Cassazione Penale, Sentenza n. 24249/2024 del 19/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico (art. 74 d.P.R. 309/1990 e reati scopo art. 73), contestando la motivazione in relazione alle dichiarazioni eteroaccusatorie di Bernini e ai riscontri patrimoniali, prospettando un travisamento della prova (Bernini avrebbe riferito solo tre viaggi/episodi e un ruolo limitato dello Stroppa). Ha altresì censurato l'illogicità del bilanciamento tra attenuanti generiche e aggravanti, lamentando che, nonostante l'esclusione della recidiva, non sia stata concessa la riduzione di pena nella massima estensione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi: le dichiarazioni del collaboratore Bernini erano corroborate da riscontri esterni, in particolare conversazioni ambientali dello Stroppa che confermavano ruolo e conoscenza delle dinamiche dell'associazione; la valutazione del giudice di merito circa la partecipazione piena del ricorrente al sodalizio e la rilevanza delle prove non è sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivate. Quanto al giudizio di bilanciamento su attenuanti e aggravanti, la Corte ha confermato che la decisione del giudice del merito rientra nella discrezionalità e non è contraddittoria: esclusa la recidiva, il giudice ha comunque considerato i precedenti come elemento di personalità ai fini della determinazione della riduzione. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti)
La Corte ha ritenuto che l'associazione descritta rientrasse nel paradigma dell'art. 74: struttura gerarchica, vertici e partecipi con compiti definiti; la partecipazione dello Stroppa è stata valutata alla luce di dichiarazioni e riscontri ambientali come affermativa del requisito della consapevolezza e dell'affectio societatis.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73 comma 1 e comma 4 (reati di traffico e concorso)
I reati scopo sono stati ritenuti provati e non oggetto di ricorso; la Corte ha confermato che lo Stroppa ha partecipato anche a singole fattispecie di trasporto e detenzione finalizzata alla vendita.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 80 comma 2
Norma richiamata nel capo di imputazione relativa alla determinazione della pena per talune fattispecie (richiamo formale nella sentenza di merito).
Richiamato per il concorso di persone nel reato (concorso di persone nel delitto).
codice di procedura penale, art. 173 disp. att.
Limiti e modalità di esposizione dei motivi in ricorso; il ricorso era formulato nei limiti richiesti ma le censure non hanno mostrato nuovi elementi tali da incidere sulle conclusioni di merito.
codice di procedura penale, art. 606 comma 1 lett. b) ed e)
Criteri di censura in Cassazione: il vizio di motivazione e la contraddittorietà/illogicità sono stati ritenuti non sussistenti dalla Corte rispetto agli argomenti posti dal ricorrente.
codice di procedura penale, art. 616
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in punto di valutazione della gravità della condotta ai fini dell'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende: la Corte ha applicato il criterio che non richiede colpa grave per disporre il versamento, fissando equitativamente l'importo.
Massime di principio
- Le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, se corroborate da riscontri esterni anche di natura ambientale, possono essere ritenute probatorie per affermare la partecipazione a un'associazione a delinquere.
- Le conversazioni ambientali, se chiare e non criptiche, costituiscono riscontro particolarmente affidabile e rafforzano la prova del coinvolgimento e della consapevolezza del ruolo nell'organizzazione.
- La qualificazione come partecipe pieno del sodalizio può emergere anche da partecipazioni ripetute a episodi specifici (es. trasporto di denaro e di stupefacente) che mostrano la conoscenza e adesione alle dinamiche associative, nonostante la difesa sostenga un ruolo limitato.
- Il giudizio del giudice di merito sul bilanciamento tra attenuanti generiche e aggravanti è prevalente e riveste natura discrezionale; la Cassazione sindaca solo la congruità e la non contraddittorietà della motivazione.
- Per censurare il presunto travisamento della prova in Cassazione è necessario indicare concretamente i punti della motivazione non corrispondenti agli atti o alle dichiarazioni, non bastano affermazioni generiche di contraddittorietà.
- La scelta del rito abbreviato consente l'utilizzo integrale di dichiarazioni e elementi di prova che, se ritenuti affidabili dal giudice, comportano minore sindacabilità in sede di legittimità.
- Anche se viene esclusa la recidiva formale, la sussistenza di precedenti può comunque essere valorizzata dal giudice come elemento di personalità nella determinazione della misura della riduzione di pena.
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