Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24248/2024 del 19/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per violazioni edilizie, paesaggistiche e per assenza del nulla osta dell'Ente Parco, lamentando: (1) omissione di acquisizione/rinnovazione di una prova decisiva (relazione tecnica sulle misure del manufatto) per dirimere il contrasto tra perizie; (2) vizio di motivazione per mancata valorizzazione di prove a discarico riguardanti il momento delle prove sul calcestruzzo; (3) violazione di legge per il diniego del beneficio previsto dall'art. 131-bis cod. pen.; (4) maturazione della prescrizione dei reati nelle more del deposito dell'atto di appello

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto infondati i motivi: la corte territoriale ha correttamente preferito la consulenza del tecnico comunale che aveva effettuato sopralluogo rispetto alla consulenza di parte priva di sopralluogo; le differenze metriche non erano decisive poiché il fabbricato era privo di tamponature e realizzato dopo la scadenza dei permessi; la data delle prove di calcestruzzo non incide sulla qualificazione temporale delle opere; il diniego dell'art. 131-bis è stato motivato dalla gravità dei fatti, dalla rilevante variazione volumetrica in zona vincolata e dalla recidiva specifica di Lembo; la prescrizione maturata successivamente alla deliberazione della sentenza d'appello non può essere dichiarata a fronte dell'inammissibilità del ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, all'onere delle spese ex art. 616 c.p.p. e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 380 del 2001 (Testo Unico Edilizia)

    art. 44, comma 1, lett. c), 64, 71, 65, 72, 93 e 95; richiamato inoltre art. 15 d.P.R. n. 380 del 2001 che stabilisce una decadenza automatica

    Le opere eseguite dopo la decadenza del permesso a costruire integrano violazioni di legge; l'art. 15 determina decadenza automatica per le parti non eseguite nei tempi, rendendo irrilevanti talune contestazioni temporali

  • d.lgs. n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)

    Le opere realizzate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico sono soggette a sanzioni; la presenza del vincolo aggrava la valutazione di gravità del fatto

  • Codice penale

    art. 734 c.p.; art. 131-bis c.p.

    Art. 734 relativo a violazioni connesse alla tutela dei beni paesaggistici/culturali è stato invocato come reato contestato; l'art. 131-bis (beneficio penalistico) può essere negato per la gravità del fatto, per rilevanti modifiche in area vincolata e per l'abitualitÀ/precedenti specifici dell'imputato

  • Legge n. 394 del 1991 (Istituzione Parchi)

    Assenza del nulla osta dell'Ente Parco integra ulteriore profilo di illiceitÀ e contribuisce a caratterizzare la gravità delle violazioni edilizie e paesaggistiche

  • Codice di procedura penale

    In caso di inammissibilità del ricorso la Corte può porre a carico dei ricorrenti le spese del procedimento; la norma è stata applicata per l'addebito delle spese

  • Giurisprudenza richiamata

    Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 (Rv. 217266 - 01)

    Se l'impugnazione è inammissibile non si forma un corretto rapporto processuale utile a far valere la prescrizione intervenuta dopo la deliberazione della sentenza d'appello

Massime di principio

  • Quando vi è contrasto tra perizie, prevalgono le consulenze basate su sopralluogo e rilevazioni dirette rispetto a quelle fondate solo su documentazione di parte
  • La realizzazione di opere dopo la scadenza del permesso a costruire integra la decadenza di cui all'art. 15 DPR 380/2001 e può rendere irrilevanti contestazioni prettamente metriche o temporali
  • Il diniego del beneficio previsto dall'art. 131-bis cod. pen. è legittimo se il fatto è grave (es. variazione volumetrica rilevante in zona vincolata) e sussistono elementi di recidiva o abitualità nella violazione
  • La data delle prove tecniche (es. prove di calcestruzzo) non è necessariamente decisiva per determinare la data di realizzazione dell'opera se sussistono altri elementi probatori che indicano la realizzazione dopo la scadenza dei permessi
  • Se il ricorso in Cassazione è dichiarato inammissibile, la Corte può non procedere alla dichiarazione di estinzione per prescrizione che sia intervenuta successivamente alla sentenza impugnata, per mancata formazione del corretto rapporto processuale
  • I ricorrenti inammissibili possono essere condannati al pagamento delle spese processuali e a somme in favore della Cassa delle Ammende, soprattutto quando la Corte ritiene che non si tratti di inammissibilitÀ determinata da colpa grave nella determinazione della causa

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.