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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22595/2024 del 05/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato: 1) la richiesta di restituzione del telefono cellulare sequestrato l'11/10/2023 nell'ambito di indagini per reato ex art. 73 DPR 309/1990; 2) la richiesta di copia degli atti depositati nel fascicolo ex art. 263 c.p.p. La difesa sosteneva che il sequestro e la copia forense del dispositivo erano immotivati, esplorativi e sproporzionati, privi di pertinenzialità rispetto al reato ipotizzato e tale da violare diritti costituzionali e CEDU (art.15 Cost., art.8 CEDU). Contestava altresì il diniego di accesso agli atti come lesivo del diritto di difesa (art.116 c.p.p.) e richiamava la pronuncia della Corte costituzionale n.170/2023 e giurisprudenza sovranazionale per sostenere che l'acquisizione integrale dei messaggi richiedeva limiti più stringenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: a) non è ammessa in sede di ricorso per cassazione la deduzione nuova di violazioni della Costituzione o della Convenzione EDU se non come questione di legittimità costituzionale non proposta; b) il provvedimento di rigetto della richiesta di copia degli atti è da considerarsi non impugnabile (ius receptum) e, nel caso di specie, adeguatamente motivato con riferimento al segreto investigativo; c) le doglianze sul mantenimento del sequestro attengono in realtà ai presupposti di legittimità del sequestro e non al mero mantenimento del vincolo, quindi erano rimedi alternativi (riesame o appello) non esperiti; d) la sentenza della Corte costituzionale n.170/2023 non ha inciso nel senso invocato dal ricorrente: i messaggi informatici statici possono essere acquisiti come documenti e il sequestro probatorio di chat/email già avvenute è compatibile con la normativa, purché rispettati i principi di proporzionalità e sia garantita la selezione e la restituzione una volta concluse le operazioni tecniche. Nel caso concreto il PM aveva nominato consulente per copia forense con termine operativo ancora vigente, giustificando il trattenimento del dispositivo; pertanto il rigetto della restituzione era legittimo. Condanna alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 73 DPR 9 ottobre 1990 n. 309

    Norma sostanziale che descrive il reato per cui si procedeva; il sequestro era finalizzato a reperire elementi relativi all'ipotesi di spaccio/detenzione di stupefacenti

  • art. 263 cod. proc. pen.

    l'impugnazione ex art. 263 non dà diritto a prendere visione degli atti

    Regola l'opposizione al sequestro e la disciplina dell'accesso agli atti nel procedimento cautelare; la Corte ha ritenuto che l'istanza di copia degli atti, nel caso, sia stata correttamente esclusa per segreto investigativo

  • art. 329 cod. proc. pen.

    gli atti di indagine sono coperti da segreto ex art.329 cod. proc. pen.

    Prevede il segreto investigativo su atti del pubblico ministero; il giudice ha ritenuto legittimo il diniego di accesso motivato con tale segreto

  • art. 116 cod. proc. pen.

    Stabilisce il diritto di ottenere copie degli atti a proprie spese; la Corte ha osservato che tale diritto può essere limitato dal segreto investigativo e che il provvedimento di diniego non risultava abnorme

  • art. 15 Cost.

    Tutela della corrispondenza e della riservatezza; il ricorrente l'ha invocata per i messaggi contenuti nel telefono, ma la Corte ha richiamato la giurisprudenza che distingue tra intercettazioni in tempo reale e acquisizione di comunicazioni statiche

  • art. 8 CEDU

    Diritto al rispetto della vita privata e familiare; evocato dal ricorrente ma la Cassazione ha ritenuto che eventuali profili CEDU non possono fondare direttamente il ricorso per cassazione contro decisioni ordinarie senza questione di costituzionalità

  • art. 254 cod. proc. pen.

    Norma sulle perquisizioni e acquisizioni di documenti; richiamata dal ricorrente in rapporto alle garanzie procedurali, ma la Corte non ha ritenuto che la pronuncia costituzionale invocata mutasse l'ambito applicativo nel caso concreto

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Principi di legalità della prova e motivazione degli atti; invocato dal ricorrente per lamentare carenza motivazionale, ma la Cassazione ha ritenuto la motivazione del mantenimento del sequestro adeguata

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Disciplina i motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha ricordato che non consente deduzioni autonome di violazioni costituzionali o CEDU se non attraverso questione di legittimità costituzionale

  • Corte costituzionale, sentenza n. 170/2023

    la Corte costituzionale ha equiparato alla corrispondenza i messaggi SMS e WhatsApp

    La sentenza ha riconosciuto la tutela costituzionale dei messaggi informatici nella loro dimensione statica, ma la Cassazione ha precisato che ciò non esclude la possibilità di sequestro probatorio di comunicazioni già avvenute trattandole come documenti, nel rispetto di proporzionalità e selezione

Massime di principio

  • In sede di ricorso per cassazione non è possibile introdurre deduzioni generali di violazione della Costituzione o della Convenzione EDU se non attraverso una questione di legittimità costituzionale; tali censure devono essere proposte con il rimedio adeguato.
  • Il diniego di rilascio di copia di atti coperti da segreto investigativo è, di norma, difficilmente impugnabile in Cassazione se il provvedimento non è abnorme; il segreto può giustificare la limitazione dell'accesso per tutelare le indagini.
  • Se il ricorso contesta i presupposti originari del sequestro (fumus, pertinenzialità, necessità) questi profili vanno fatti valere con i rimedi previsti (riesame o appello), non con il ricorso per Cassazione avverso il mantenimento del vincolo secondo art. 127 c.p.p.
  • I messaggi e le comunicazioni informatiche 'statiche' (SMS, WhatsApp, email già ricevute/inviate) possono essere acquisiti come documenti a fini probatori; tuttavia l'estrazione integrale dei dati da dispositivi richiede rispetto dei principi di proporzionalità, selezione e tempi strettamente necessari per le operazioni tecniche.
  • Quando viene disposta una copia forense integrale, il pubblico ministero deve motivare l'estensione del sequestro e prevedere criteri e tempistiche per la selezione dei dati pertinenti e la restituzione della copia al termine delle operazioni; l'assenza di tali garanzie può rendere il sequestro sproporzionato.
  • In situazioni simili il difensore ha strumenti pratici: chiedere l'immediata delimitazione dell'oggetto della perquisizione/sequestro, sollecitare termini certi per le operazioni di copia e la selezione dei dati, proporre istanza di riesame/appello ove si discuta dei presupposti del sequestro, e valutare l'eventuale questione di legittimità costituzionale se vi è contrasto tra norma interna e tutela costituzionale/CEDU.

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