Cassazione Penale, Sentenza n. 22591/2024 del 05/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Napoli dell'8/9/2023 nella parte in cui è stato negato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. Il ricorrente contestava la presunta contraddittorietà della motivazione del giudice di rinvio, sostenendo che lo stesso elemento (la precedente condanna a sola pena pecuniaria) era stato valutato dal Tribunale in senso favorevole per concedere la sospensione condizionale della pena e, invece, era stato considerato ostativo alla concessione della non menzione, senza adeguata spiegazione delle ragioni della differenziazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale secondo cui il ricorrente era gravato da una precedente condanna irrevocabile (Tribunale di Avellino 6/12/2004, irrevocabile 27/10/2005, per violazione dell'art. 512 co.2 d.lgs. 5/2/1997 n.22) anteriore ai fatti oggetto del successivo processo; tale precedente, per il quale non era stata concessa la non menzione, è di per sé ostativo alla concessione della non menzione per i successivi reati. La Corte richiamando la giurisprudenza e le declaratorie di incostituzionalità (C. Cost. nn. 225/1975 e 155/1984) ha precisato che la reiterabilità della non menzione è limitata e può operare solo quando in precedenza sia già stata concessa la non menzione; invece, se sussiste un precedente per il quale non fu accordata la non menzione e poi si commettono ulteriori reati, il beneficio non può essere accordato. Per tali ragioni il diniego della non menzione è stato ritenuto legittimo. Il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento e alla sanzione pecuniaria prevista.
Norme richiamate
art. 133 cod. pen.
Riconosce la discrezionalità del giudice nella concessione dei benefici (es. sospensione condizionale della pena, non menzione); la Corte osserva che tale discrezionalità richiede motivazione quando si concede un beneficio e se ne nega un altro, indicando perché elementi favorevoli all'uno non valgono per l'altro o evidenziando elementi contrari.
art. 175 cod. pen. (richiamato nella giurisprudenza costituzionale)
Sulla base delle declaratorie di incostituzionalità (C. Cost. nn. 225/1975 e 155/1984) è stato precisato che l'ambito di operatività della non menzione è stato ampliato in casi limitati; tuttavia la non menzione non può essere concessa quando esiste un precedente penale anteriore per il quale non fu concessa la non menzione e successivamente sono stati commessi altri reati.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e le eventuali sanzioni per il ricorrente in caso di inammissibilità; la Corte lo applica per imporre al ricorrente il pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
d.lgs. 5/2/1997 n.22, art. 512 co.2
Norma relativa al reato per il quale il ricorrente aveva subito la precedente condanna irrevocabile (fatto del 20/5/2002) che è stata valutata come precedente ostativo alla concessione della non menzione per i successivi reati.
Massime di principio
- La non menzione nel certificato del casellario giudiziale non può essere concessa se il soggetto ha una precedente condanna irrevocabile, anteriore ai reati per i quali si chiede la non menzione, e per la quale non fu accordato il beneficio.
- La Corte costituzionale ha ammesso una limitata reiterabilità della non menzione solo nei casi in cui in precedenza fosse già stata concessa la non menzione; non opera invece quando il precedente è relativo a una condanna per la quale la non menzione non fu riconosciuta.
- È possibile che il giudice conceda la sospensione condizionale della pena e al contempo neghi la non menzione: ciò non è di per sé contraddittorio, purché la decisione sia motivata in modo congruo e specifichi perché gli elementi favorevoli all'uno non giustificano l'altro o indichi elementi contrari rilevanti.
- Se il giudice concede un beneficio e ne nega un altro occorre una motivazione puntuale che giustifichi la differenziazione; in mancanza la decisione può essere censurata per contraddittorietà.
- Gli impugni in Cassazione che non superano i requisiti di ammissibilità possono comportare la condanna del ricorrente alle spese e a sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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