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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08093/2023 del 21/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Il debitore aveva proposto opposizione al precetto notificatogli per il recupero di somme derivanti da un mutuo fondiario ventennale stipulato nel 1979 ed erogato nel 1980, deducendo in particolare: l'usurarietà del tasso convenzionale degli interessi corrispettivi pattuiti al 17% annuo; la contrarietà a buona fede della creditrice, che avrebbe atteso molti anni prima di minacciare l'esecuzione; l'erroneità del computo degli interessi moratori e dell'anatocismo, assumendo che il credito dovesse ritenersi cristallizzato alla data di risoluzione anticipata del mutuo e non alle date considerate nel precetto e nei conteggi di controparte. Il Tribunale aveva accolto parzialmente l'opposizione rideterminando il dovuto, mentre la Corte d'appello, accogliendo l'appello principale della creditrice e dichiarando inammissibile l'appello incidentale del debitore, aveva rigettato l'opposizione. In cassazione il ricorrente ha denunciato, con tre motivi, la violazione della disciplina sull'usura sopravvenuta e sulla nullità o sostituzione della clausola interessi, la violazione delle norme sul credito fondiario e sull'anatocismo per il conteggio degli interessi moratori sull'intera rata, nonché la violazione delle regole sulle spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili tutti e tre i motivi. Ha affermato che, per i contratti anteriori alla legge n. 108 del 1996, non si verifica nullità o inefficacia della clausola sugli interessi per il solo superamento sopravvenuto della soglia d'usura, né la pretesa della creditrice può qualificarsi di per sé contraria a buona fede. Ha inoltre ribadito che, nei mutui fondiari stipulati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 385 del 1993, il mancato pagamento di una rata comporta il calcolo degli interessi moratori sull'intera rata, comprensiva della quota capitale e della quota interessi, secondo il regime speciale allora vigente, con conseguente esclusione dell'applicazione del divieto generale di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c. Infine, ha ritenuto corretta la regolazione delle spese in base alla soccombenza, dopo il rigetto integrale dell'opposizione in appello. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    specificità dell'appello incidentale

    Le censure dell'appello incidentale devono essere specifiche; in difetto, l'impugnazione è inammissibile.

  • legge 7 marzo 1996, n. 108

    La disciplina antiusura non comporta, per il solo superamento sopravvenuto della soglia, nullità o inefficacia delle clausole di interessi di contratti conclusi prima della sua entrata in vigore.

  • art. 644 c.p.

    Richiamato insieme alla legge antiusura quale parametro della nozione di usura.

  • art. 1815 c.c.

    Invocato dal ricorrente, ma la Corte esclude che vi sia nullità o inefficacia della pattuizione per usura sopravvenuta nei contratti anteriori.

  • art. 1283 c.c.

    Il divieto di anatocismo non si applica al regime speciale dei mutui fondiari anteriori al d.lgs. n. 385 del 1993, nei limiti ricostruiti dalla giurisprudenza richiamata.

  • art. 1175 c.c.

    La pretesa del creditore di riscuotere gli interessi validamente pattuiti non è, per il solo superamento sopravvenuto della soglia d'usura, contraria ai doveri di correttezza.

  • art. 1375 c.c.

    La condotta della creditrice non è stata ritenuta contraria a buona fede nell'esecuzione del contratto.

  • art. 1418 c.c.

    Invocato dal ricorrente in relazione alla nullità della clausola, ma non accolto.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato per denunciare violazioni di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Usato per censurare il vizio di motivazione; la Corte reputa le doglianze manifestamente infondate.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza consolidata e non vi sono elementi per mutarla.

  • art. 1224 c.c.

    Richiamato per il calcolo degli interessi moratori su somme scadute ed esigibili.

  • art. 1453 c.c.

    Invocato nel motivo sul momento di cristallizzazione del credito, ma ritenuto non decisivo ai fini del calcolo effettuato.

  • R.D. 16 luglio 1905, n. 646, art. 38

    Nel credito fondiario anteriore al TUB, il mancato pagamento della rata comporta interessi di mora sull'intera rata, inclusa la quota interessi.

  • d.P.R. 21 gennaio 1976, n. 7, art. 14

    Conferma la disciplina speciale del credito fondiario precedente al TUB, con mora sull'intera rata.

  • legge 6 giugno 1991, n. 175, art. 16

    Richiamata come norma che, insieme alle precedenti, consente la mora sull'intera rata nel mutuo fondiario anteriore al TUB.

  • d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 40

    Richiamato dal ricorrente; la Corte ribadisce che la disciplina sopravvenuta non si applica ai mutui fondiari anteriori nei termini indicati.

  • d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 161

    Fa salve le norme anteriori per i contratti già conclusi e i procedimenti esecutivi in corso all'entrata in vigore del TUB.

  • decreto-legge n. 394 del 2000, art. 1, comma 1

    Norma di interpretazione autentica che esclude la nullità sopravvenuta per usura nei contratti precedenti, richiamata dalla Corte e dalla giurisprudenza costituzionale.

  • legge n. 24 del 2001

    Legge di conversione del d.l. n. 394 del 2000.

  • art. 1339 c.c.

    Invocato dal ricorrente per l'inserzione automatica del tasso legale o soglia, ma la Corte esclude tale sostituzione nel caso esaminato.

  • art. 1419 c.c.

    Invocato dal ricorrente per la nullità parziale e sostituzione della clausola, ma la Corte non ne ammette l'applicazione nel caso di usura sopravvenuta.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza; corretto porle a carico della parte integralmente soccombente all'esito finale.

  • art. 336 c.p.c.

    La riforma della decisione di merito giustifica la rinnovazione del regolamento delle spese dei gradi precedenti.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Dà luogo all'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nei contratti di mutuo stipulati prima della legge n. 108 del 1996, il semplice superamento sopravvenuto della soglia antiusura non determina nullità o inefficacia della clausola sugli interessi, né consente di sostituire automaticamente il tasso pattuito con quello legale o con il tasso soglia.
  • La pretesa del creditore di ottenere gli interessi convenzionalmente pattuiti, quando validi al momento della stipula, non è per ciò solo contraria ai doveri di buona fede e correttezza solo perché il rapporto si è protratto nel tempo o la soglia antiusura è mutata successivamente.
  • Nel mutuo fondiario disciplinato dalla normativa previgente al TUB, il mancato pagamento di una rata legittima il calcolo degli interessi moratori sull'intera rata scaduta, comprensiva della quota capitale e della quota interessi, in forza della disciplina speciale del credito fondiario.
  • In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che si limiti a riproporre questioni già decise conformemente a un orientamento consolidato, senza offrire argomenti idonei a mutare l'indirizzo della Corte.
  • Quando l'appello principale è accolto e l'opposizione è integralmente rigettata, il giudice può legittimamente riformare anche il regolamento delle spese dei gradi precedenti applicando il principio della soccombenza complessiva.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoMutuoTitolo esecutivoSpese di liteImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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