Cassazione Civile, Ordinanza n. 23889/2024 del 05/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Una società con sede legale in Formello impugnava un avviso di intimazione di pagamento emesso dall'ufficio dell'agente della riscossione competente per la provincia di Pescara. In primo grado il ricorso era stato accolto limitatamente ai debiti tributari per difetto di competenza territoriale dell'ufficio emittente, mentre la CTR aveva riformato la decisione ritenendo implicitamente abrogati gli artt. 24 e 46 d.P.R. n. 602/1973 per effetto della riforma del sistema di riscossione e, quindi, valida l'intimazione anche se proveniente da ufficio diverso da quello territorialmente competente. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la società deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 46 d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che solo l'ufficio dell'agente della riscossione competente per la sede della contribuente poteva emettere l'atto, e che l'ufficio di Pescara aveva agito fuori dalla propria circoscrizione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha escluso che gli artt. 24 e 46 d.P.R. n. 602/1973 siano stati implicitamente abrogati dalla riforma del 2005 e dal successivo passaggio ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, osservando che il sistema attuale conserva la rilevanza delle circoscrizioni territoriali degli uffici dell'agente della riscossione. Ha quindi affermato che l'atto deve essere emesso dall'ufficio competente in relazione alla sede/domicilio fiscale del contribuente e che, nel caso concreto, ciò non era avvenuto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha deciso nel merito, annullando l'avviso di intimazione. Ha inoltre condannato la controricorrente alle spese del giudizio di legittimità e compensato quelle dei gradi di merito.
Norme richiamate
art. 24 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
"L’ufficio consegna il ruolo al concessionario dell’ambito territoriale cui esso si riferisce"
La norma continua ad applicarsi anche nel nuovo assetto della riscossione; il riferimento al concessionario è superato quanto al soggetto, ma resta ferma la logica della competenza territoriale dell'ufficio che emette o riceve il ruolo.
art. 46 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
"Il concessionario cui è stato consegnato il ruolo, se l’attività di riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere"
La delega resta rilevante quale regola di organizzazione interna e di riparto territoriale dell'attività di riscossione, riferita oggi agli uffici dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
art. 3 d.l. 30 settembre 2005, n. 203
Ha soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e attribuito le funzioni all'Agenzia delle Entrate, tramite la società deputata alla riscossione.
art. 1 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193
Ha disposto lo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia e l'istituzione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione quale ente strumentale, subentrato nei rapporti giuridici e titolare della funzione di riscossione nazionale.
art. 4 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
"Le corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti scritti all’albo ... che hanno sede nella loro circoscrizione"
La competenza del giudice tributario in materia di controversie contro l'agente della riscossione si determina in base alla sede dell'ufficio o ente che ha emesso l'atto impugnato.
art. 31, comma 2, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 600
È richiamato come criterio sistematicamente coerente di radicamento territoriale degli atti fiscali nel domicilio fiscale del contribuente.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
Consente alla Corte, quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito dopo la cassazione.
art. 24 Cost.
È richiamato per escludere che l'organizzazione della riscossione possa imporre al contribuente oneri tali da rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto di difesa.
art. 111 Cost.
È richiamato in funzione di coerenza sistematica della disciplina processuale e della tutela giurisdizionale del contribuente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Costituisce il vizio denunciato per violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Nel sistema della riscossione tributaria, la riforma che ha accentrato le funzioni in capo ad Agenzia delle Entrate-Riscossione non ha eliminato la rilevanza delle circoscrizioni territoriali degli uffici ai fini dell'emissione degli atti e della gestione del procedimento.
- Gli artt. 24 e 46 d.P.R. n. 602/1973 non possono essere considerati implicitamente abrogati dalla soppressione del vecchio sistema concessorio: il mutamento del soggetto agente non elimina la regola territoriale, che va oggi riferita all'articolazione interna dell'ente riscossore.
- L'atto di riscossione deve essere emesso dall'ufficio territorialmente competente rispetto alla sede o al domicilio fiscale del contribuente; l'emissione da parte di un ufficio estraneo alla circoscrizione integra illegittimità dell'atto.
- La competenza del giudice tributario nelle controversie contro l'agente della riscossione è ancorata alla sede dell'ufficio o ente che ha emesso l'atto impugnato.
- Quando la violazione di legge emerge da un quadro fattuale già compiutamente accertato, la Corte può cassare e decidere nel merito annullando direttamente l'atto impugnato.
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