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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22597/2024 del 05/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 30/01/2024 che aveva rigettato la richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. relativa alla sentenza di condanna n. 1768/23 (reato ex art. 73 DPR 9/10/1990 n. 309). Il motivo unico dedotto in Cassazione era la presunta inosservanza degli artt. 420-bis e 629-bis c.p.p. con riguardo alla effettiva conoscenza dell'imputato della sua vocatio in iudicium, con conseguente violazione dei diritti di difesa e del giusto processo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché sottoscritto personalmente dal ricorrente e non da un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione, con applicazione della disciplina di cui all'art. 613 c.p.p. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui, pur essendo la richiesta di rescissione un diritto personale del condannato (art. 629-bis), il ricorso per cassazione contro l'ordinanza di rigetto deve essere proposto tramite difensore iscritto nell'apposito albo della Corte. Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la Corte ha applicato l'art. 616 c.p.p. e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

Norme richiamate

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    Attribuisce al solo condannato la legittimazione alla proposizione della richiesta di rescissione del giudicato

    Riconosce la natura personale del diritto di chiedere la rescissione, ma non esclude l'obbligo di avvalersi di un difensore abilitato per impugnare in Cassazione l'ordinanza di rigetto

  • art. 613 cod. proc. pen.

    Impone la sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore iscritto abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte

    È stato interpretato come requisito soggettivo per qualsiasi ricorso per cassazione: il ricorrente non può proporre personalmente il ricorso se non assistito da un difensore iscritto per la Corte di Cassazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Regolamenta le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso

    Consente la condanna alle spese e l'applicazione di una sanzione pecuniaria quando l'inammissibilità non deriva da assenza di colpa

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla conoscenza della vocatio in iudicium; dalla sentenza non emerge accoglimento della doglianza su questo punto, poiché l'inammissibilità è stata dichiarata per difetto di rappresentanza tecnica

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Richiamato dalla giurisprudenza come parametro comparativo: analogie tra mezzi straordinari di impugnazione giustificano l'esigenza di rappresentanza tecnica qualificata

  • art. 73 DPR 9 ottobre 1990 n. 309

    Norma sostanziale contestata in sede di merito nella sentenza di condanna originaria; qui citata come riferimento al reato per cui Scarcello era stato condannato

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Riferimento formale alle conclusioni rese dal Pubblico Ministero in Cassazione; non inciso sul dispositivo

Massime di principio

  • La richiesta di rescissione del giudicato (art. 629-bis) è un diritto personale del condannato e può essere presentata direttamente dall'interessato, ma l'impugnazione dell'ordinanza che rigetta tale richiesta davanti alla Corte di Cassazione richiede obbligatoriamente la rappresentanza tecnica di un difensore iscritto nell'albo speciale per la Cassazione (art. 613 c.p.p.).
  • Un ricorso per Cassazione sottoscritto personalmente dal ricorrente è generalmente inammissibile; la sottoscrizione e il patrocinio da parte di avvocato abilitato sono requisiti soggettivi essenziali a pena di inammissibilità.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile per mancanza del requisito soggettivo e non sussiste assenza di colpa, il giudice può condannare il ricorrente alle spese e ad una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • Le questioni relative alla violazione dei diritti di difesa (ad es. mancata conoscenza della vocatio in iudicium) devono essere sollevate e perseguite con la correttezza formale e tramite i mezzi processuali appropriati; l'omissione dei requisiti formali di rappresentanza può impedire al giudice di entrare nel merito di tali profili.
  • Per evitare inammissibilità, il condannato che intenda impugnare in Cassazione l'ordinanza di rigetto della rescissione dovrebbe conferire procura speciale e rivolgersi a un difensore abilitato al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione prima di depositare il ricorso.

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