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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22594/2024 del 05/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per il delitto di cui all'art. 589-bis, comma 1 c.p., con due censure: (1) omissione dell'indicazione degli elementi sfavorevoli valutati ai sensi dell'art. 218, comma 2, d.lgs. 285/1992 che avrebbero giustificato la sospensione della patente per quattro anni; (2) violazione di legge per non avere il GUP disposto la riduzione della sanzione amministrativa accessoria (sospensione della patente) prevista nel caso di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p.

La decisione

Il motivo relativo alla mancata riduzione della sospensione della patente ai sensi dell'art. 222, comma 2-bis, c.d.s. è stato accolto: la sentenza impugnata è annullata limitatamente all'omessa riduzione e il caso è rinviato al Tribunale di Arezzo in diversa composizione per nuovo giudizio su quel punto. La prima censura (omessa indicazione degli elementi sfavorevoli) è stata rigettata, poiché i fatti dimostrano colpa gravissima (circolazione contromano con invasione totale della carreggiata e investimento mortale del pedone). Il ricorso è rigettato nel resto.

Norme richiamate

  • art. 589-bis c.p.

    Norma sostanziale incriminatrice (omicidio stradale). La condotta descritta nel capo d'imputazione (circolazione contromano, perdita di controllo, investimento con esito mortale) è stata valutata come profilo di colpa gravissimo rilevante ai fini della responsabilità penale.

  • art. 444 c.p.p.

    Procedura di applicazione della pena su richiesta delle parti (cd. patteggiamento). L'applicazione della pena ai sensi di questa norma comporta effetti anche sulle sanzioni amministrative accessorie che devono essere valutati in base alle disposizioni del Codice della Strada (in particolare la riduzione prevista dall'art. 222, comma 2-bis).

  • art. 218, comma 2, d.lgs. 285/1992

    Criteri di valutazione per l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie (es. sospensione patente). Il giudice deve valutare gli elementi favorevoli e sfavorevoli alla persona; nel caso di specie il giudice di legittimità ha ritenuto che i fatti costituiscano elementi sfavorevoli di particolare gravità giustificando una sanzione severa.

  • art. 222, comma 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285

    Prevede che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni sia diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale. La Corte ha ritenuto obbligatoria la riduzione prevista e ha annullato la sentenza impugnata per omessa applicazione di tale previsione.

Massime di principio

  • Quando il giudice applica la pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (applicazione della pena su richiesta), va verificata l'eventuale riduzione delle sanzioni amministrative accessorie prevista da norme speciali (es. art. 222, comma 2-bis c.d.s.); la mancata riduzione è motivo di annullamento limitato a quel profilo.
  • La gravità dei fatti (es. circolazione contromano con invasione totale della carreggiata e investimento mortale) costituisce elemento sfavorevole ai sensi dell'art. 218 c.d.s. e può giustificare l'applicazione di sanzioni accessorie nella misura massima, ma non esime il giudice dal rispettare prescrizioni normative che prevedono riduzioni in caso di patteggiamento.
  • In ricorsi contro la misura accessoria della sospensione della patente è efficace contestare specificamente l'omessa applicazione di riduzioni legislative operative con l'applicazione della pena su richiesta; la Corte tende ad annullare e rinviare la sola parte viziata.
  • Nelle ipotesi di patteggiamento, la difesa dovrebbe sollecitare esplicita pronuncia sul trattamento delle sanzioni amministrative accessorie (domandando la riduzione prevista dalla norma) per evitare omissioni formali suscettibili di impugnazione.
  • Il rinvio per nuovo giudizio in diversa composizione riguarda normalmente solo la parte annullata (qui la riduzione ex art. 222, comma 2-bis), mentre il resto della sentenza rimane definitivo se ritenuto conforme alla legge.

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