Cassazione Penale, Sentenza n. 22598/2024 del 05/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato l'opposizione avverso il decreto che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. L'istanza originaria era basata su autodichiarazioni e documenti prodotti da soggetto straniero privo di documento di identità valido (permesso di soggiorno scaduto). Il giudice di merito aveva ritenuto incerta l'esattezza delle generalità e non verificabili le condizioni economiche previste dal DPR n.115/2002, dichiarando inammissibile l'istanza; in sede di opposizione il Tribunale ha confermato tale valutazione. In Cassazione il ricorrente ha dedotto violazione delle norme del DPR n.115/2002 e ha invocato norme internazionali e costituzionali a tutela dell'accesso al patrocinio per stranieri privi di documenti.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per motivi formali: non è stato depositato secondo le modalità proprie del rito penale. Il ricorrente aveva adottato modalità conformi al codice di procedura civile (notifica all'Avvocatura dello Stato, trasmissione a mezzo posta alla Corte), mentre la giurisprudenza applicabile al procedimento per ammissione al patrocinio a spese dello Stato impone l'applicazione delle regole del rito penale e quindi il deposito del ricorso nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento (artt. 582 e 583 c.p.p.). Per tale inosservanza il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende (ai sensi dell'art. 616, comma 2, c.p.p.), salvo ritenere che non sussistano elementi per escludere la colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Norme richiamate
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 94, comma 2
Norma richiamata in tema di dichiarazione sostitutiva allegata all'istanza di ammissione al patrocinio; la Corte registra che il ricorrente aveva prodotto tale autodichiarazione ma che l'assenza di documenti di identità ha reso incerta l'identità.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 96 (commi 2 e 3) e 98, comma 2
Previsioni procedurali per gli accertamenti sulla situazione economica e anagrafica del richiedente; la Corte ha ritenuto che l'incertezza sull'identità impedisse le verifiche richieste da tali norme.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 99
Norma sul termine per impugnare il provvedimento di rigetto; il ricorrente ha rispettato i termini ma non le modalità di deposito previste per il rito applicabile.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 76, 79 e 99 (richiamati dal ricorrente)
Norme invocate dal ricorrente per sostenere la validità delle autodichiarazioni; la Corte non ha però esaminato il merito sulla base di tali norme a causa dell'inammissibilità formale del ricorso.
Art. 582 e art. 583 c.p.p.
Norme che disciplinano il deposito dell'impugnazione in materia penale; la Corte ha ritenuto applicabili tali regole al procedimento per patrocinio a spese dello Stato e quindi obbligatorie per il deposito del ricorso.
Art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c)
Prevede l'inammissibilità dell'impugnazione per inosservanza delle disposizioni che disciplinano i tempi e i modi di presentazione dell'impugnazione; fondamento della declaratoria di inammissibilità.
Art. 616, comma 2, c.p.p.
Norma richiamata per l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende in caso di condanna per determinata responsabilità processuale; utilizzata per quantificare la sanzione pecuniaria di euro 1.000,00.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6, comma 3, lett. c)
Norma internazionale richiamata dal ricorrente per sostenere il diritto di accesso all'assistenza legale; evocata come parametro di tutela, ma non decisiva a fronte dell'inammissibilità formale.
L. 25 ottobre 1977, n. 881 (ratifica Patto Internazionale sui diritti civili e politici), art. 14, comma 3, lett. d)
Richiamata dal ricorrente quale fonte internazionale a tutela dell'accesso alla difesa; citazione non valutata nel merito per effetto dell'inammissibilità procedurale.
Direttiva 2008/115/CE (Direttiva rimpatri)
Invocata dal ricorrente come elemento di rispetto dei diritti degli stranieri; la Corte non è entrata nel merito applicativo per la questione formale processuale.
Corte costituzionale, sentenza n. 144 del 14 maggio 2004
Riferimento giurisprudenziale invocato dal ricorrente per l'interpretazione costituzionale delle garanzie per gli stranieri; non determinante rispetto all'inammissibilità per vizi formali.
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata nella motivazione della condanna alle spese e alla Cassa delle Ammende per valutare l'eventuale colpa del ricorrente nella scelta procedurale; la Corte ha ritenuto che non sussistano elementi per escludere la colpa.
Giurisprudenza della Cassazione: Sez.4, n.16616 del 27/02/2019 (Confortino) e Sez.4, n.3628 del 22/10/2015 (Messana)
Precedenti ai quali la Corte aderisce, affermanti l'applicabilità al procedimento per patrocinio a spese dello Stato delle regole di forma del rito penale (deposito nella cancelleria del giudice), da cui deriva l'inammissibilità per il mancato rispetto di tali modalità.
Massime di principio
- Nei procedimenti di ammissione al patrocinio a spese dello Stato si applicano le regole di forma del rito penale: il ricorso contro l'ordinanza che decide sull'opposizione deve essere depositato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento (artt. 582 e 583 c.p.p.).
- La tempestività (rispetto ai termini) non basta: il mancato rispetto delle modalità di deposito previste comporta l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c).
- Le questioni sostanziali relative all'idoneità di autodichiarazioni e all'accertamento dell'identità di stranieri privi di documenti possono essere rilevanti sul merito, ma non possono essere valutate se il ricorso è dichiarato inammissibile per vizi formali.
- Per i soggetti stranieri privi di documenti, l'incertezza sull'identità può legittimamente ostacolare le verifiche richieste per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (redditi, possidenze, nazionalità), purché il giudice motivi la necessità degli accertamenti.
- Il mancato rispetto delle regole procedurali speciali può comportare, oltre alla inammissibilità, l'imposizione di spese e sanzioni (anche somme alla Cassa delle Ammende) se sussiste colpa o negligenza nella scelta degli strumenti processuali.
- Chi assiste stranieri privi di documenti deve adottare la procedura corretta (deposito nella cancelleria competente) e corredare l'istanza di tutti gli elementi utili per l'identificazione e per gli accertamenti economici per evitare che la questione venga decisa sul piano formale.
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