 3000.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disposizioni attuative cod. proc. pen.
Richiamato per delimitare e sintetizzare i motivi di impugnazione consentiti; usato per indicare la formulazione e l'ammissibilità delle censure in cassazione
art. 133 cod. pen.
Criteri di determinazione della pena e valutazione delle circostanze; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia correttamente applicato i criteri discrezionali previsti da questa norma (gravità della colpa, assenza di resipiscenza) nella determinazione della pena e nella decisione sulla non menzione
art. 128 cod. strada
Norma sulla revisione della patente (procedura amministrativa); la Corte ha chiarito che la procedura di revisione amministrativa è distinta e autonoma rispetto alla sanzione penale accessoria della sospensione della patente
Corte costituzionale, sent. n. 186/2000 (richiamata)
Richiamata in relazione alla valutazione delle conseguenze dell'inammissibilità del ricorso (assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità) ai fini dell'obbligo di condanna alle spese
Giurisprudenza di legittimità richiamata (es. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017; Sez. 2, n. 1 del 15/11/2016)
Principi sul grado di dettaglio richiesto nella motivazione della determinazione della pena e sulla discrezionalità del giudice di merito nella valutazione della non menzione
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina il merito dei fatti: le censure che consistono in una diversa valutazione delle prove o della dinamica del sinistro sono inammissibili se non indicano un errore di diritto o di motivazione logicamente rilevante.
- La mancata osservanza di uno specifico segnale stradale (es. stop) e l'immissione imprudente nell'incrocio costituiscono frequentemente fondamento solido di responsabilità per omicidio colposo quando il risultato dannoso si verifica a seguito del mancato rispetto della precedenza.
- La velocità di terzi (es. della vittima su motociclo) ha rilievo limitato quando il danno sia derivato da una condotta primaria (omessa fermata) che ha creato il rischio decisivo: l'eventuale eccesso di velocità dell'altro non scagiona automaticamente chi ha violato un obbligo di comportamento (stop, precedenza).
- Le sanzioni amministrative (revisione o sospensione della patente ex art. 128 CdS) sono autonome rispetto alla sanzione accessoria penale: la loro esistenza non impedisce l'applicazione della sanzione penale accessoria, e ogni eventuale sovrapposizione va gestita in fase esecutiva.
- La determinazione della pena e la concessione della non menzione rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, purché la motivazione dia conto dell'applicazione dei criteri dell'art. 133 c.p.; la Cassazione verifica la legittimità e la logica della motivazione, non rideterminando la pena se adeguatamente motivata.
- Per invocare il concorso di colpa della vittima è necessaria una specifica e motivata allegazione e prova; semplici ipotesi o deduzioni presuntive non sono sufficienti a capovolgere l'accertamento di responsabilità fondato su violazioni di norme della circolazione.
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