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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07047/2023 del 09/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente ha impugnato, fino in Cassazione, la sentenza della CTR Lazio che aveva confermato il rigetto del suo appello avverso la decisione di primo grado, a sua volta sfavorevole, relativa a un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006 con recupero a tassazione di maggior reddito ai fini IRES, IRAP e IVA. Con l'unico motivo di ricorso ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto sufficiente, ai fini della motivazione dell'atto impositivo, il richiamo a documenti e atti non allegati quando questi siano soltanto "facilmente conoscibili" dal contribuente. La ricorrente ha quindi contestato la correttezza dell'affermazione secondo cui l'obbligo di allegazione non sussisterebbe per i documenti conosciuti o conoscibili, assumendo che tale principio non sarebbe coerente con la giurisprudenza di legittimità.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha richiamato il principio per cui la motivazione dell'avviso di accertamento può essere resa per relationem, mediante rinvio ad atti e documenti, purché tali atti siano allegati oppure il loro contenuto essenziale sia riprodotto nell'atto notificato. Ha inoltre ribadito che l'onere di allegazione riguarda solo i documenti non conosciuti né ricevuti dal contribuente e costituenti presupposto dell'atto, per evitare pregiudizi al diritto di difesa. Nel caso concreto, la CTR aveva accertato in fatto che i documenti richiamati erano provenienti dalla stessa società o comunque riferibili a operazioni commerciali con i clienti, specificamente individuati come comunicazione annuale IVA elenco clienti/fornitori, contratti di locazione e fatture. Poiché il ricorso non indicava quali atti non fossero stati allegati né perché non fossero conosciuti o conoscibili, la motivazione della CTR è stata ritenuta immune da censure. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva dell'Agenzia, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    L'obbligo di motivazione dell'atto impositivo può essere assolto anche per relationem, ma l'allegazione dei documenti richiamati è necessaria solo se essi non siano conosciuti o ricevuti dal contribuente e costituiscano presupposto dell'accertamento.

  • art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973

    È richiamato come norma che, insieme all'art. 56 d.P.R. n. 633/1972, consente la motivazione per relationem con allegazione o riproduzione del contenuto essenziale degli atti richiamati.

  • art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972

    È richiamato come norma che, insieme all'art. 42 d.P.R. n. 600/1973, disciplina i requisiti motivazionali degli atti impositivi e la possibilità di motivazione per relationem.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È la disposizione processuale invocata per denunciare violazione di legge in sede di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico della parte ricorrente.

Massime di principio

  • La motivazione dell'avviso di accertamento può essere validamente resa per relationem mediante richiamo ad altri atti o documenti, purché questi siano allegati all'atto notificato oppure il loro contenuto essenziale sia riportato nell'atto stesso.
  • L'onere di allegazione dei documenti richiamati dall'amministrazione tributaria è limitato ai soli atti non conosciuti né ricevuti dal contribuente e posti a base della pretesa, poiché la finalità della regola è preservare il diritto di difesa.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una rivisitazione del merito sulla sufficienza concreta della motivazione dell'atto impositivo se il ricorso non individua uno specifico errore di diritto commesso dal giudice di merito.
  • Se il giudice di merito accerta che i documenti richiamati nell'accertamento provengono dal contribuente o sono comunque a lui agevolmente riferibili, il difetto di allegazione non determina invalidità dell'atto per carenza di motivazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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