Cassazione Penale, Sentenza n. 24246/2024 del 19/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per aver realizzato, in Monreale e in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, un fabbricato in cemento armato privo di autorizzazioni. Denunciava: 1) mancata conoscenza del vincolo paesaggistico, assenza del dolo e mancanza della prova del danno alla collettività; 2) prescrizione non correttamente computata (contestando la sospensione per COVID); 3) erroneo diniego delle circostanze generiche
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile, ritenendo le doglianze ripetitive di quelle già esaminate e corrette dalla Corte territoriale. Ha confermato che il reato paesaggistico ex art. 181, comma 1, d.lgs. 42/2004 è un illecito formale/di pericolo anche punibile a titolo di colpa; l'ignoranza del vincolo non esclude la responsabilità ove non provi un comportamento amministrativo positivo che abbia indotto in errore. Ha inoltre ritenuto non sussistente la prescrizione alla data della sentenza di secondo grado (articolato computo delle sospensioni, 449 giorni conteggiati), e motivato correttamente il diniego delle generiche alla luce della gravità dell'abuso, della pluripiano edificazione, della zona sismica e del precedente per furto. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. n. 380 del 2001 (Testo Unico Edilizia)
capo A: art. 44, lett. C; capo B: art. 64-71 e 65-72; capo C: art. 83, 93 e 95
Le norme richiamate riguardano le sanzioni e le fattispecie edilizie: la Corte ha fatto riferimento a tali disposizioni per qualificare l'illiceità degli interventi edilizi realizzati senza permesso e per richiamare le punizioni previste per le violazioni alle discipline edilizie
d.lgs. n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)
L'art. 181 comma 1 punisce chiunque esegua lavori su beni paesaggistici senza la prescritta autorizzazione; la Corte interpreta la norma come illecito formale e di pericolo, punibile anche a titolo di colpa, per cui l'ignoranza del vincolo non esclude automaticamente la responsabilità
L'art. 616 c.p.p. è applicato per il rimborso delle spese del procedimento: la Corte ha disposto che il ricorrente sostenga le spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso
Sentenza Corte costituzionale
sentenza n. 186 del 13/06/2000
La Corte ha richiamato il principio secondo cui, laddove non sussista colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso, non si applicano sanzioni ulteriori oltre quelle equitative; qui tuttavia è stato disposto il versamento equitativo di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende
Massime di principio
- L'ignoranza dell'esistenza di un vincolo paesaggistico non esclude automaticamente la responsabilità penale; il reato paesaggistico può essere punito anche a titolo di colpa se il soggetto non ha adempiuto al proprio dovere di informazione presso la Pubblica Amministrazione prima di edificare
- L'art. 181 d.lgs. 42/2004 è un illecito formale/di pericolo: l'esecuzione di lavori su beni paesaggistici senza autorizzazione integra il reato indipendentemente dall'effettivo danno visibile al paesaggio
- La prescrizione deve essere valutata tenendo conto di tutte le cause di sospensione valide (incluse quelle richieste dalle parti); contestazioni generiche sulla sospensione per COVID richiedono confronto con il calcolo motivato della Corte territoriale
- Le circostanze generiche o attenuanti possono essere rifiutate quando emergono gravità del fatto, estensione e rilevanza dell'abuso, pregiudizi per la sicurezza (es. zona sismica) e precedenti penali
- In Cassazione non sono ammesse rimostranze meramente ripetitive degli stessi motivi già esaminati in appello: tali ricorsi possono essere dichiarati manifestamente infondati e inammissibili con conseguenti oneri per il ricorrente
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 24247/2024 del 19/06/2024
- Sentenza penale · 19 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 24248/2024 del 19/06/2024
- Sentenza penale · 19 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 24249/2024 del 19/06/2024
- Sentenza penale · 19 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 24250/2024 del 19/06/2024
- Sentenza penale · 19 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 24252/2024 del 19/06/2024
- Sentenza penale · 19 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 24253/2024 del 19/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →