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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24253/2024 del 19/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione con unico motivo: violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello, nella sentenza impugnata, indicato nell'intestazione l'imputato come "libero assente" anziché come "libero contumace"; si deduce che tale errore potrebbe configurare una nullità intermedia e che tale nullità era stata tempestivamente rilevata in appello e dedotta in cassazione. Contesto formulato dalla difesa in relazione a una pronuncia di condanna per reati connessi all'acquisto, detenzione e trasporto di cocaina con intento di importazione (artt. 81, co. 2, 110 c.p.; artt. 73, 80 co. 2 D.P.R. n. 309/1990).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancata specificità della doglianza. Ha ritenuto che il Tribunale, alla prima udienza dibattimentale del 21/02/2012, avesse correttamente dichiarato la contumacia dell'imputato dopo aver accertato la sua mancata comparizione senza legittimo impedimento e la regolare notificazione della citazione; l'imputato è stato sostanzialmente trattato come contumace e la sentenza è stata regolarmente notificata al domicilio eletto, perciò non è ravvisato alcun vulnus al diritto di difesa. L'indicazione nell'intestazione della sentenza di primo grado come "libero assente" invece di "libero contumace" è qualificata come mero errore materiale e non come nullità. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; la ricorrente è condannata alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende dell'importo equitativamente fissato in € 3.000,00, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; la Procura generale aveva chiesto l'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 178, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.

    La censura era fondata sulla presunta nullità per errata indicazione di stato (assente vs contumace); la Corte ha interpretato che, se la contumacia è stata correttamente dichiarata in udienza e l'imputato è stato regolarmente notificato e trattato come contumace, l'errore terminologico in intestazione non determina nullità processuale.

  • artt. 81, comma 2, 110 c.p.; artt. 73, 80 comma 2, D.P.R. n. 309/1990

    Normativa sostanziale in tema di concorso di persone e delittuosa associazione/traffico di stupefacenti; la sentenza di merito ha confermato la condanna per detenzione e importazione di cocaina, escludendo l'aggravante dell'ingente quantità e rideterminando la pena per continuazione esterna.

  • legge n. 67 del 2014

    Richiamata per affermare che il Tribunale aveva agito conformemente alla disciplina processuale vigente anteriormente all'entrata in vigore di tale legge; quindi la dichiarazione di contumacia è stata resa secondo le regole applicabili all'epoca.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'onere delle spese e la possibilità di versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto il pagamento di € 3.000,00.

  • Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Citata come principio per valutare l'assenza di dolo o colpa grave nella proposizione del ricorso; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per ascrivere colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • L'errata indicazione formale nell'intestazione di una sentenza (es. "libero assente" anziché "libero contumace") è generalmente un mero errore materiale e non produce nullità se dalla istruttoria e dagli atti emerge che la contumacia è stata effettivamente dichiarata e che l'imputato è stato regolarmente notificato.
  • Per ottenere l'annullamento di una decisione per vizi procedurali è necessario dimostrare il concreto pregiudizio al diritto di difesa; difetti meramente formali, privi di incidenza sulla sostanza del processo, non sono idonei.
  • In Cassazione i motivi devono essere formulati con specificità e devono occultare il profilo giuridico concreto: doglianze generiche o non sviluppate possono determinare l'inammissibilità del ricorso.
  • La valutazione della rilevanza di un vizio formale richiede l'esame della complessiva dinamica processuale: se gli effetti sostanziali della contumacia si sono prodotti (dichiarazione in udienza, regolare notifica), l'errore di forma resta ininfluente.
  • L'inammissibilità del ricorso, se non frutto di colpa grave nella proposizione, comporta comunque l'onere delle spese e talvolta il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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