Cassazione Penale, Sentenza n. 24253/2024 del 19/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con unico motivo: violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello, nella sentenza impugnata, indicato nell'intestazione l'imputato come "libero assente" anziché come "libero contumace"; si deduce che tale errore potrebbe configurare una nullità intermedia e che tale nullità era stata tempestivamente rilevata in appello e dedotta in cassazione. Contesto formulato dalla difesa in relazione a una pronuncia di condanna per reati connessi all'acquisto, detenzione e trasporto di cocaina con intento di importazione (artt. 81, co. 2, 110 c.p.; artt. 73, 80 co. 2 D.P.R. n. 309/1990).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancata specificità della doglianza. Ha ritenuto che il Tribunale, alla prima udienza dibattimentale del 21/02/2012, avesse correttamente dichiarato la contumacia dell'imputato dopo aver accertato la sua mancata comparizione senza legittimo impedimento e la regolare notificazione della citazione; l'imputato è stato sostanzialmente trattato come contumace e la sentenza è stata regolarmente notificata al domicilio eletto, perciò non è ravvisato alcun vulnus al diritto di difesa. L'indicazione nell'intestazione della sentenza di primo grado come "libero assente" invece di "libero contumace" è qualificata come mero errore materiale e non come nullità. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; la ricorrente è condannata alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende dell'importo equitativamente fissato in € 3.000,00, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; la Procura generale aveva chiesto l'inammissibilità.
Norme richiamate
art. 178, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.
La censura era fondata sulla presunta nullità per errata indicazione di stato (assente vs contumace); la Corte ha interpretato che, se la contumacia è stata correttamente dichiarata in udienza e l'imputato è stato regolarmente notificato e trattato come contumace, l'errore terminologico in intestazione non determina nullità processuale.
artt. 81, comma 2, 110 c.p.; artt. 73, 80 comma 2, D.P.R. n. 309/1990
Normativa sostanziale in tema di concorso di persone e delittuosa associazione/traffico di stupefacenti; la sentenza di merito ha confermato la condanna per detenzione e importazione di cocaina, escludendo l'aggravante dell'ingente quantità e rideterminando la pena per continuazione esterna.
legge n. 67 del 2014
Richiamata per affermare che il Tribunale aveva agito conformemente alla disciplina processuale vigente anteriormente all'entrata in vigore di tale legge; quindi la dichiarazione di contumacia è stata resa secondo le regole applicabili all'epoca.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede l'onere delle spese e la possibilità di versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto il pagamento di € 3.000,00.
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Citata come principio per valutare l'assenza di dolo o colpa grave nella proposizione del ricorso; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per ascrivere colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- L'errata indicazione formale nell'intestazione di una sentenza (es. "libero assente" anziché "libero contumace") è generalmente un mero errore materiale e non produce nullità se dalla istruttoria e dagli atti emerge che la contumacia è stata effettivamente dichiarata e che l'imputato è stato regolarmente notificato.
- Per ottenere l'annullamento di una decisione per vizi procedurali è necessario dimostrare il concreto pregiudizio al diritto di difesa; difetti meramente formali, privi di incidenza sulla sostanza del processo, non sono idonei.
- In Cassazione i motivi devono essere formulati con specificità e devono occultare il profilo giuridico concreto: doglianze generiche o non sviluppate possono determinare l'inammissibilità del ricorso.
- La valutazione della rilevanza di un vizio formale richiede l'esame della complessiva dinamica processuale: se gli effetti sostanziali della contumacia si sono prodotti (dichiarazione in udienza, regolare notifica), l'errore di forma resta ininfluente.
- L'inammissibilità del ricorso, se non frutto di colpa grave nella proposizione, comporta comunque l'onere delle spese e talvolta il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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